Società

Attività ispettive, nuove regole per i controlli pubblici alle imprese

Tra le novità la classificazione delle imprese a “basso” rischio e l’introduzione del meccanismo della diffida per le violazioni sanabili

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di Giovanna Landi*

Tra i tanti “mali” che affliggono la gestione del settore pubblico in Italia vi è quello dei controlli alle imprese. Da anni si invoca un sistema di controllo pubblico alle imprese più efficiente, efficace e coordinato anche alla luce della pluralità di enti con poteri ispettivi esistente nel nostro Paese. Per rispondere a tali esigenze, in ideale proseguimento dei principi già enunciati nel 2011 con la legge n. 180 recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. […]” ed in attuazione della legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il Governo ha emanato un decreto sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche (decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103, in vigore dal 2 agosto).

Questo decreto contiene elementi di semplificazione e di efficientamento dei controlli pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti quali la protezione dell’ambiente, igiene, salute e sicurezza pubblica e dei lavoratori, nonché tutela della fede pubblica. I controlli in questi settori soffrono infatti per l’infelice prassi di essere svolti ripetutamente da autorità diverse che sovrappongono le verifiche causando inutili duplicazioni di procedure, oltre che spesso concludersi con contestazioni di mere sviste formali commesse dai controllati, magari prive di conseguenze dannose per i beni tutelati (principalmente salute e sicurezza, tutela dell’ambiente), aprendo lunghe procedure di contestazione ma lasciando però impunite le violazioni sostanziali che creano spesso i veri rischi.

Ci si sofferma qui su due nuove previsioni introdotte dal decreto, sperando possano aiutare a risolvere le problematiche di questo ambito.

La prima riguarda la creazione di un sistema di identificazione e valutazione di imprese con livello di rischio “basso (art. 3 del decreto). Viene richiesto all’UNI (ente nazionale italiano di identificazione) di elaborare norme tecniche di riferimento, che saranno poi approvate con decreto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per definire un livello di rischio basso, per imprese operanti in settori omogenei, cui associare un report” certificativo che sarà rilasciato dagli organismi di certificazione alle imprese che risponderanno a tali requisiti. Il decreto contiene alcuni parametri che le imprese dovranno soddisfare per poter accedere a tale report, come ad esempio la presenza di altre certificazioni o gli esiti dei controlli subiti nei tre anni precedenti, caratteristiche, dimensioni e settore del soggetto controllato.

L’ottenimento del Report certificativo farà sì che il soggetto controllato sia sottoposto solamente ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento, salvo sua revoca ove non sussistano più le condizioni che hanno portato al suo rilascio. In questo modo il decreto approccia il tema dei plurimi controlli subiti da aziende di piccole dimensioni e/o scarso impatto ambientale che hanno comportato in questi anni aggravi di costi e di procedure per controllati e controllanti senza significativi risultati in termini di obiettivi di miglioramento.

Una seconda previsione interessante è quella di cui all’art. 6 in merito di violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile. Secondo tale articolo, infatti, salvo la commissione di reati, per quelle violazioni ritenute sanabili, punite con una sanzione amministrativa pecuniaria massima di cinquemila euro e commesse per la prima volta da un’impresa nell’arco degli ultimi cinque anni, l’ente di controllo può diffidare l’impresa a rimediare a tale violazione entro un termine di venti giorni.

In caso di mancato adempimento della diffida, si procede con la contestazione amministrativa ai sensi di legge. Lo strumento della diffida, già peraltro previsto dalla normativa generale in materia di azione amministrativa ma raramente utilizzato al di fuori dell’ambito penale, è previsto dal decreto in esame per violazioni che non riguardino“la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, quindi con un ambito di applicazione piuttosto limitato. Ciò è davvero un peccato, ad avviso di chi scrive, poiché la procedura di diffida può consentire agli enti di verificare effettivamente che un’impresa elimini la violazione contestata in breve tempo e ripristini una situazione di sicurezza e conformità. Tuttavia, il fatto che un decreto attivi esplicitamente tale rimedio, pur se con ambito di applicazione limitato, è un segnale di speranza verso un sistema di controllo più efficace e utile.

L’intero impianto del decreto invita gli attori dei meccanismi di controllo al dialogo ed alla collaborazione, soprattutto in un panorama normativo così complesso e sofisticato dove spesso, pur in perfetta buona fede, non si riesce ad adempiere tempestivamente e compiutamente a tutte le nuove previsioni di matrice nazionale o europea in materia di ambiente, sostenibilità e sicurezza dei prodotti.

In ultimo, si ricorda che spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri elaborare in questi giorni (i.e. entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sappiamo dal sito ufficiale che i lavori sono in corso) uno schema standardizzato per l’effettuazione di un censimento dei controlli, sulla base del quale, nei successivi 150 giorni, le amministrazioni interessate potranno pubblicare nei propri siti istituzionali i censimenti dei controlli di propria competenza. Si auspica che tale sistema non si inceppi e che si possa iniziare una nuova stagione nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, improntata, alla fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni e soprattutto all’effettiva eliminazione di situazioni potenzialmente pericolose per la salute e l’ambiente, oltre che stimolare un generale atteggiamento di correttezza e lealtà delle imprese nella redazione di bilanci e documenti di rilievo pubblico.

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*A cura dell’Avv. Giovanna Landi, avvocato amministrativista del foro di Milano

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