Appalti, la delega è legge: riforma del Codice entro sei mesi - Ruolo chiave per il Consiglio di Stato
Una volta in vigore, il nuovo codice dei contratti sostituirà l'attuale Dlgs 50/2016. Il Governo entro due anni potrà apportare le correzioni che l'applicazione pratica renda necessarie
L'Aula del Senato ha approvato, in terza lettura, con 186 voti favorevoli, 32 voti contrari (e 1 astenuto), il disegno di legge delega sul codice dei contratti pubblici, nel testo approvato con modifiche dall'Aula della Camera lo scorso 24 maggio. Il governo ha ora sei mesi di tempo per scrivere le nuove regole sugli appalti, nel rispetto dei principi indicati nella legge delega. Una volta definito e in vigore, il nuovo codice dei contratti sostituirà l'attuale decreto legislativo n. 50/2016.
Un principio fondante della delega è il sostegno alle micro e piccole imprese, favorendone la partecipazione alle gare pubbliche. A tale principio, nel corso dei passaggi parlamentari, è stato affiancato quello della salvaguardia dei livelli occupazionali. Di particolare attualità, poi, la norma sui prezzi a tutela delle imprese in caso di aumento di situazioni oggettive imprevedibili. Pandemia, prezzi materie prime e guerra in Ucraina hanno fatto scuola.
"La legge delega - sottolinea, in un'intervista al 'Sole 24 Ore' il Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini - è anche figlia delle innovazioni che abbiamo introdotto in questo anno di lavoro con il Pnrr. Avevamo detto fin dall'inizio che tali innovazioni sarebbero state un banco di prova e che, se avessero funzionato, le avremmo stabilizzate con il nuovo Codice degli appalti, oltre il Pnrr stesso. Ora mi sembra giunto il momento di fare questa verifica, ma a me sembra che sia in gran parte positiva. Lo conferma il fatto che forze politiche che un anno fa si dividevano fra chi diceva 'non si tocca nulla' e chi diceva 'cancelliamo tutto' ora convergano su un disegno comune".
Quanto al rischio che il codice abbia un impatto sull'aggiudicazione delle gare per Giovannini "non abbiamo bisogno di uno shock regolatorio che crei un nuovo blocco del settore, proprio ora che attuiamo il Pnrr e nel momento in cui i dati record delle aggiudicazioni del 2021 (40 miliardi) e del 1° trimestre 2022 ci dicono che il sistema ha pienamente assorbito le correzioni normative intervenute". "Per questo - aggiunge - proporrò al Parlamento, con cui siamo in dialogo costante, di considerare la possibilità di un'entrata in vigore non tutta insieme del nuovo Codice, ma scaglionata per parti".
Il Consiglio di Stato - Un ruolo decisivo avrà il Consiglio di Stato che sarà impegnato non nella espressione di un parere ma nella "stesura dell'articolato normativo", avvalendosi di magistrati di Tar, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali presteranno la loro attività "a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese". Tra gli obiettivi l'eliminazione del «gold plating», vale a dire le norme scritta in aggiunta in sede di recepimento delle direttive europee. Il Presidente Franco Frattini: «Stiamo elaborando una tabella di corrispondenza tra le norme della direttiva e quelle che dovremo tradurre in proposta di decreto».
Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo potrà apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
Le principali novità - Entrando nello specifico, per favorire le micro e piccole imprese agli appalti pubblici, la delega prevede la possibilità di procedere alla suddivisione dei lavori in più lotti e nel caso l'ente pubblico decida di non farlo (ad esempio per ragioni di speditezza e urgenza dei lavori) dovrà motivare la decisione di non procede allo lottizzazione.
È inoltre previsto da un lato il "divieto di accorpamento 'artificioso' dei lotti, dall'altro l'inserimento nei bandi di gara di "criteri premiali per l'aggregazione d'impresa". Viene poi inserito un freno all'appalto integrato che permette alla stazione appaltante di affidare allo stesso appaltatore il progetto e la realizzazione del lavoro. Qui la delega chiede ai decreti attuativi di identificare i casi per i quali l'ente pubblico può ricorrere all'appalto congiunto.
In tema dei prezzi la delega prevede per le stazioni appaltanti l'obbligo di inserire nei bandi un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di "particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta" fra queste condizioni è indicata espressamente "la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro".
La delega prevede anche un rafforzamento della cosiddetta "clausola sociale" a salvaguardia dei livelli occupazionali nel caso di passaggio di un contratto d'appalto o di una concessione da un'impresa all'altra. Altre disposizioni di tutela delle economie comunitarie impongono che la fornitura di prodotti di Paesi extra Ue non può essere maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti previsti dall'offerta di gara; inoltre nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, si devono predisporre misure a garanzia del rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori.
Fra i principi si afferma l'uso esclusivo del criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" per gli appalti relativi ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera. Viene infine rafforzato il ruolo dell'Anac, alla quale viene attribuita la definizione dei contratti tipo e ne vengono rafforzate le funzioni di vigilanza sul settore appalti e di supporto alle stazioni appaltanti.