Azione a tutela delle distanze legali
Distanze legali - Azione di tutela - Comproprietari pro indiviso -Immobile confinante - Contradditori necessari
In tema di azione a tutela delle distanze legali sono contradditori necessari, dal lato passivo tutti i comproprietari "pro indiviso" dell'immobile confinante, quando ne venga chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza "inutiliter data".
• Corte di cassazione civile, sezione II, ordinanza 4 luglio 2019, n. 18031
Distanze legali - Azione a tutela delle - Fondo in comproprietà - Litisconsorzio necessario - Esclusione
Qualsiasi comproprietario può agire a tutela della proprietà comune, al fine di far valere l'osservanza delle distanze legali, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio attivo.
• Corte di cassazione civile, sezione II, sentenza 16 maggio 2013, n. 11904
Distanze legali - Azioni a tutela delle - Litisconsorzio necessario - Limiti - Fondo a tutela del quale è esercitata l'azione - Inesistenza di un'ipotesi di litisconsorzio. (cc, articolo 873; c.p.c, articolo 102)
In tema di azioni a tutela delle distanze legali sono contraddittori necessari, dal lato passivo, tutti i comproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, quando ne venga chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza inutiliter data. Diversamente, nel caso in cui più soggetti siano interessati a ottenere la demolizione dell'opera eseguita in violazione delle distanze, costoro possono agire individualmente, con la conseguenza che la sentenza emessa in favore anche di uno solo di essi è suscettibile di esecuzione e, perciò, è utilmente data.
• Corte di Cassazione civile, sezione II sentenza 4 maggio 2012, n. 6773
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio - Domanda di demolizione o di ripristino - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari - Necessità - Richiesta di risarcimento del danno derivante da fatto illecito - Natura - Azione personale - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fattispecie.
Mentre, in tema d'azioni a tutela delle distanze legali, sono contraddittori necessari tutti i comproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza "inutiliter data", l'azione diretta al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente derivato da un fatto illecito (nella specie danni ad un muro per deflusso delle acque meteoriche da un solaio confinante), avendo natura personale, può essere proposta nei confronti dell'autore (esecutore materiale) dell'illecito aquiliano.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 marzo 2005, n. 5545