Civile

Banche, validi i mutui senza Tan se si può risalire a condizioni economiche

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 16456 depositata oggi

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di Francesco Machina Grifeo

Il contratto di mutuo (nel caso stipulato dal titolare di una farmacia) può ritenersi valido anche in assenza del “Tasso Annuo Nominale” (Tan) se dal complesso dei documenti contrattuali - come per es. il piano di ammortamento, il Taeg, ecc. - è comunque possibile “un’agevole individuazione delle condizioni economiche del contratto”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 16456 depositata oggi, rigettando il ricorso dei contraenti che avevano sospeso il pagamento delle rate nei confronti Camfin (ora in liquidazione) per “indeterminatezza” del tasso vista la mancata indicazione del Tan.

In primo grado, il Tribunale di Milano gli aveva dato ragione, successivamente la Corte di appello aveva però rigettato l’opposizione contro il decreto ingiuntivo della Finanziaria affermando che nel contratto “è specificato il TAEG/ISC ed è indicata la somma concretamente dovuta, in ogni rata di rimborso, a titolo di interessi”.

Un ragionamento condiviso dalla Cassazione secondo cui la Corte distrettuale non ha affermato che è sufficiente la sola indicazione del Taeg per la validità del contratto ma ha puntualizzato che nel caso specifico erano “analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento”.

Ed in particolare nel contratto di finanziamento erano indicati: “il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il Taeg o l’indicazione sintetico di costo richiesti dalle Istruzioni fornite dalla Banca d’Italia agli operatori di settore”. Inoltre, le condizioni contrattuali erano da integrare “con il piano finanziario, anch’esso concordato dalle parti, dal quale si desume chiaramente il valore dell’operazione nel tempo attraverso il numero delle rate e l’ammontare di ciascuna di esse, con l’incidenza degli interessi, del tasso debitore, delle spese”.

E, quanto al T.A.N., la Corte di appello aggiungeva che “tale valore si desume agevolmente dal piano di ammortamento approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili”.

Dunque, conclude la Cassazione, la stessa Corte territoriale ha fondato la sua decisione di validità del contratto, sotto il profilo contestato, “non già in ragione della sola indicazione del T.A.E.G., ma anche dal fatto che il documento contrattuale ed i relativi allegati (tra cui il piano di ammortamento) consentivano un’agevole individuazione delle condizioni economiche del contratto”.

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