Famiglia

Assegni familiari e assegno unico: tra vecchia e nuova normativa

Si tratta di una riforma importante che arriva a distanza di oltre 20 anni dall'ultima revisione sostanziale di questa materia e che porta con sé varie novità, tra cui modifiche procedurali e un accentramento completo della gestione dell'assegno in capo all'INPS che dovrà non solo autorizzare le richieste dei potenziali beneficiari, ma anche provvedere alla sua liquidazione, senza coinvolgere i datori di lavoro.

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di Simona Causio e Iva Ilieva*

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha trovato attuazione la delega conferita al Governo per la semplificazione ed il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Si tratta di una riforma importante che arriva a distanza di oltre 20 anni dall'ultima revisione sostanziale di questa materia e che porta con sé varie novità, tra cui modifiche procedurali e un accentramento completo della gestione dell'assegno in capo all'INPS che dovrà non solo autorizzare le richieste dei potenziali beneficiari, ma anche provvedere alla sua liquidazione, senza coinvolgere i datori di lavoro.

La riforma non ha visto però coinvolti tutti i nuclei familiari, sono infatti rimasti esclusi alcuni che dovranno, con molta probabilità, seguire le preesistenti procedure per richiedere gli assegni familiari ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Si tratta dei nuclei familiari senza figli.

L'assegno unico universale è, infatti, riservato alle sole famiglie con figli a carico e orfanili. La riforma non riguarda il nucleo composto dai soli coniugi, né i nuclei senza figli, ma con almeno un fratello, sorella o nipote inabili e non, i quali rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sugli assegni familiari.

Come verranno gestiti gli assegni familiari per queste famiglie dopo l'entrata in vigore della riforma? Si dovrà continuare a inviare richiesta all'INPS, nel settore privato, e direttamente al datore di lavoro, nel pubblico impiego? Allo stato attuale la normativa risulta immutata e, almeno per il momento, le famiglie senza figli dovranno continuare a richiedere gli assegni familiari con le vecchie modalità. Analoga esclusione dalla riforma riguarda le detrazioni fiscali per il coniuge e per gli altri familiari a carico (figli esclusi) che continueranno ad applicarsi anche dopo il 1° marzo 2022.

Si delinea, quindi, un regime duale al quale molto probabilmente dovremo abituarci. In questo nuovo sistema bisognerà fare attenzione ai diversi termini che dovranno essere rispettati per accedere ai due assegni. Ricordiamo che gli assegni familiari soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale (art 23 del D.P.R. n.797 del 1955), mentre per il nuovo assegno unico universale il legislatore ha introdotto un termine decadenziale assai più breve. L'articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 230 sancisce la decorrenza del nuovo assegno a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo la possibilità di ricevere gli arretrati per il periodo marzo-giugno a condizione che la domanda venga presentata entro il 30 giugno dell'anno di competenza. Non è chiara la logica della convivenza dei due termini nella fase post-riforma che, a prima lettura, porterebbe solo ad una disparità di trattamento tra le diverse categorie di nuclei familiari. Sarebbe forse opportuno avere dei chiarimenti da parte del legislatore e, in fase attuativa, dall'INPS per fornire una maggiore chiarezza alle famiglie interessate ai due assegni.

L'altra grande novità introdotta con il nuovo assegno unico e universale riguarda i dipendenti pubblici. Con la normativa vigente al 28 febbraio 2022 questa categoria doveva ancora consegnare la richiesta degli assegni familiari direttamente al datore di lavoro (ente pubblico), che provvedeva alla loro quantificazione e liquidazione, senza alcun coinvolgimento dell'INPS. A partire dal 1° marzo 2022, invece, anche nel pubblico impiego, che conta oltre 3 milioni e 600 mila dipendenti (dati ISTAT 2019), si passerà all'assegno unico e universale con conseguente necessità di esperire la procedura telematica di richiesta all'INPS. Questa novità porterà, inoltre, l'onere del pagamento dell'assegno in capo all'INPS per cui ci si domanda se anche gli enti pubblici, che fino ad oggi non dovevano versare l'aliquota contributiva a finanziamento della CUAF, saranno tenuti a farlo. A nostro avviso l'unificazione della procedura è, ad ogni modo, un passo importante verso una semplificazione amministrativa che vedrà finalmente equiparati i diritti dei dipendenti pubblici con quelli dei dipendenti privati nell'ambito delle misure assistenziali a beneficio delle famiglie.

L'ultima novità (decisamente innovativa ed inaspettata) introdotta dalla riforma riguarda il pagamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 i figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni di età, possono beneficiare direttamente dell'assegno unico universale. Rientrano in questa categoria i maggiorenni che frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, quelli che svolgono un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, i maggiorenni registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego e, infine, quelli che svolgono il servizio civile universale.

Questa previsione pare attuare l'intenzione del legislatore di promuovere l'occupazione, nel caso specifico dei giovani, fornendogli maggiore indipendenza economica e incentivandoli a terminare la loro formazione e/o a cercare un'occupazione stabile.

In conclusione, il nuovo assegno unico lascia sì delle perplessità e andrà sicuramente perfezionato, ma d'altro canto va visto come il primo passo verso uno strumento assistenziale innovativo, universale e più equo per le famiglie italiane.

* Simona Causio, Consulente del Lavoro e Iva Ilieva, Consulente del Lavoro, Rödl & Partner

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