Civile

Avvocati, da oggi gli atti dovranno essere "sintetici"

Operative le soglie contenute nel Dm 7 agosto 2023: 40 pagine per citazioni, ricorso e memoria difensiva. Memorie e repliche invece dovranno essere contenute in 26 pagine

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di Francesco Machina Grifeo

A partire da oggi per i nuovi procedimenti gli avvocati dovranno essere "sintetici" rispettando (salvo esplicite eccezioni) i seguenti limiti: l'esposizione non potrà superare le 40 pagine (precisamente 80mila caratteri) per l'atto di citazione e il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva, gli atti di intervento e chiamata di terzi, le comparse e note conclusionali, nonché gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione. Memorie e repliche invece dovranno essere contenute in 26 pagine (50.000 caratteri); mentre per le note scritte in sostituzione dell'udienza la soglia si abbassa a 5 cartelle (10.000).

Se è vero poi che nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi, va però tenuto conto che il numero di pagine a disposizione risulta elevato in quanto si calcola una media di 2.000 battute a pagina, rispetto alla circa 5mila di un foglio di videoscrittura classico. È l'effetto del Dm Giustizia del 7 agosto 2023 n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) pubblicato sulla G.U. n.187 dell'11 agosto 2023, in vigore dal 1° settembre.

Rimane molto critico il giudizio dell'Avvocatura anche dopo la parziale marcia indietro fatta dal Ministero nel mese di luglio quando la data di entrata in vigore è stata spostata dal 30 giugno al 1° settembre e sono state escluse le controversie al di sopra dei 500.000 euro di valore, per le quali viene data per sconta una particolare complessità.

Per l'Ocf tuttavia si tratta di una misura che "non incide minimamente sulla riduzione delle tempistiche dei giudizi civili anzi, introducendo limiti alla difesa a tutto discapito dei cittadini, istituisce inaccettabili profili di responsabilità professionale". "Individuare nella dimensione degli atti difensivi, la causa della lentezza della giustizia civile italiana – prosegue l'Organismo forense -, equivale a ignorare il reale stato della stessa, le sue carenze strutturali e di organico, finanche, in non rari casi, delle proprie sedi".

Ma il provvedimento fa di più indicando anche le "Tecniche redazionali" da seguire. Così gli atti devono essere redatti: a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri. Inoltre non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

Sempre per l'Ocf la previsione, contenuta nell'articolo 5, circa la dichiarazione del difensore in merito alla necessità di superamento dei limiti per questioni di particolare complessità "attribuisce al Giudice la valutazione della sua fondatezza". E questo viene giudicato "inaccettabile" in quanto mina la libertà del legale di "decidere la migliore strategia processuale senza alcun condizionamento esterno".

Da qui la richiesta rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia e a tutte le forze politiche "affinché, nell'ambito della revisione della riforma del processo civile (DD. Lgs. 10.10.2022 nn. 149 e 151), in stretta e costante collaborazione con l'avvocatura tutta, voglia abrogare il quarto comma dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Cpc provvedendo in ogni caso con tempestività alla revisione delle criticità del decreto ministeriale".

Anche per i provvedimenti dei giudici sono previsti dei criteri di redazione dei provvedimenti. In particolare l'articolo 7 afferma che debbano essere redatti "in modo chiaro e sintetico" rispettando le regole già previste per gli avvocati quanto, per esempio, alla intestazione, alle parti, alle parole chiave (nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio) oltrechè alle dimensioni dei caratteri. Manca invece il rinvio ai limiti dimensionali rispetto ai quali viene indicato che "le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti".

L'articolo 10 infine regola l'istituzione di un Osservatorio permanente "sulla funzionalita' dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo". L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione "ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale". Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense, non sono previsti né compensi né rimborsi.

Ricordiamo che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto "non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo" (art. 46 disp. Att. Cpc, modificato dalla riforma Cartabia).

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