Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo tra il 7 ed il 13 novembre.
D all'esame delle pronunce depositate dalla Suprema corte nel periodo intercorrente tra il 7 ed il 13 novembre si registrano una serie di arresti degni di menzione. In particolare, oggetto dell'attività di massimazione sono le seguenti tematiche e questioni: 1) tempestività e ritualità dell'eccezione di nullità della testimonianza resa da persona incapace; 2) il procedimento di correzione di cui agli articoli 287 e 288 del codice di rito; 3) la distinzione, in sede di legittimità, tra omesso esame di una domanda e censura della stessa nell'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito; 4) l'istituto della rimessione in termini; 5) il procedimento di notificazione a persona giuridica; 6) il conferimento della procura speciale nel giudizio di cassazione; 7) l'esperibilità del rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione; 8) l'enucleazione e specificazione dei motivi di appello prevista dal riformato regime del codice di rito a pena di inammissibilità del gravame.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
PROVA TESTIMONIALE – Cassazione n. 25021
La decisione consolida alcuni principi già enunciati dalla Suprema corte in merito alla tempestività e ritualità dell’eccezione di nullità della testimonianza resa da persona incapace in quanto portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio.
PROCEDIMENTO DI CORREZIONE – Cassazione n. 25078
La Corte individua il rimedio esperibile nel caso in cui, in sede di divisione, il giudice adito, dopo aver menzionato e quantificato in motivazione il conguaglio derivante dalle attribuzioni in favore di un condividente, ometta di inserire nel dispositivo la relativa statuizione impositiva. In particolare, si afferma che una tale omissione non integra omissione di pronuncia, ma omissione materiale, emendabile pertanto con il procedimento di correzione ai sensi degli articoli 287 e 288 del codice di rito.
IMPUGNAZIONI/APPELLO – Cassazione n. 25281
Ai fini del diverso intervento cui è chiamato il giudice di legittimità, la pronuncia ribadisce la distinzione intercorrente tra l’ipotesi in cui il ricorrente lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui censuri l’interpretazione che della stessa ne ha dato il giudice del merito.
RIMESSIONE IN TERMINI – Cassazione n. 25289
Soffermandosi sull’istituto della rimessione in termini, la decisione ha il pregio di chiarire che il concetto di “immediatezza della reazione” che invera la tempestività dell’iniziativa non implica, quale corollario, che l’istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l’osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 25446
L’ordinanza, soffermandosi sul procedimento di notificazione a persona giuridica eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta ai sensi dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., riafferma che non è il plico, bensì l’atto da notificare a dover indicare la qualità di rappresentante della persona giuridica ed i suoi elementi identificativi ed anagrafici.
PROCURA – Cassazione n. 25471
La decisione ribadisce la sanzione dell’inammissibilità del ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso medesimo, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
IMPUGNAZIONI/RICORSO STRAORDINARIO – Cassazione n. 25641
La pronuncia afferma l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione, avverso l’ordinanza con la quale la corte d’appello, nel corso di un giudizio di separazione giudiziale, abbia rigettato con ordinanza l’istanza di sostituzione del Ctu.
IMPUGNAZIONI/APPELLO – Cassazione n. 25785
Nel solco tracciato proprio tre anni orsono dalle sezioni Unite, la pronuncia, accogliendo il ricorso, ribadisce che gli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile devono interpretarsi nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO
Prova testimoniale - Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Formulazione - Tempestività e ritualità. (Cpc, articoli 157, 246 e 346)
La nullità della testimonianza resa da persona incapace (in quanto portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio) deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’articolo 157, comma 2, del codice di procedura civile (salvo che il difensore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’articolo 246 del codice di procedura civile, possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione. Ove poi l’eccezione di nullità della testimonianza resa dall’incapace venga respinta, la parte interessata ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Inoltre, se l’eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, ritualmente proposta, non sia stata proprio presa in esame dal giudice davanti al quale la prova venne espletata, la stessa deve essere formulata con apposito motivo di gravame avanti il giudice di appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame a norma dell’articolo 346 del codice di procedura civile (Nel caso di specie, la Suprema Corte, preso atto che il ricorrente, pur deducendo la violazione dell’articolo 246 del codice di procedura civile per omessa motivazione del giudice d’appello sull’incapacità di alcuni testimoni, non aveva tuttavia indicato, anche agli effetti dell’articolo 366, comma 1, n. 6, del codice di procedura civile, di aver sollevato tempestiva eccezione di nullità delle testimonianze comunque rese, né di aver riproposto la stessa eccezione nel prosieguo del giudizio, ed in particolare in appello a norma dell’articolo 346 del codice di procedura civile, ha ritenuto comunque sanata l’eventuale nullità derivante dall’incapacità dei testi per l’irritualità della relativa eccezione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 settembre 2013, n. 21670; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23054; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 aprile 2007, n. 8358; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 marzo 2005, n. 6555; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 maggio 1986, n. 3521)
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Procedimento di correzione - Divisione giudiziale - Imposizione conguaglio - Pronuncia - Dispositivo - Mancanza statuizione impositiva.(Cpc, articoli 287 e 288; Cc, articolo 728)
È esperibile il procedimento di correzione ai sensi degli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile nel caso in cui il giudice della divisione, dopo aver previsto e quantificato il conguaglio in motivazione a favore di uno dei condividenti, abbia poi omesso in dispositivo la corrispondente statuizione impositiva a carico del condividente obbligato ed in favore del condividente avente diritto. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2018, n. 29029; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 marzo 2008, n. 7833; Cassazione, sezione civile III, 31 maggio 2006, n. 13009).
