Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'articolo 2378, comma 2, del Cc. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 15087/2025.

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 5 giugno 2025 n. 15087 - Presidente Di Marzio; Relatore Falabella; Pm - difforme - De Matteis 

LE MASSIME

Società e imprese - Assemblea - Impugnazione del socio della delibera sociale - Perdita della qualità di socio - Giudizio di legittimità - Applicazione dell'articolo 2378 del Cc - Esclusione. (Cc, articoli 1373, 1377, 2377 e 2378)

Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'articolo 2378, comma 2, del Cc.

Società e imprese - Società per azioni - Recesso del socio - Effetti - Subordinati alla condizione risolutiva della revoca della delibera o dallo scioglimento della società - Conseguenze. (Cc, articoli 2377, 2378 e 2437-bis)

In tema di società per azioni, in base all'articolo 2437-bis, comma 3, del Cc il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli articoli 2377 e 2378 del Cc tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso.

Società e imprese - Assemblea - Impugnazione del socio della delibera sociale - Perdita della qualità di socio - Giudizio di legittimità - Applicazione dell'articolo 2378 del Cc - Esclusione. (Cc, articoli 1373, 1377, 2377 e 2378)

Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'articolo 2378, comma 2, del Cc.Società e imprese - Società per azioni - Recesso del socio - Effetti - Subordinati alla condizione risolutiva della revoca della delibera o dallo scioglimento della società - Conseguenze. (Cc, articoli 2377, 2378 e 2437-bis)In tema di società per azioni, in base all'articolo 2437-bis, comma 3, del Cc il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli articoli 2377 e 2378 del Cc tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso.

In materia societaria la Suprema corte di cassazione, con la decisione n. 15087/2025, ha affermato due interessanti principi riguardanti l'impugnazione delle delibere sociali da parte dei singoli soci che, dopo la proposizione del ricorso, avevano ceduto le azioni in loro possesso.

Il principio espresso della Cassazione sul giudizio di legittimità

Intanto, per quanto riguarda il giudizio di legittimità, la Corte ha stabilito il principio secondo cui, qualora il socio, che abbia impugnato la delibera...

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