Appalti: al giudice ordinario la fase esecutiva del contratto anche se la delibera è annullata da Palazzo Spada
La lite sul mancato pagamento delle prestazioni eseguite a favore del Comune spetta al giudice ordinario, anche se è intervenuta sentenza amministrativa che ha annulllato la delibera comunale presupposto del contratto di cui si lamenta l'inadempimento. Come dice la Cassazione civile a sezioni Unite con l'ordinanza 7219/2020 tutta la fase negoziale tra Pa e privato non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a meno che l'annullamento dell'atto ammnistrativo, come l'aggiudicazione dell'appalto, determini l'inefficacia del contratto come diretta conseguenza. La Cassazione individua lo spartiacque tra la competenza del giudice amministrativo e quello ordinario.
La vicenda. Una società si era rivolta al giudice ordinario per ottenere il pagamento delle prestazioni già eseguite di riqualificazione di centrali termiche in esecuzione di un contratto concluso in base a delibera comunale annullata dal Consiglio di Stato su istanza di terzi soggetti. Non scatta il principio di concentrazione per la forza attrattiva della giurisdizione amministrativa in materia di contratti pubblici. Infatti, qui non si discute della corretta formazione o dei presupposti della volontà del soggetto pubblico contraente bensì dell'ormai sorto diritto soggettivo dell'impresa privata a vedersi pagare quanto eseguito a favore dell'altro contraente .
La decisione della Suprema corte. Spetta al giudice amministrativo il giudizio sulla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, cioè quella dove si forma la volontà della pubblica amministrazione e si effettua la scelta del contraente privato. Al contrario tutta la fase genuinamente negoziale successiva - dalla stipula ai rispettivi adempimenti - è riservata al giudice ordinario in quanto si occupa di diritti soggettivi, cioè la disciplina dei rapporti tra due contraenti, a nulla rilevando la natura della Pa che in tale fase e a maggior ragione in quella esecutiva del contratto, come nel caso concreto, soggiace alle medesime regole su interpretazione dell'accordo e degli obblighi da esso derivanti
Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Ordinanza 13 marzo 2020 n.7219