Famiglia

Assegno di divorzio, dalla sentenza Grilli alle Sezioni Unite i recenti dubbi sull'automatismo

I criteri della Corte di Cassazione dalla sentenza Grilli alle Sezioni Unite n. 18287/2018 e i recenti dubbi sull'automatismo (ordinanza interlocutoria 28995 del 17 dicembre 2020) - Convivenza di fatto quale causa estintiva

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di Antonella Dario*


Torniamo ad affrontare un tema che negli ultimi anni ha ciclicamente richiamato l'attenzione sia dei Tribunali che della Corte di Cassazione: l'assegno di divorzio.
Sempre più spesso sono sorti contrasti, in quanto il riconoscimento di questo diritto è inscindibilmente legato alla percezione di un valore, il valore famiglia, in continuo mutamento.

Ci sono stati e ci sono solidi punti fermi, ma vi sono stati anche continui ripensamenti che hanno richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, facendo un percorso diacronico, hanno tentato di riportare ordine negli orientamenti della giurisprudenza che avevano subito contraddittorie inversioni di rotta.

Da ultimo, la Cassazione, con l' ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17 dicembre 2020 della Prima Sezione, ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite, anche in riferimento all'effetto estintivo della convivenza more uxorio sul diritto a percepire un contributo divorzile.

Questo tema, invero sinora abbastanza pacifico, ha suscitato alcune perplessità alla luce di un ripensamento progressivo dei criteri di attribuzione dell'assegno.

Occorre fare un passo indietro e ripercorrere in modo storico questo argomento, così come in precedenza hanno fatto le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, in un'articolata sentenza degna di lettura, la n. 18287 dell'11 luglio 2018 .

Con questa pronuncia, è stato risolto, almeno in parte, un contrasto di giurisprudenza particolarmente sentito, stabilendo che all'assegno deve attribuirsi una funzione assistenziale e, nella stessa misura, compensativa e perequativa.
Partiamo, seppur succintamente, dall'esame normativo generale.


L'ASSEGNO DIVORZILE NEL TESTO ORIGINARIO E LA SUCCESSIVA FORMULAZIONE

L'assegno divorzile consiste nell'obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all'altro coniuge una somma di denaro, quando quest'ultimo non abbia i mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Il testo originario dell'art. 5, c. 6 della l. n. 898 del 1970, che ha introdotto l'assegno divorzile, enuncia che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. […]".

Leggendo la norma si coglie l'individuazione di criteri attributivi per accertare il diritto e criteri determinativi per accertare il quantum.

In principio quindi la Corte si era orientata a dare all'assegno di divorzio una natura mista, senza troppe distinzioni tra criteri attributivi e criteri determinativi.

Infatti, la Corte - già nel 1974 - affermò che l'assegno avesse natura composita "[…] assistenziale in senso lato, con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria in senso ampio, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio. Il giudice, che pur deve applicare tali criteri nei confronti di entrambi i coniugi e nella loro necessaria coesistenza, ha ampio potere discrezionale, soprattutto in ordine alla quantificazione dell'assegno." (S.U. 1194 del 1974; conf. 1633 del 1975).

Al giudice veniva concesso un ampio potere discrezionale, ma solo ed esclusivamente per la determinazione dell'ammontare dell'assegno, mentre nessuna discrezione aveva sull'utilizzo dei criteri.


LA SUA NATURA

La domanda si propone con ricorso che deve indicare gli elementi indicati dalla norma.

In principio, si affermò che l'assegno non potesse in nessun caso avere natura alimentare (Cass. 256 del 1975) e per consentirne l'attuazione ci si orientò sull'indebolimento economico patrimoniale del coniuge richiedente successivamente alla cessazione del matrimonio.

L'indebolimento andava accertato su fattori quali l'età, la salute, l'esclusivo svolgimento di attività domestiche all'interno del nucleo familiare, il contributo fornito al consolidamento del patrimonio familiare e dell'altro coniuge (Cass. 835 del 1975). Quindi, si diede all'assegno una funzione assistenziale.

Si diede, altresì, una funzione compensativa, in quanto incideva la durata del rapporto ormai infranto, e risarcitoria, quando si doveva tener conto dei motivi della decisione.

