Appalti pubblici: ricorso cumulativo solo se c'è una connessione oggettiva tra gli atti impugnati
Vanno proposte le medesime censure per tutti i lotti di gara impugnati
In materia di appalti pubblici, il ricorso cumulativo rappresenta un'eccezione, che si giustifica nel caso sussista una connessione oggettiva tra gli atti impugnati. L'articolo 120, comma 11bis del codice del processo amministrativo precisa, infatti, che nel caso di procedure contraddistinte dalla presentazione di «offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto». Lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 22 ottobre 2020 n. 6385.
Il ricorso cumulativo
Sulla scorta di tale norma, la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni evidenziato che il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso, è consentito solo nel caso in cui vengano proposte le medesime censure per tutti i lotti di gara impugnati.
In altri termini, nelle ipotesi in cui siano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l'ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all'articolazione di censure idonee a inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, le pertinenti aggiudicazioni. In tali casi, infatti, vi è un'identità di causa petendi e l'articolazione di diverse domande demolitorie, fondate sulle stesse ragioni, che ne legittimano la trattazione congiunta.
I precedenti
Recentemente, il Consiglio di Stato (sentenza 17 giugno 2019 n. 4096) ha rilevato che il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure.
Con una più risalente sentenza n. 5/2015, l'Adunanza Plenaria ha precisato che la regola generale del processo amministrativo risiede nel principio secondo cui il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano correlati strettamente a quest'ultimo, con la sola eccezione di più atti impugnati, legati da una connessione procedimentale o funzionale che va accertata in modo rigoroso, onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.
Alla luce di tale ricostruzione, la quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6385 del 22 ottobre 2020, ha quindi recentemente dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo proposto da un operatore economico in primo grado e, poi, in appello avverso gli atti di gara di una procedura aperta, relativamente a più lotti, in quanto i motivi ivi dedotti non presentano un minimo comune denominatore, ma sono diretti a contestare le aggiudicazioni dei diversi lotti per ragioni eterogenee, ciascuna implicante un accertamento autonomo, che non si ripercuote automaticamente sugli altri lotti.