Amministrativo

Balneari, no della Consulta a proroga delle domande fino al 30 aprile 2023 in Sicilia

La norma regionale che prolungava il termine di presentazione delle istanze per ottenere il rinnovo delle concessioni di fatto andava a ripristinare la proroga, già abrogata, fino al 2033 di quelle in essere

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 pubblicata oggi , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui all’articolo 36 della legge della Regione Siciliana 2/2023 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), che hanno previsto la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette concessioni balneari), nonché la proroga alla stessa data del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse alla utilizzazione del demanio marittimo. 

Il ricorso
La questione era stata promossa dal Governo, che rimproverava al Legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze a esso riservate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto di autonomia e violato l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che vincola anche il Legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’Unione europea assunti dall’Italia.
In particolare, nel ricorso si lamentava la violazione delle previsioni dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123/Ce (nota anche come “direttiva servizi”), che impone agli Stati membri dell’Ue - con efficacia diretta - di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex lege.

Il differimento al 30 aprile 2023 del termine di cui si tratta, secondo il Governo, “corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033”, pur avendo la legge statale 118/2022 abrogato, per incompatibilità con l’ordinamento unionale, i commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 145/2018, che prolungavano la proroga fino a quella data, e nonostante le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, nonché quella della Corte di giustizia dell’Unione europea 20 marzo 2023, in causa C-348/22, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che ha ribadito la contrarietà al diritto Ue dei rinnovi automatici delle concessioni aventi ad oggetto l’occupazione del demanio marittimo italiano.

No a eccezioni regionali anticoncorrenziali 
Nella motivazione, la Consulta ha sottolineato che le norme siciliane impugnate perpetuano, limitatamente al territorio della Regione Siciliana, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa.
In tal modo, ha precisato la Corte, le norme in questione si pongono in contrasto con l’articolo 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’articolo 117, primo comma, della Carta cosituzionale.
Nel sottolineare che il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24 del 2019, ma solo alla presentazione delle domande di rinnovo, la Corte ha rilevato, in linea con le censure governative, che la rinnovazione anche della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto Ue sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.

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