Ammissibile la domanda diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo
Si deve riferire alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e attenere, pertanto, allo stesso bene della vita
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile la domanda formulata in via subordinata dal convenuto opposto qualora essa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e quindi attenga allo stesso bene della vita. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 9633/22.
La nuova posizione.
I Supremi giudici così hanno superato il vecchio orientamento in tema di opposizione agli atti esecutivi. In passato, infatti, era consentito (in maniera del tutto restrittiva) al convenuto opposto la proposizione di una domanda diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nel solo caso in cui l'opponente avesse proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale. Sempre con uno sguardo al passato è da superare, pertanto, il tradizionale orientamento secondo cui l'opposto, proprio per tale sua posizione non poteva avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente egli si fosse trovato a sua volta nella posizione processuale di convenuto.
Principio di diritto
I Supremi giudici hanno espresso il principio di diritto secondo cui "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta".