Amministrativo

Autorizzazione integrata ambientale, no a prescrizioni di molteplici "varianti" dell'impianto di trattamento dei rifiuti

L'atto è di natura costitutiva e deve corrispondere al concreto progetto presentato

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di Paola Rossi

Le prescrizioni di obblighi nei provvedimenti autorizzatori in materia ambientale non possono giungere allo snaturamento del progetto inizialmente presentato e per il quale si chiede l'autorizzazione dettando un adeguamento consistente demandato al soggetto proponente stesso.
Con questa affermazione il Tar Bari con la sentenza 1387/2021 ha accolto il ricorso del Comune contro l'Arpa e la Provincia e nei confronti dell'impresa che aveva ottenuto un'Aia priva di un contenuto sufficientemente prestabilito come le è connaturale. Infatti, l'atto amministrativo autorizzatorio prevedeva un'eccessiva quantità di prescrizioni "legittimanti" all'ottenimento dell'autorizzazione e da attuare in futuro: successivamente al rilascio formale dell'Aia. Condizioni sì da rispettare, ma il cui rispetto veniva affidato allo stesso soggetto autorizzato e in un momento successivo.

L'autorizzazione ambientale - spiega il Tar - è una tipica autorizzazione "costitutiva", in quanto è concessa per un tempo prestabilito e dunque non sussiste in capo al destinatario alcun diritto precostituito a ottenerla; può essere rilasciata solo dopo che la pubblica amministrazione abbia valutato i vari interessi rilevanti, che vengono in evidenza nel corso dell'iter procedimentale. Ed è proprio tale contestualità che verrebbe a mancare con un eccesso di prescrizioni di adeguamento, svuotando l'iter procedimentale di rilascio dell'effettiva compiuta valutazione di tutti i rilevanti interessi in gioco. Ciò non è possibile perché la valutazione per il rilascio dell'Aia deve essere effettuato ex ante e non ex post.
Il Tar esclude che nel caso concreto si potesse far rientrare legittimamente l'iter contestato nel perimetro delle "varianti".

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