Avvocati, il Fisco affina i controlli per il contributo a Fondo perduto
Per l'indebita percezione del contributo previste sanzioni penali ed amministrative
Con il via libera dell'Agenzia delle Entrate alle richieste, anche da parte degli avvocati, del contributo a Fondo perduto scattano i controlli e le relative sanzioni da parte del Fisco. Qualora emerga l'indebita percezione del bonus, le Entrate procedono al recupero applicando sanzioni amministrative fino al 200% ma si rischia anche una condanna penale (con pena fino a 3 anni di reclusione, oppure se l'importo è sotto i 4.000 euro, una sanzione fino 25.822 euro).
Il Modulo - Il bonus potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web (le istruzioni). Il professionista potrà avvalersi anche degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale (o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell'Agenzia).
Le verifiche - Per ogni domanda presentata, il sistema effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l'istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d'imposta nel caso di tale scelta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Per evitare poi truffe e false dichiarazioni, le Entrate procederanno al controllo dei dati dichiarati applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973). Ulteriori controlli verranno poi effettuati in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.
In aggiunta, ed a prescindere dall'entità del contributo erogato, una specifica attività di indagine riguarderà la prevenzione contro i tentativi di infiltrazioni criminali. Per questo è stato siglato un apposito Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate. Il Protocollo regolamenta anche l'invio alla Guardia di Finanza dei dati e delle informazioni contenute nelle istanze relative ai contributi erogati da parte del Fisco.
Le sanzioni - Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero, irrogando la sanzione amministrativa, prevista dall'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997, nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
• la reclusione da 6 mesi a 3 anni
• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Se il contributo è stata già erogato, si applicherà l'istituto della confisca (articolo 322-ter del Codice penale).
La restituzione – Ad ogni modo, chi ha percepito una somma in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare la propria posizione restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
Il versamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante F24, senza possibilità di compensazione. Sarà una successiva risoluzione ad istituire i codici tributo da indicare nel modello.