Società

Apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari

Nota alla massima n. 199 del Consiglio Notarile di Milano

di Francesca Torricelli, Cecilia di Prisco e Abram Farina*

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 199 del 23 novembre 2021 , ha affrontato il discusso tema delle delibere condizionate. Tali delibere acquistano efficacia (nel caso di delibere sospensivamente condizionate) o perdono efficacia (nel caso di delibere risolutivamente condizionate) rispettivamente al verificarsi o al non verificarsi di un evento futuro e incerto.

Nello specifico, il Consiglio Notarile di Milano ha legittimato l'apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari delle società di capitali che abbiano anche ad oggetto modifiche statutarie.

Con particolare riferimento alle delibere condizionate recanti modifiche statutarie, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2436 comma 5 c.c., l'efficacia della deliberazione assembleare modificativa dello statuto sociale consegue all'iscrizione nel registro delle imprese.

Ciò posto, la legge identifica unicamente il momento de quo, a partire dal quale possono decorrere gli effetti prodotti dalla statuizione; non è dunque possibile che la modifica statutaria produca i suoi effetti prima di detta iscrizione ma, del pari, nulla vieta a che l'efficacia venga subordinata all'avveramento di ulteriori condizioni. In tal senso, diverse possono essere le esigenze societarie dalle quali scaturisce la necessità di differire la produzione degli effetti della delibera modificativa: l'assemblea sociale potrebbe, ad esempio, voler subordinare gli effetti di una modifica statutaria all'ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale o alla realizzazione di operazioni straordinarie (quali fusioni o scissioni).

Un'ulteriore peculiare ipotesi è quella delle delibere cosiddette "a cascata", ovverosia delibere che, alla stregua delle delibere condizionate, producono effetti al verificarsi di un determinato evento, ma da queste differiscono nella parte in cui tale evento consiste nell' acquisto di efficacia di un'altra delibera: si pensi al caso di una delibera di nomina dei membri dell'organo amministrativo subordinata alla delibera di modifica della governance.

È opportuno evidenziare che, in ogni caso, la delibera, seppur condizionata, è del pari soggetta alla disciplina generale di cui all'art. 2436 c.c., con la conseguenza che l'iscrizione nel registro delle imprese dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla verbalizzazione della delibera di modifica dello statuto ad opera del notaio, a prescindere dal momento nel quale la stessa inizierà a produrre i propri effetti.

L'iscrizione nel registro delle imprese ha infatti l'effetto di:
(i) rendere la delibera conoscibile ai terzi;
(ii) consentire alla delibera di acquisire efficacia all'avverarsi della condizione sospensiva, senza necessità di ulteriori adempimenti;
(iii) fissare il dies a quo dal quale decorrono i termini per l'impugnazione e per l'eventuale opposizione; e
(iv) determinare l'applicabilità dei principi della "pubblicità sanante".


Sul tema, si noti che la dottrina antecedente – sulla scorta del tenore lettera del previgente art. 2436 c.c., in seguito modificato – attribuiva all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione modificativa di previsioni statutarie una mera efficacia dichiarativa.

Tale orientamento risulta, tuttavia, ad oggi smentito tanto dal novellato art. 2436 c.c. quanto dalla costante dottrina e giurisprudenza sul tema (si veda, inter alia, Trib. Verona, Sez. IV, 8 aprile 2005 ) che hanno definitivamente consacrato la natura costitutiva dell'iscrizione.

Tanto premesso, sul tema della legittimità delle condizioni sospensive o risolutive apposte alle delibere assembleari che modificano previsioni statutarie si registrano due orientamenti contrapposti: parte dell' orientamento dottrinale, considerato il regime di pubblicità costitutiva cui le deliberazioni assembleari sono sottoposte propende per una generale inammissibilità delle delibere modificative dello statuto sospensivamente condizionate. Secondo tale filone, infatti, la natura costitutiva dell'iscrizione sarebbe atta a comunicare ai terzi unicamente modificazioni giuridicamente rilevanti già avvenute; in quanto "la subordinazione dell'efficacia di una delibera a un evento futuro e incerto ne renderebbe incerta l'esistenza, dato che gli interessati non hanno di norma alcun potere per accertare che la condizione si sia verificata".

Altra parte della dottrina, invece, è propensa a ritenere perfettamente ammissibile la subordinazione di modifiche del contratto sociale all'avveramento di dette condizioni. In tal senso, si consideri, tra gli altri, lo Studio n. 50-2009/I della Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato che, citando gli orientamenti più risalenti, ammette la possibilità di subordinare le modifiche statutarie all'apposizione di specifiche condizioni. In particolare, è d'uopo premettere che unicamente tali previsioni statutarie sono suscettibili di essere sospensivamente (o risolutivamente) condizionate, non potendosi ipotizzare la subordinazione dell'intero procedimento di costituzione della società né, tantomeno, dei suoi effetti tipici, al verificarsi un dato evento ovvero allo spirare di uno specifico termine.

Posto dunque che "condizioni e termini possono essere riferiti solo a singole regole statutarie, e non all'atto costitutivo nel suo complesso", se si ammette l'apposizione di una condizione o un termine per specifiche clausole statutarie in sede di costituzione, "tali elementi possono essere introdotti anche successivamente, per il tramite di una modificazione dell'atto costitutivo, cioè di un cambiamento delle regole medesime ".

Ciò premesso, nonostante parte del filone dottrinale propenda per una generale inammissibilità delle delibere modificative dello statuto sospensivamente condizionate, è indubbia l'esistenza, nell'ordinamento, di deliberazioni che sono per loro natura condizionate e, ciononostante, certamente soggette all'iscrizione nel registro delle imprese (si pensi, inter alia, alla deliberazione di aumento del capitale sociale, che ha efficacia solo in caso di sottoscrizione dell'aumento stesso entro il termine prefissato dall'assemblea e, ancora, alle deliberazioni di fusione e scissione). Dalla disamina di dette fattispecie, una parte della dottrina deduce che in tanto talune deliberazioni assembleari sono compatibili con l'iscrizione nel registro delle imprese in quanto la condizione in esse compresa consiste in un successivo atto societario per cui è, del pari, prescritta l'iscrizione nello stesso registro.

In conclusione, pur consapevoli della presenza di un orientamento dottrinale contrario sul punto, si può ritenere pienamente legittima l'apposizione di condizioni sospensive e risolutive alle statuizioni assembleari.

A titolo di completezza, si precisa che non si registrano pronunce giurisprudenziali che affrontino compiutamente il tema della legittimità delle delibere assembleari condizionate; a tal proposito, si rinviene unicamente l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano in una risalente pronuncia, che ammette la generale legittimità della delibera condizionata, salvo il caso in cui "il fatto futuro ed incerto sia oggetto del controllo omologatorio" .

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*A cura di Francesca Torricelli, Cecilia di Prisco e Abram Farina, Greenberg Traurig Santa Maria

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