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Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Omesso esame di una domanda - Erronea interpretazione della domanda. (Cpc, articoli 112 e 360)
Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30684; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 maggio 2012, n. 7932).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25281 - Presidente Sestini; Relatore Valle
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Atti processuali - Termini - Istituto della rimessione in termini - Operatività - Presupposti - Tempestività - Immediatezza della reazione - Estremi. (Cpc, articoli 153, 165, 184-bis e 347)
L’istituto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’articolo 184-bis del codice di procedura civile, quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa. Il concetto di “immediatezza della reazione” non implica, però, come corollario che l’istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l’osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha disatteso la doglianza di parte ricorrente secondo la quale l’istanza di rimessione doveva necessariamente intervenire prima dello spirare del termine di dieci giorni stabilito ai sensi degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. per la tempestiva costituzione dell’appellante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 1° marzo 2019, n. 6102; Cassazione, sezione civile V, sentenza 6 giugno 2012, n. 9114; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 marzo 2012, n. 4841; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 novembre 2011, n. 23561).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25289 -Presidente Armano; Relatore Guizzi
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Notificazioni - Persona giuridica - Società - Notifica al legale rappresentante. (Cpc, articoli 137, 145 e 160)
In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell’articolo 145, primo comma, del codice di procedura civile, non è il plico, ma l’atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico, così che eventuali omissioni nominative nel plico recapitato non conducono affatto ad alcun vizio insanabile (Nel caso di specie, disattendendo il motivo di doglianza del ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione operata dalla corte distrettuale che, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, aveva ritenuto sufficiente che nella busta, contenente l’atto –istanza di fallimento con il decreto di convocazione – comparisse la sola ragione sociale della fallenda società a responsabilità limitata e non anche la persona del suo liquidatore. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 9 agosto 2016, n. 16750; Cassazione, sezione civile V, sentenza 30 ottobre 2015, n. 22250; Cassazione, sezione civile V, sentenza 8 luglio 2015, n. 14230).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25446 - Presidente Cristiano; Relatore Ferro
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Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Procura rilasciata su foglio separato - Espressioni incompatibili con la specialità richiesta - Inammissibilità ricorso. (Cpc, articoli 83 e 365)
Ai sensi dell’articolo 365 del codice di procedura civile, la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la procura, contenuta su foglio aggiunto al ricorso, conteneva espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità quali “…la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di chiamare terzi in causa, promuovere domande riconvenzionali, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento…”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1525; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 novembre 2018, n. 28146; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25177).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 novembre 2020, n. 25471 - Presidente Scoditti; Relatore Pellecchia
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Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione - Limiti - Ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione del Ctu. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 61, 177, 360)
Un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio, – requisito necessario per proporre ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione – quando pronuncia su diritti soggettivi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza con la quale la corte d’appello, nel corso di un giudizio di separazione giudiziale, abbia rigettato l’istanza di revoca o sostituzione del Ctu. Trattasi, infatti, di provvedimento istruttorio sempre revocabile o modificabile, potendo essere, su richiesta della stessa parte istante o d’ufficio, modificato o revocato in ogni tempo da parte del giudice che lo ha emesso ex art. 177 cod. proc. civ., con le sole eccezioni ivi previste. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 11 novembre 2018, n. 22122; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 novembre 2020, n. 25641 - Presidente Scaldaferri; Relatore Meloni
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Impugnazioni - Appello - Motivi - Specificità dell’appello ex articoli 342 e 434 del Cpc - Condizioni .(Cpc, articoli 342 e 434)
Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte distrettuale aveva ritenuto l’inammissibilità del mezzo di gravame, in quanto l’appello proposto dal ricorrente soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 342 del codice di procedura civile nell’interpretazione accreditata, contenendo l’esposizione di una parte argomentativa suddivisa in cinque motivi di appello che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura mirava ad incrinarne il fondamento logico-giuridico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 novembre 2020, n. 25785 - Presidente Lombardo; Relatore Varrone