Il giudizio si fondava su quello "squilibrio ingiusto" che nasceva da quelle scelte endofamiliari comuni, che producono una netta diversificazione di ruoli tra i due coniugi, così da escludere o da ridurre considerevolmente l'impegno verso la costruzione di un livello reddituale individuale autonomo adeguato. Prendeva corpo il principio della parità sostanziale tra i coniugi, così come enunciato dall'art. 29 della Costituzione.

Questi principi furono criticati dalla dottrina, in quanto si sottolineava la eccessiva discrezionalità rimessa ai giudici stante l'assenza di un fondamento unitario e coerente all'applicazione dei parametri per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno.
In questo contesto, con i mutamenti sociali intervenuti negli anni, con la l. 6 marzo 1987 n. 74 venne modificato l'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970.

La norma stabilisce che il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Tale decisione deve tenere conto di una serie di elementi:
-condizioni dei coniugi;
-ragioni della decisione;
-contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
-reddito di entrambi;
-durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).

L'accertamento del diritto all'assegno si articola in due fasi: la prima volta ad accertare in astratto il diritto a percepire l'assegno; la seconda, finalizzata alla sua determinazione in concreto.

In relazione al diritto (o meno) di ricevere l'assegno, la giurisprudenza - integrando la scarna normativa - ha concordemente stabilito (su tutte, Cass., Sezioni Unite civili, sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990) che il presupposto per concedere l'assegno - l'an debeatur - è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tale valutazione deve considerare non solo i redditi, ma anche i cespiti patrimoniali e le altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto.

Quindi, il coniuge richiedente può essere anche economicamente autosufficiente, ma se, in dipendenza del divorzio, vi è un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio, in linea di massima, queste devono essere ripristinate dal giudice.

Sempre secondo la giurisprudenza, una volta stabilito il diritto all'assegno di divorzio, la misura concreta dell'assegno - ovvero il quantum debeatur - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri sopraelencati (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, reddito, ecc.) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

Le differenze intervenute furono fondamentalmente le seguenti:
1. L'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni dei coniugi fondato sul deposito di documenti fiscali, su poteri istruttori officiosi al giudice;
2. unione di tutti gli indicatori (condizioni dei coniugi; reddito; contributo personale ed economico dato alla famiglia; ragioni della decisione) della prima parte della norma;
3. la condizione dell'insussistenza dei mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli.


LE SEZIONI UNITE DEL 1990 E LA NASCITA DI ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

Nel 1990, con la sentenza n. 11490 delle S.U.., si affermò che l'assegno avesse carattere esclusivamente assistenziale, in quanto il presupposto per la concessione si rinveniva nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, quindi insufficienza degli stessi, dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità, con cui potesse mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Non si doveva tener conto di uno stato di bisogno, ma di un apprezzabile deterioramento, dipendente dal divorzio, delle precedenti condizioni economiche.
Non vi era dunque un riferimento univoco su cui basare il giudizio di adeguatezza, ma un generico riferimento a "mezzi adeguati".

Da qui sono nati degli orientamenti contrapposti, che convergono sulla divisione dei criteri e sulla limitazione della discrezionalità data ai giudici.
Tale costante orientamento in materia di assegno divorzile è stato rivoluzionato da un recente arresto giurisprudenziale.


LA SENTENZA "GRILLI" E LA SUCCESSIVA GIURISPRUDENZA DI MERITO

A questo orientamento, restato immutato per anni, si è contrapposta la celebre sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 , che individua, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso e stabilisce che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati i criteri determinativi.

Con questa pronuncia, la Cassazione ha ritenuto che, per la revisione dell'assegno di divorzio, si debba verificare se i motivi sopravvenuti posti alla base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino effettivamente una sua negazione a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario.

La Prima Sezione ha ritenuto superato, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, il riferimento al diritto di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990).

Si legge, nella sentenza n. 11504, che occorre "superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva" perché è "ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale".

La Corte ha ritenuto che, con la sentenza di divorzio, "il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale".

Dunque, per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio (valutazione basata sul principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole), va individuato un "parametro diverso" cioè il "raggiungimento dell'indipendenza economica" del coniuge richiedente: se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all'assegno.

