Avvocato: negoziazione assistita come condizione per la domanda di pagamento
La negoziazione assistita deve essere esperita preventivamente quale condizione di procedibilità ex lege per la domanda di pagamento della parcella professionale dell'avvocato di importo inferiore al limite di cinquantamila euro nei confronti del cliente che non rivesta la qualità di consumatore e anche qualora sia promossa con un ricorso ex articolo 702-bis del Cpc (processo sommario di cognizione).
Con una interessante ordinanza del 18 giugno 2015 il tribunale di Verona (estensore Vaccari) ha chiarito una serie di dubbi interpretativi sorti in relazione alla normativa che ha introdotto l'obbligo di procedere con la negoziazione assistita dagli avvocati per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
La fattispecie - Nella fattispecie sottoposta al giudicante la parte ricorrente – un avvocato che si era avvalso della facoltà di operare come difensore di se stesso ex articolo 86 del Cpc – richiedeva nelle forme del processo sommario di cognizione il pagamento della parcella professionale (per l'assistenza nel procedimento di mediazione e in un procedimento di a.t.p.) dell'importo complessivo di euro 8.400,74 a una società.
Il foro di Verona - Il tribunale scaligero ritenuto che la somma oggetto della domanda (tenuto conto anche di quanto eventualmente spettante a titolo di interessi di mora) rientrasse nel limite dei cinquantamila euro fissato dalla norma di riferimento (articolo 3, comma 1, del Dl 132/2014, convertito dalla legge 162/2014), rilevato che la parte resistente non avesse la qualità di consumatore (avendo natura di persona giuridica) non trovando così applicazione la clausola di esclusione (la condizione di procedibilità non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori), giunge a rimare la differenza tra le ipotesi in cui la parte può stare in giudizio personalmente e quelle nelle quali l'avvocato assume la difesa di sé medesimo.
E infatti soltanto nella prima ipotesi non opera la condizione di procedibilità della negoziazione assistita (articolo 3, comma 7, del Dl 132/2014, convertito dalla legge 162/2014). Invero, il legislatore ha inteso evitare tale ulteriore attività di negoziazione che presuppone l'assistenza dell'avvocato quando la parte può stare in giudizio personalmente. Sarebbe stato irragionevole tale diversa previsione cosa che invece non accade se ad agire è l'avvocato quale difensore di sé stesso. Per cui rientrano nell'esenzione secondo quanto precisato nell'ordinanza le controversie di valore non eccedenti il valore di euro 1.100 di competenza del giudice di pace (articolo 82, comma 1, del Cpc), ma altresì anche l'articolo 14 del Dlgs 150/2011 che disciplina il procedimento (che segue le regole del processo sommario di cognizione) per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti promosso dall'avvocato nei confronti del cliente, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, in quanto le parti possono stare in giudizio personalmente.
Pertanto, rilevato d'ufficio il mancato esperimento della negoziazione assistita, viene fissata infine la successiva udienza assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.
Tribunale civile e penale di Verona – Ordinanza 18 giugno 2015