Black list e quadro RW, raddoppio termini accertamento retroattivo
Sulla presunzione di evasione singolare posizione della Cassazione
Il raddoppio dei termini per l’accertamento dei redditi evasi collegati all’omessa indicazione nel quadro RW delle attività estere detenute in Paesi black list vale anche per le annualità antecedenti la norma istitutiva dell’articolo 12 del Dl 78/2009. Lo stesso dicasi per il raddoppio dei termini per l’emissione dell’atto di contestazione relativo all’omessa compilazione del medesimo quadro RW. Al contrario, non opera retroattivamente la presunzione legale di cui al comma 2 dell’articolo 12, in base alla quale le attività estere non dichiarate si presumono formate con redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria. È questa la singolare conclusione recata nella sentenza n. 8653 della Corte di cassazione depositata il 17 marzo.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009, la violazione degli obblighi di dichiarazione sul monitoraggio fiscale relativamente alle attività detenute in Paesi black list determina che le stesse si presumano conseguite interamente con redditi sottratti a tassazione (in Italia), con prova contraria a carico del contribuente. I successivi commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo 12 dispongono inoltre che, ai fini dell’accertamento dei redditi così omessi nonché dell’emissione dell’atto di contestazione riferito all’omessa compilazione del quadro RW, i relativi termini decadenziali sono raddoppiati.
Si è discusso a lungo se tale assetto legislativo avesse efficacia solo pro futuro, in quanto norma di carattere sostanziale, oppure se operasse anche per il passato, trattandosi di disposizione di natura procedurale. Le pronunce della Cassazione sembravano essersi orientate nel senso della efficacia innovativa della novella del 2009, a valere dunque dalle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore.
Con la sentenza 8653/2022, la Corte ha invece operato una distinzione tra la presunzione legale di evasione, qualificata come sostanziale e quindi applicabile solo per le annualità successive, e il raddoppio dei termini decadenziali – e non prescrizionali, come erroneamente rilevato nella pronuncia – che invece avrebbe portata procedurale, con effetti dunque anche per le annualità precedenti il 2009. Si afferma pertanto che il Fisco ben potrebbe risalire a 8 anni prima del 2009 al fine di contestare le violazioni del contribuente, seppure senza potersi avvalere della “scorciatoia” della suddetta presunzione legale relativa (ad esempio, attraverso una presunzione semplice).
Al riguardo, non è difficile replicare che se si guarda la lettera dell’articolo 12, comma 2 bis, del Dl 78/2009, si giunge alla pacifica conclusione che il raddoppio è univocamente funzionale all’accertamento fondato sulla predetta presunzione legale relativa. Non può esistere l’una (presunzione legale) senza l’altro (il raddoppio dei termini), con l’effetto che la distinzione “creata” dalla Suprema Corte non pare affatto trovare fondamento nella legge.