La Cassazione ha individuato tre principali indici di valutazione di tale indipendenza:
-il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente);
-le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo);
-la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Questi indici vanno valutati osservando le allegazioni, le deduzioni e le prove offerte dall'obbligato, in capo al quale comunque resta l'onere della prova.

Una volta accertato il diritto all'assegno, il giudice del divorzio deve tenere conto - nella valutazione del quantum dell'assegno, informata al principio della "solidarietà economica" nei confronti dell'ex coniuge in quanto "persona" economicamente più debole - di tutti gli elementi indicati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno.


LA PRIMA GIURISPRUDENZA

Tra le prime conferme della nuova linea giurisprudenziale in sedi di merito si segnalano: Tribunale di Milano, ordinanza 22 maggio e sentenza 5 giugno 2017; Tribunale di Palermo, sentenza 26 giugno 2017; Tribunale di Roma, sentenza 1° agosto 2017.

Va segnalata, contra, la sentenza del Tribunale di Udine del 1° giugno 2017 che si è discostata dal contenuto della sentenza n. 11504/2017 della Cassazione e, per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno, è tornata al vecchio orientamento maggioritario, facendo riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, unitamente agli ulteriori elementi di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898.

Inoltre, ricordiamo la precisazione fatta dalla stessa Prima sezione in relazione al parametro dell'assegno di mantenimento dopo la separazione dei coniugi. Infatti, discostandosi dai contenuti della sua sentenza n. 11504, la Cassazione, con la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017 , ha precisato che, solo dopo il divorzio, il mantenimento all'ex moglie non va più rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre con la separazione resta ancora il vincolo tra i due coniugi. Solo dal divorzio deriva la possibilità di corrispondere un assegno di minore entità (o non corrisponderlo affatto) a titolo di mantenimento dell'ex coniuge avente un proprio reddito. Se, invece, è intervenuta solo la separazione, l'assegno di mantenimento resta legato al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio.

Il principio di cui sopra è stato poi superato dalla Corte d'Appello di Roma, con decreto del 5 dicembre 2017 che ha statuito che, se la moglie è autosufficiente, non va mantenuta sin dal momento della separazione.

In senso contrario, invece, la pronuncia della Cassazione con l' ordinanza n. 14231/2018 .

In questo caso, la Corte si è pronunciata su un ricorso avente ad oggetto l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto a una donna disoccupata.

La ricorrente lamentava, in particolare, di non essere in grado di "mantenere autonomamente il tenore di vita pregresso, essendo disoccupata e sfornita di redditi".

La Sesta Sezione civile, rifacendosi all'orientamento giurisprudenziale di legittimità emerso nelle sentenze n. 23602/2017 e n. 11504/2017, ha ritenuto tuttavia di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.

Gli Ermellini hanno evidenziato che "l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente deve essere valutata con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso".


LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE DEL 2018

Il principio di diritto altamente innovativo, cui è giunta la Corte nella sentenza 18287/2018, ha tentato di riportare ordine negli orientamenti giurisprudenziali.

Viene affermato che i criteri riportati nella l. 898, all'art. 5 c. 6, devono essere considerati univocamente. Il legislatore impone una prima indagine su uno squilibrio dei coniugi, attraverso documentazione fiscale e attraverso poteri istruttori officiosi, dalla quale può derivare senz'altro un primo profilo assistenziale dell'assegno, o dalla quale può emergere una situazione equilibrata. Tuttavia, in entrambe le ipotesi, il parametro in base al quale si deve decidere sull'assegno non può basarsi esclusivamente su questo, essendo necessario prendere in considerazione anche altri elementi, quali il contributo del coniuge richiedente nella gestione familiare, nella creazione del patrimonio coniugale, ma anche personale.

Questo contributo nasce dalle decisioni comuni, dalla gestione del rapporto coniugale, dall'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.

Si tratta di una decisione che non si basa solo su una funzione assistenziale, ma ha natura composita e considera anche quanto dal coniuge richiedente è stato sacrificato, o meglio investito, nella gestione e nella vita familiare.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, dia rilievo anche al contributo fornito dall'ex consorte richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e, non da ultimo, all'età dell'avente diritto.

