L’avvocato deve verificare gli elaborati dell’IA, comprese le citazioni giurisprudenziali. Può fatturare il tempo effettivamente impiegato a controllare l’IA, ma non quello dedicato a imparare a utilizzarla, nè quello “risparmiato”. Anche quando impiega sistemi di IA agentica, mantiene la responsabilità professionale. Deve prestare particolare attenzione ai dati del cliente inseriti nei sistemi e al loro eventuale utilizzo per addestrare i modelli. Lo prevedono «Linee guida deontologiche per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte degli avvocati» approvate dalla House of Delegates, l’organo di governo della New York State Bar Association (NYSBA) che confermano la responsabilità in capo al legale per tutti i servizi forniti.

Il documento non introduce nuove norme deontologiche vincolanti ma fornisce indicazioni sull’adeguamento dei doveri professionali esistenti all’utilizzo dell’Ia nell’attività forense.

«L’intelligenza artificiale generativa – commenta il Presidente Taa Grays - sta trasformando in modo irreversibile l’esercizio della professione forense. Le linee guida possono aiutare gli avvocati a evitare i possibili rischi legati all’utilizzo dell’IA, tra cui quello di esercitare involontariamente la professione in una giurisdizione nella quale non sono abilitati oppure di omettere di informare i clienti o i tribunali dell’impiego dell’intelligenza artificiale».

Gli avvocati, dunque, potranno fatturare il tempo impiegato per verificare i risultati prodotti dall’intelligenza artificiale, ma non le ore di lavoro risparmiato grazie all’uso dell’IA, né quello necessario per imparare a utilizzare i nuovi strumenti. Inoltre, gli specifici addebiti dovranno essere comunicati ai clienti. Mentre, l’acquisto dello strumento costituisce una spesa generale dello studio e, dunque, il relativo costo non potrà rientrare nella parcella, salvo che si tratti di un servizio sostenuto specificamente per quella determinata pratica.

L’associazione, inoltre, invita gli avvocati a verificare che i risultati prodotti non riflettano distorsioni derivanti dai dati di addestramento, dalla progettazione o dalle modalità di impiego dei sistemi. Il timore è che l’intelligenza artificiale possa riprodurre disuguaglianze sistemiche già esistenti: per esempio, quando i dati utilizzati per l’addestramento comprendono informazioni sulle condanne penali caratterizzate da disparità legate all’origine razziale. Il problema assume particolare rilievo quando lo strumento viene utilizzato in modo tale da incidere sui diritti delle persone, sull’accesso a opportunità o servizi oppure sul trattamento loro riservato.

Inoltre, gli avvocati sono anche responsabili di vigilare sull’attività dei collaboratori e dei fornitori esterni che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale. Il professionista resta responsabile del lavoro svolto da soggetti non abilitati rispetti gli standard professionali, anche quando il “non avvocato” è uno strumento o un sistema di intelligenza artificiale.

L’avvocato ha poi l’obbligo di informare tutte le parti quando utilizza l’intelligenza artificiale per registrare conversazioni o produrne resoconti. Va comunicato l’utilizzo dell’IA anche nella predisposizione degli atti depositati in tribunale.

Per quanto concerne la IA agentica, l’avvocato dovrà sempre verificare i risultati prodotti da sistemi progettati per portare a termine autonomamente un compito o raggiungere uno specifico obiettivo, senza intervento umano.

«La tecnologia continua a evolversi, ma resta fondamentale rispettare i principi deontologici della professione forense», afferma Vivian Wesson, presidente del comitato che ha elaborato le linee guida. «L’obiettivo è consentire agli avvocati di utilizzare l’IA senza venir meno ai propri doveri verso i clienti, i tribunali e l’amministrazione della giustizia».

IA e avvocati, le linee guida di New York

Traduzione della «Quick Reference Matrix» della New York State Bar Association (NYSBA), pagine 19–20 delle Legal Ethics Guidelines for Lawyers’ Use of Artificial Intelligence, approvate il 31 ottobre 2026

Fonte: NYSBA, «Legal Ethics Guidelines for Lawyers’ Use of Artificial Intelligence», sezione 6, pp. 19–20

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