Arbitrato, l'obbligo di esposizione dei motivi della decisione non è soddisfatto se assente o incomprensibile
Lo ha ricordato la Cassazione con l'ordinanza 9 giugno 2021 n. 16077
In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'articolo 823, n. 5, Cpc, il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'articolo 829, comma 1, n. 5 Cpc, può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione. Lo ha precisato la sezione II della Cassazione con l'ordinanza 9 giugno 2021 n. 16077.
I precedenti
Conforme a costante giurisprudenza.
Pressoché negli stessi termini cfr., infatti, oltre Cassazione, sentenza 18 dicembre 2013, n 28218, Cassazione, sez. un, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24785, nonché Cassazione, sentenza 18 dicembre 1990, n. 11986 secondo la quale il precetto in questione è rispettato quando l'iter logico seguito dall'arbitro per addivenire alla soluzione adottata è coerente e percepibile, restando irrilevante che l'arbitro nel ritenere altresì che la motivazione del lodo sia anche conforme con le norme di diritto positivo, erri nella interpretazione e nell'applicazione di tali norme.
Per la precisazione che il difetto, nel lodo arbitrale, del requisito dell'esposizione sommaria dei motivi, quale causa di nullità del lodo medesimo denunciabile davanti al giudice dell'impugnazione, va riscontrato con gli stessi criteri posti per il sindacato in sede di legittimità della motivazione della sentenza del giudice ordinario, e, pertanto, sussiste anche quando i motivi della decisione, pur non essendo del tutto mancanti, risultino insufficienti ed inadeguati rispetto ai quesiti posti agli arbitri, Cassazione, sentenza 25 ottobre 1986, n. 6264.
Sempre in argomento per il rilievo che la contraddittorietà della motivazione non comporta la nullità del lodo, a meno che essa non sia talmente grave da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e da tradursi, quindi, in una sostanziale Mancanza della motivazione stessa, Cassazione, sentenza 15 dicembre 1983, n. 7402.
Nel senso che l'articolo 829, n. 5, Cpc richiama l'articolo 823, n. 5, dello stesso codice, il quale, nel disporre che il lodo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi, non distingue tra lodo pronunciato secondo diritto e quello pronunciato secondo equità; ne consegue che anche quest'ultimo può essere impugnato per la mancata esposizione sommaria dei motivi, ossia per totale carenza di motivazione o per una motivazione che non consenta di comprendere la ratio della decisione e di apprezzare se l'iter logico seguito dagli arbitri, per addivenire alla soluzione adottata, sia percepibile e coerente, Cassazione, sentenze 4 luglio 2013, n. 16755; 22 febbraio 1993, n. 2177, in Giurisprudenza italiana, 1994, I, 1, c. 472.
Per la precisazione che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo. Ne consegue che nell'ipotesi, in cui detta decisione abbia ritenuto la sussistenza nel lodo del requisito della sommaria esposizione dei motivi, il sindacato di legittimità su tale statuizione non può svolgersi mediante un esame diretto del lodo, ma esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza stessa, Cassazione, ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25189. Sempre nello stesso senso, tra le altre, Cassazione, sentenze 26 maggio 2015, n. 10809; 4 giugno 2004, n. 10641; 7 maggio 2004, n.8694; 17 luglio 1999, n. 7588.