La sentenza si ispira a principi costituzionali di eguale dignità e di solidarietà, che devono caratterizzare il rapporto anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Particolarmente degno di attenzione è, infine, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare che, spesso, è frutto di scelte e decisioni comuni ad entrambi i coniugi che possono incidere sul profilo economico di essi dopo la fine del matrimonio. Qui occorrerà dare in giudizio prova del c.d. sacrificio condiviso che può essere dimostrato rifacendosi a tre criteri: il fatto notorio, la mancata contestazione, la presenza di indizi precisi e concordanti.

Vengono equamente considerate la funzione compensativa e quella perequativa:
"Si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in chiave perequativa-compensativa" ( pag. 35, sentenza SS.UU. 11 luglio 2018, n. 18287 ).

La Cassazione, dunque, ha accolto il ricorso della ex moglie cassando, con rinvio, la sentenza impugnata in quanto "fondata esclusivamente sul criterio dell'autosufficienza economica, escludendo dalla propria indagine l'accertamento dell'eventuale incidenza degli indicatori concorrenti contenuti nell'art, 5 c.6 della l. n. 898 del 1970 ed in particolare quello relativo al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell'altro ex coniuge".


IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLE SEZIONI UNITE

Per le Sezioni Unite, la Corte di appello di Bologna dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
"ai sensi dell'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

In definitiva, il giudizio sul diritto ad ottenere l'assegno divorzile non si può basare esclusivamente sull'accertamento del criterio dell'autosufficienza economica, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi.

Non si può prescindere, dunque, dall'accertamento dell'eventuale incidenza degli indicatori concorrenti contenuti dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970 e, in particolare, dal contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell'altro ex coniuge.


LA NOVITA' DELLA PRONUNCIA DEL 2020 E L'AUSPICATO INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

Sin da subito, ci si è da più parti domandato quale applicazione pratica di detto principio avrebbero dato i vari Tribunali.

L'abbandono del principio del tenore di vita e la revisione dei criteri di attribuzione dell'assegno divorzile hanno portato i Giudici ad auspicare, ancora una volta, un intervento delle Sezioni Unite, questa volta con riferimento anche all'effetto estintivo della convivenza di fatto sul diritto a percepire un contributo divorzile. Questo intervento è stato chiesto con l'ordinanza interlocutoria 28995 del 17 dicembre 2020.

È interessante notare, però, che nello stesso giorno la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha depositato un'altra ordinanza, la n. 28915, con la quale - allineandosi all'orientamento generale - ha ribadito che la convivenza di fatto, instaurata dall'ex coniuge, fa definitivamente cessare il diritto a percepire l'assegno.

Si legge espressamente che "l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita, caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso".

La convivenza costituisce, dunque, una causa estintiva del diritto a ottenere l'assegno divorzile proprio perché la si riconosce quale valida estrinsecazione di una "scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge".

Tornando all'ordinanza 28995, la Cassazione rende un'interpretazione differente. In buona sostanza, richiamando la funzione compensativa dell'assegno divorzile, alla luce dei criteri interpretativi dati dalle Sezioni Unite del 2018, giunge a considerare necessario soppesare diversamente i criteri di attribuzione.

Sarebbe in ogni caso necessario garantire all'ex coniuge economicamente più debole un livello reddituale adeguato al contributo fornito all'interno della disciolta comunione, nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge. Questo in virtù del principio di autoresponsabilità, in base al quale non sembra plausibile alla Corte una totale esclusione del diritto all'assegno divorzile, anche quando il beneficiario abbia intrapreso una nuova convivenza. Appare ragionevole, invero, prevedere la permanenza del diritto all'assegno nella sua natura compensativa. Resterebbe in capo ai giudici di merito il compito di prevederne una modulazione con riferimento al singolo caso specifico, laddove la nuova convivenza riportasse un miglioramento economico dell'ex coniuge.

Questo ragionamento, ha indotto la Corte a richiedere l'intervento delle Sezioni Unite che dovranno, dunque, chiarire se la nuova convivenza di fatto dell'ex coniuge faccia estinguere con automatismo il diritto a percepire l'assegno divorzile o, al contrario, debba prevalere la funzione compensativa dell'assegno.

Non resta che aspettare la pronuncia.

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*Of counsel di Lexalent

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