Rassegne di Giurisprudenza

Azioni revocatorie fallimentari: consecuzione tra procedure concorsuali e computo del periodo sospetto

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Azioni revocatorie fallimentari - Consecuzione tra procedure concorsuali - Periodo sospetto - Computo - Decorrenza

Nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza del 13 settembre 2021 n. 24632

 

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere azione revocatoria fallimentare - Prescrizione - Articolo 2935 del Cc - Decorrenza - Delimitazione del periodo sospetto - Esclusione.

In tema di prescrizione dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la regola secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., si riferisce al termine fissato per l'esercizio della detta azione, non anche alla delimitazione del periodo sospetto, di cui all'art. 67 l.fall., e alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, per i quali, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura.

• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 22 maggio 2019 n. 13838

 

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Fallimento dichiarato nel corso della procedura di concordato preventivo - Proposizione dell'azione revocatoria fallimentare - Termini - Decorrenza - Diversità tra decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione revocatoria e delimitazione del periodo sospetto.

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, attiene al termine (nella specie quinquennale, a far tempo dalla apertura del fallimento) fissato per l'esercizio dell'azione, non anche alla delimitazione del periodo sospetto, di cui all'art. 67 legge fall., e alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, per le quali, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura, ancor più nel caso di concordato preventivo, il cui presupposto oggettivo è uguale a quello del fallimento.

• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza del 14 marzo 2006 n. 5527