Appello sentenza, necessario presentare uno specifico motivo di impugnazione
Per appellare una sentenza è necessario che il giudizio di appello contenga un preciso motivo di impugnazione. Questo in estrema sintesi il principio espresso dai giudici della seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 12 febbraio 2016 n. 2855.
Le condizioni per impugnare - Poiché il giudizio di appello mira a una revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata la erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica - ribadisce la Corte - deve necessariamente essere veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'articolo 342 del Cpc, di modo che anche il vizio di omessa pronuncia, ove la parte intenda denunciarlo con l'appello, anziché avvalersi della possibilità di riproposizione della domanda non decisa in separata sede, deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta.
Solo a tali condizioni, e cioè imponendosi che le critiche alla sentenza impugnata trovino formale esplicazione in un espresso motivo di impugnazione, è possibile assicurare che il giudizio di appello conservi la natura di revisio prioris instantiae, in quanto la semplice riproposizione della domanda non esaminata, non accompagnata anche dalla concreta individuazione dell'errore commesso dal giudice di primo grado, determinerebbe l'assimilazione del giudizio di secondo grado a un iudicium novum, con effetto devolutivo pieno.
Gli altri orientamenti - In termini opposti e, in particolare, per l'affermazione che in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l'appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure, Cassazione, sentenza 30 aprile 2014 n. 9485, che ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, a fronte dell'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, aveva ritenuto nullo l'atto di appello nel quale la parte si era limitata a insistere per l'accoglimento della domanda non esaminata, senza formulare un apposito motivo di impugnazione.
Sempre in termini opposti, Cassazione, sentenza 20 giugno 1978 n. 3054, pur essa richiamata in motivazione, nella pronuncia in rassegna ove si evidenzia che il principio - espresso dalla decisioni sopra ricordate - non tiene adeguatamente conto di quella che è la reale natura del giudizio di appello, quale scaturente dall'inquadramento offertone dalla più recente giurisprudenza delle sezioni Unite.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 12 febbraio 2016 n. 2855