Civile

Ammessa la rettifica della nota di iscrizione ipotecaria errata

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di Mario Piselli

L'eventuale inserimento per errore nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia dell'ipoteca, non previsto dal titolo o a esso non conforme non è idoneo a connotare il diritto ipotecario anche quanto a quell'elemento in quanto la garanzia ipotecaria non può avere caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel titolo stesso o in esso non previste. Lo chiarisce la Cassazione civile con la sentenza 2075/2015 nella quale i giudici della terza sezione stabiliscono che l'errore nella nota è ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l'inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge, inserita per errore, rendendo chiaro anche ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale previsto dall'articolo 2847 del Cc.

La motivazione della Corte - La Corte ha affermato che l'ipoteca nasce solo con l'iscrizione, che ha efficacia costitutiva, e che non è valida esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella nota di iscrizione, ma nei limiti in cui sussista la conformità tra la nota d'iscrizione e il titolo su cui il diritto a iscrivere ipoteca si fonda.

La divergenza sugli elementi essenziali - La conseguenza di un'eventuale divergenza sugli elementi essenziali è l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto la nota non può far nascere un diritto privo o non corrispondente al titolo; pertanto, in caso di divergenza in relazione a un elemento essenziale, quale l'importo garantito, prevale il titolo.

La tutela dell'affidamento del terzo, che prendendo visione della sola nota di iscrizione si sia indotto a credere che l'ipoteca esistente sul bene abbia un contenuto in parte diverso da quello reale, si risolve sul piano risarcitorio, nell'ambito del quale occorrerà verificare se costituisca o meno adempimento riconducibile all'ordinaria diligenza in capo al creditore, interessato a compiere una verifica che non si limiti all'esame della nota d'iscrizione ma si estenda anche al controllo del titolo, custodito in copia presso il medesimo ufficio dei registri immobiliari.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 5 febbraio 2015 n. 2075

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