Società

Bocciati i patti parasociali che «vincolano» la gestione

Confliggono con le norme che affidano la responsabilità esclusiva agli amministratori

di Angelo Busani

È di «dubbia liceità», per non dire che è del tutto illecito, il patto parasociale noto con l’espressione “patto di gestione” della società le cui azioni sono conferite nel patto, il quale deve pertanto essere attentamente distinto dal patto parasociale avente a oggetto l’esercizio del voto nell’assemblea dei soci (cosiddetto sindacato di voto), perfettamente lecito anche in quanto espressamente contemplato dalla legge (e cioè all’articolo 2341-bis, comma 1, lettera a) del Codice civile). Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con decreto n. 3106 del 17 dicembre 2020, reso noto di recente.

Il patto di gestione
Il patto di gestione è il patto parasociale stipulato al fine di influire sulle modalità con le quali l’organo amministrativo deve gestire la società (ossia attuare l’oggetto sociale), impegnando in tal senso o direttamente i soci amministratori oppure i soci non amministratori affinchè influiscano sull’organo amministrativo oppure impegnando gli amministratori non soci: in altre parole, con il patto di gestione i pattisti si obbligano affinchè l’attività di amministrazione della società sia effettuata in conformità a quanto deciso dal sindacato (con il voto favorevole di tanti pattisti quanti ne occorrono ai sensi del contratto che contiene il patto parasociale).

Le ragioni di illiceità del patto di gestione risiedono nella considerazione (già espressa nella sentenza di Cassazione n. 8221 del 24 maggio 2012) che gli obblighi derivanti dal patto parasociale di gestione pongono gli amministratori della società in una potenziale contraddizione(tale da ledere il necessario rapporto fiduciario degli amministratori con la società amministrata) tra il dovere di fedeltà nei confronti della società e quello nei confronti del patto di sindacato.

Il sindacato di voto è legittimo in quanto vincola esclusivamente le parti contraenti e non può incidere direttamente sull’attività sociale (Cassazione 14865/2001, 15963/2007, 10215/2010), a meno che il contenuto dell’accordo non si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili (come accade nel caso in cui la pattuizione parasociale consista nell’esonerare gli amministratori dall’azione di responsabilità: Cassazione 7030/1994 e 10215/2010).

Il conflitto degli amministratori
Invece, il sindacato di gestione pone gli amministratori in una situazione immanente di conflitto in quanto essi sono investiti inderogabilmente dell’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, e ciò sia nell’interesse della società che nell’interesse dei terzi che con essa vengano in vario modo in contatto. Il Codice civile afferma esplicitamente questo ruolo degli amministratori sia nell’ambito della normativa dedicata alla Spa che in quella dedicata alla Srl. Infatti: l’articolo 2380-bis, comma 1, sancisce, in tema di Spa, che la «gestione dell’impresa … spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale»; l’articolo 2475, comma 1, in tema di Srl, se invero non ripete l’avverbio “esclusivamente” con riguardo all’affidamento agli amministratori della gestione dell’impresa (in quanto nella Srl l’amministrazione può essere affidata, in tutto o in parte, anche ai soci), pur sempre dispone che «spetta esclusivamente agli amministratori» il « dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».

A una diversa conclusione sulla probabile illegittimità di un patto di gestione non può giungersi nemmeno osservando che il Codice civile contempla, sancendone indirettamente la liceità, i patti parasociali che «hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante» sulla società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (articolo 2341-bis, comma 1, lettera c) del Codice civile), poiché da tale patto non tanto deriva un’etero-direzione della gestione della società, quanto un’influenza sull’assemblea dei soci.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©