Professione e Mercato

Avvocati: l'obbligo di formazione è a tutela della collettività

Lo ricorda il Consiglio nazionale forense, precisando che l'obbligo ha fonte normativa ed è conforme alla Costituzione e non è escluso dall'attività di magistrato onorario<br/>

di Marina Crisafi

L’obbligo di formazione continua per l’avvocato è posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto ha la finalità di garantire la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo sia nei confronti della parte assistita che ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Tale obbligo deontologico inoltre ha fonte normativa ed è conforme a Costituzione. Lo ricorda il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 98/2021, rigettando il ricorso di un’avvocatessa che sosteneva di aver adempiuto l’obbligo attraverso la propria attività di magistrato onorario.

  La vicenda
Alla donna, nel caso di specie, il Consiglio dell’ordine contestava l’inadempimento degli obblighi formativi per il triennio 2014-2016. La professionista osservava di aver svolto funzioni di giudice onorario presso il tribunale di Siena e di aver provveduto alla redazione di oltre 800 sentenze in materia di diritto civile e del lavoro, nonché di un numero rilevante di sentenze penali, precisando di non aver più assunto alcun incarico professionale, come avvocato, dal 2007, in quanto l’attività di magistrato onorario con funzione giudicante era la sola attività lavorativa che svolgeva da tempo.

Inoltre, aggiungeva che il suo carico di lavoro non le consentiva di partecipare a corsi di formazione ma l’approfondimento nell’analisi normativa e giurisprudenziale, ai fini della redazione dei provvedimenti decisori, doveva essere valutato favorevolmente in funzione dell’aggiornamento professionale.

Il Consiglio di disciplina decideva quindi di archiviare il procedimento disciplinare escludendo la colpevole inadempienza agli obblighi formativi ma il Coa di Firenze proponeva ricorso al Cnf, affinché venisse applicata la sanzione dell’avvertimento all’avvocatessa per la violazione perpetrata. “L’obbligo formativo per l’avvocato – sosteneva infatti il Coa - sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo salvo le esenzioni previste, ai sensi della normativa vigente” e inoltre che “le funzioni svolte dal giudice onorario non rientrerebbero tra le attività di formazione né di autoformazione, di cui al Regolamento per la formazione continua”.

Il ricorso
L’avvocato, dal canto suo, si difendeva innanzi al Cnf, precisando che le funzioni svolte quale Giudice Onorario di Tribunale e situazioni personali di natura privata non le avessero consentito di acquisire i crediti formativi richiesti dalla normativa professionale, rilevando che la ratio della norma che prevede l’obbligo formativo è quella di “garantire che il professionista svolga attività di aggiornamento e formazione”, perché “l’avvocato sia in grado di fornire al cliente una prestazione professionale adeguata alle esigenze di questi attraverso attività consapevoli e rispondenti alle sue necessità”.

L’attività di magistrato onorario determinerebbe necessariamente, dunque, a suo dire, una formazione continua, vuoi per autoaggiornamento, vuoi per il thema decidendum delle questioni trattate, ben superiore a quella normalmente acquisita tramite i corsi di formazione o altre forme di acquisizione dei crediti formativi.

Tra l’altro aggiungeva la professionista, l’articolo 3 del Regolamento Cnf 6 luglio 2014, n. 6 “non contiene affatto un elenco esaustivo, ma lascia ampi spazi di discrezionalità in relazione ai modi di acquisizione della formazione, ammettendo meccanismi non tipizzati ma comunque idonei al perseguimento delle finalità della normativa per acquisire nuove conoscenze, saperi e nozioni in materie giuridiche”.

Conseguentemente sarebbe impossibile negare che l’attività di magistrato onorario assolva pienamente a tale scopo, come riconosciuto dallo stesso CDD, che ha escluso l’esistenza di illeciti deontologicamente rilevanti, assumendo che tale attività, per la sua natura, per il carico di lavoro, per varietà delle questioni trattate, per il costante studio che richiede, ben possa fornire al professionista la “formazione” richiesta dalla normativa.

 

Nessun esonero dalla formazione per l’avvocato-magistrato onorario

Il Cnf però concorda con il Consiglio dell’ordine.

Innanzitutto, evidenzia, la disciplina vigente all’epoca dei fatti – così come quella attuale – non preveda alcun esonero dall’obbligo formativo a favore degli avvocati che esercitano la funzione di magistrato onorario. Soltanto, con l’entrata in vigore della Riforma organica della magistratura onoraria, di cui al Dlgs 13 luglio 2017, n. 116, “è stata disciplinata in modo compiuto la formazione dei magistrati onorari, prevedendosi l’organizzazione di corsi specifici e il relativo obbligo di frequenza, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi professionali richiesti dagli ordinamenti professionali ai quali risultino eventualmente iscritti”.

Quanto alle altre doglianze, è vero, afferma il Cnf, che il regolamento sulla formazione contiene un’elencazione non esaustiva della tipologia e modalità dell’attività formativa, ma il riferimento alle “altre attività e l’autoformazione” di cui all’art. 13, non attribuisce certamente esenzione o esonero dall’obbligo formativo.

Nel caso di specie, l’unica attività formativa ipotizzabile dalla professionista, “è quella di studio individuale che, tuttavia, doveva essere previamente autorizzata oppure richiesta entro 90 giorni.

L’esercizio delle funzioni di giudice onorario – soggiunge ancora il Consiglio – non può esonerare “dall’assolvimento dell’obbligo formativo imposto all’avvocato, considerati i diversi profili professionali con conseguente diverse, specifiche e non sempre sovrapponibili attività formative”. Le attività che connotano il ruolo e la responsabilità sociale dell’avvocato, infatti, “sono diverse e ulteriori rispetto a quelle strettamente giudiziarie. Sotto tale profilo sarebbe poi paradossale riconoscere che l’esercizio di una delle due attività, che si estrinsecano nell’ambito della giurisdizione, costituisca ‘attività di formazione’ per l’altra”.

  Obbligo formativo conforme a Costituzione
Come rammentato dalla giurisprudenza domestica, precisa il Cnf, rigettando il ricorso, “l’obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (cfr., CNF 242/2018; 188/2018). Né, infine, “l’intensa attività lavorativa può costituire una scriminante dell’inadempienza dell’obbligo (CNF 68/2019).

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