Responsabilità

Caduta in ascensore, responsabilità del condominio ridotta se il danneggiato ha problemi deambulatori

Il caso esaminato dal tribunale di Latina con la sentenze n. 634/2020

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di Andrea Alberto Moramarco

Il Condominio è tenuto a risarcire i danni subiti dalla persona caduta all'interno della cabina dell'ascensore a causa del sobbalzo di questo nel movimento di arresto al piano. Se però a cadere è una persona che ha già gravi difficoltà motorie, l'entità del risarcimento è diminuita per via del concorso dello stesso danneggiato nel cagionare il danno. Questo è quanto afferma il Tribunale di Latina nella sentenza n. 634/2020.

Il caso
Protagonista dell'insolito incidente è una signora di 55 anni, invalida al cento per cento, affetta sin dal 1989 da gravi patologie che le avevano procurato un deficit della deambulazione e una ipostenia agli arti inferiori. La donna era oltremodo sfortunata, in quanto negli ultimi cinque anni aveva subito per ben tre volte delle cadute accidentali che le avevano procurato fratture a carico della rotula destra, del femore sinistro e destro. Pertanto, la stessa era costretta a muoversi con un deambulatore o con l'ausilio di una stampella.
Il sinistro al centro della vicenda avveniva all'interno dell'ascensore del Condominio che ospitava la sede del sindacato dove ogni tanto la donna si recava. Mentre tornava a pianoterra, all'arrivo al piano, la cabina si arrestava bruscamente e molto velocemente, sì da far scivolare la stampella su cui la signora si reggeva sul pavimento e da far cadere per terra la donna, che riportava plurime fratture ad entrambe le gambe.
In seguito, la signora citava in giudizio il Condominio, ritenendo che i danni riportati per via della caduta fossero imputabili al sobbalzo dell'ascensore e perciò imputabili all'ente condominiale. Quest'ultimo si difendeva e chiamava in giudizio la società che aveva l'incarico di mantenere gli impianti.
Nella lunga e articolata sentenza il Tribunale accoglie in parte la richiesta risarcitoria e si sofferma, in particolar modo, sulla responsabilità del Condominio e sulla corresponsabilità della stessa signora nella produzione del danno.

La responsabilità del Condominio
Quanto alla responsabilità del Condominio, il giudice ritiene di dover far riferimento alla fattispecie del danno da cose in custodia di cui all'articolo 2051 cod. civ., in quanto la caduta è stata effettivamente determinata dal sobbalzo dell'ascensore, circostanza che il Condominio avrebbe potuto evitare attraverso una più attenta manutenzione e cura dell'impianto. Difatti, dall'istruttoria era emerso che la società di manutenzione, all'esito dell'ultima verifica periodica dell'ascensore, aveva sottolineato la necessità di sostituire «il quadro di manovra comune a norma UNI - EN81, 80 in modo da eliminare il problema di fermata ai piani», con tanto di preventivo proposto al Condominio e da questo mai approvato. Ed è proprio il mancato adeguamento alla normativa tecnica comunitaria che non ha «consentito la "morbida" fermata al piano».

La corresponsabilità della signora
Ciò posto, ben diversa secondo il Tribunale è l'entità dei danni che il Condominio è tenuto a risarcire, alla luce della situazione fisica in cui versava la signora al momento dell'incidente. Ebbene, sottolinea il giudice, la donna già falcidiata da altre precedenti fratture, sia a causa della sfortuna che per via delle sue patologie, avrebbe dovuto perlomeno muoversi con un deambulatore, ovvero con uno strumento di sostegno più robusto di una stampella. Difatti, il sobbalzo dell'ascensore che ha provocato la caduta non avrebbe «provocato in qualunque altro soggetto conseguenze disastrose simili a quelle che ha riportato» la signora.
In altri termini, se in quel momento nella cabina vi fosse stato un altro soggetto, con ogni evenienza la caduta sarebbe stata ammortizzata con scarse conseguenze. Pertanto, in applicazione dell'articolo 1227 cod. civ., alla luce dell'incidenza causale nel verificarsi del sinistro dovuta alla stessa danneggiata, il giudice ha ritenuto ritiene realistico decurtare l'entità del pregiudizio subito del 70 per cento.

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