Termini di prescrizione per la rivendicazione del risarcimento del danno. Malattia provocata dall’amianto e durata del processo. Sono questi i punti al centro della sentenza depositata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 13 febbraio 2024 nel caso Jann-Zwicker e Jann contro Svizzera
Massima
Responsabilità e risarcimento - Danni da amianto - Azione giudiziaria - Prescrizione - Discrezionalità degli Stati - Decorrenza dal momento di cessazione di esposizione all’amianto - Danno - Irrilevanza della consapevolezza - Termine assoluto - Conseguenze - Danno latente - Diritto di accesso alla giustizia - Violazione. (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 6)
Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento per i danni subiti dall’esposizione all’amianto non inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’esposizione perché è necessario considerare il momento in cui il danneggiato ha conoscenza della violazione. Lo scopo della prescrizione persegue un fine legittimo quale la certezza del diritto, ma a condizione che venga seguito il principio di proporzionalità, consentendo l’azione giudiziaria a coloro che subiscono gli effetti dell’esposizione dopo molti anni, a partire dal momento in cui hanno consapevolezza della malattia.
Termini di prescrizione per la rivendicazione del risarcimento del danno. Malattia provocata dall’amianto e durata del processo. Sono questi i punti al centro della sentenza depositata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 13 febbraio 2024 nel caso Jann-Zwicker e Jann contro Svizzera (ricorso n. 4976/20), con la quale la Corte ha chiarito che, malgrado il margine di discrezionalità concesso agli Stati nel determinare i termini di prescrizione, le autorità nazionali sono tenute a calcolare ...
Cassa Forense, dal bilancio consuntivo uno stimolo al dibattito sull’avvocatura
di Marcello Clarich Professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma