Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 28 marzo ed il 1° aprile 2022

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) terzo locatario del bene immobile pignorato, opposizione agli atti esecutivi e litisconsorzio necessario; (ii) regolamento di competenza ed esperibilità in caso di pronuncia positiva senza previo invito a precisare le conclusioni; (iii) domanda di condanna specifica e poteri-doveri del giudice; (iv) termine breve di impugnazione e notifica sentenza in copia non autenticata; (v) omessa acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado e giudizio d’appello; (vi) esame contabile e ruolo del consulente tecnico; (vii) cause relative a rapporti di locazione, rito del lavoro ed ambito applicativo; (viii) sanità pubblica, controversie sui controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private accreditate e criteri di individuazione della giurisdizione; (ix) notificazione a mezzo PEC e Registro generale degli indirizzi elettronici.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

LITISCONSORZIO NECESSARIO - Cassazione n. 9877/2022
La pronuncia, enunciando espressamente il principio di diritto, afferma che il terzo, originariamente estraneo al processo esecutivo, locatario del bene immobile pignorato, può dispiegare opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordine di liberazione del bene emanato ai sensi dell’articolo  560 del Cpc sul presupposto della non opponibilità del contratto stesso per essere il canone ritenuto inferiore di un terzo a quello giusto ai sensi dell’articolo  2923, comma 3, del Cc; poiché in detta opposizione sono litisconsorti necessari anche i debitori ed i creditori e la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, ove gli uni o gli altri non abbiano partecipato al giudizio va disposta la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, comma 3, e 354, del Cpc al giudice di unico grado di merito, affinché il giudizio stesso sia celebrato a contraddittorio integro anche con i litisconsorti necessari pretermessi.

COMPETENZA - Cassazione n. 9904/2022
L’ordinanza consolida il principio secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli articoli 187, comma 3, e 177, comma 1, del Cpc.

POTERI DEL GIUDICE - Cassazione n. 9954/2022
La decisione riafferma che se l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell’attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all’”an debeatur” (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al “quantum debeatur” accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario.

NOTIFICAZIONI - Cassazione n. 10138/2022
La pronuncia ribadisce che la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione, in ragione del “numerus clausus” delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 10164/2022
L’ordinanza riafferma che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’articolo  347 del Cpc non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata.

MEZZI DI PROVA - Cassazione n. 10216/2022
Applicando un principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite, la pronuncia, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, riafferma che in sede di esame contabile, ai sensi dell’articolo 198 del Cpc, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 10233/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la pronuncia, dando continuità al principio espresso in una risalente pronuncia, ma mai smentita in decisioni successive, riafferma che, in tema di competenza nelle cause relative a rapporti di locazione, le controversie in materia di locazione disciplinate dal rito del lavoro sono quelle che riguardano direttamente un rapporto locatizio, il suo accertamento ed i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche quelle relative alla successiva fase di esecuzione, come l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 del Cpc, nella quale viene in discussione la mera regolarità degli atti di esecuzione e, quindi, l’oggetto del giudizio risulta ancor meno legato all’originario rapporto di locazione.

GIURISDIZIONE - Cassazione n. 10477/2022
L’ordinanza riafferma che le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle Asl sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex articolo  133, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le sanzioni amministrative irrogate ovvero le relative richieste pecuniarie, in termini di liquidazione del corrispettivo o di conguaglio tra debiti e crediti.

NOTIFICAZIONI - Cassazione n. 10659/2022
La decisione, cassando con rinvio l’ordinanza impugnata, riafferma che in tema di notificazione a mezzo PEC l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, sicché va affermata, ai sensi dell’articolo  160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

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Procedimento civile - Litisconsorzio necessario - Processo esecutivo - Espropriazione immobiliare - Terzo locatario del bene immobile pignorato - Ordine di liberazione del bene - Opposizione agli atti esecutivi - Debitori e creditori - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza - Conseguenze. (Cc, articolo 2923; Cpc, articoli 354, 383, 560 e 617)
Il terzo, originariamente estraneo al processo esecutivo, locatario del bene immobile pignorato, può dispiegare opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordine di liberazione del bene emanato ai sensi dell’articolo  560 cod. proc. civ. sul presupposto della non opponibilità del contratto stesso per essere il canone ritenuto inferiore di un terzo a quello giusto ai sensi del comma terzo dell’articolo  2923 cod. civ.; poiché in detta opposizione sono litisconsorti necessari anche i debitori ed i creditori e la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, ove gli uni o gli altri non abbiano partecipato al giudizio va disposta la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di unico grado di merito, affinché il giudizio stesso sia celebrato a contraddittorio integro anche con i litisconsorti necessari pretermessi (Nel caso di  specie, essendo stata fatta valere esclusivamente e direttamente dalla ricorrente destinataria dell’ordine, quale locataria del bene staggito, l’invalidità dell’ordine di liberazione quale atto del giudice dell’esecuzione, quanto meno per la contestata potestà in capo a questi di emetterlo o della legittimazione del custode a conseguirne gli effetti, la Suprema Corte, rilevata la non integrità originaria del contraddittorio, ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto dell’opposizione, rimettendo poi al giudice del rinvio, oltre all’integrazione del contraddittorio, anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’articolo  385, comma 3, ultima parte, cod. proc. civ..). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 maggio 2021, n. 13533; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4763; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 ottobre 2013, n. 23572; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 settembre 1998, n. 8928; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 gennaio 1996, n. 47; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 agosto 1994, n. 7213; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 marzo 1980, n. 2043).

Cassazione, sezione III civile, sentenza 28 marzo 2022, n. 9877 - Presidente Vivaldi - Relatore De Stefano

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Procedimento civile - Competenza - Regolamento di competenza - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni. (Cpc, articoli 42, 177, 183 e 187)
Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli articoli  187, comma 3, e 177, comma 1, del codice di procedura civile (Nel caso di specie, rilevato che dall’ordinanza impugnata non risultava l’avvenuta rimessione della causa in decisione ed il previo invito delle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, quali adempimenti preliminari alla decisione definitiva sulla competenza, e rilevato altresì il difetto di qualunque decisione sulla competenza dotata di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, sì da assumere la qualità di atto idoneo a risolvere in modo definitivo la suddetta questione di competenza, la Suprema Corte ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 maggio 2021, n. 11742; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 giugno 2017, n. 14223; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1615; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 29 settembre 2014, n. 20449).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 marzo 2022, n. 9904 - Presidente Graziosi - Relatore Dell’Utri

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Procedimento civile - Poteri del giudice - Sentenza - Domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile - Rinvio del giudice a separato giudizio per la liquidazione della somma dovuta - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Pronuncia di accoglimento o rigetto in ordine al “quantum debeatur” - Necessità. (Cpc, articoli 112 e 278)
Se l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell’attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all’”an debeatur” (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al “quantum debeatur” accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza del passaggio di un lavoratore del settore pubblico dal datore di lavoro di appartenenza ad altro nuovo datore di lavoro, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice territoriale si era limitato a pronunciare una condanna generica al pagamento delle richieste differenze retributive nonostante nelle domande proposte il ricorrente avesse quantificato gli importi da lui pretesi e che la domanda di condanna fosse da intendere avanzata in forma specifica e non generica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 18 febbraio 2011, n. 4051; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 maggio 2007, n. 11460; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 aprile 2002, n. 4653).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 marzo 2022, n. 9954 - Presidente Esposito - Relatore Bellè

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Procedimento civile - Notificazioni - Sentenza - Notifica eseguita in copia non autenticata - Termine breve dell’impugnazione - Decorrenza - Configurabilità - Limiti. (Legge, n. 53/1994, articolo 3-bis; Cpc, articoli 133, 137, 160, 391-bis e 395)
La notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione, in ragione del “numerus clausus” delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale (Nel caso di specie, accogliendo l’eccezione preliminare formulata dalla parte controricorrente e rilevata l’idoneità della notifica dell’ordinanza impugnata a far decorrere il termine breve per impugnare, non emergendo dalla memoria della ricorrente alcuna contestazione circa la completezza o la effettiva corrispondenza all’originale della copia in questione, la Suprema Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla predetta notifica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 29 luglio 2015, n. 16104; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 maggio 2015, n. 10514; Cassazione, sezione civile L, sentenza 12 maggio 2014, n. 10224; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 19 agosto 2004, n. 16317; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° dicembre 1984, n. 6272).

Cassazione, sezione III civile, sentenza 29 marzo 2022, n. 10138 - Presidente Frasca - Relatore Iannello

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Condizioni. (Cpc, articoli 116, 347 e 360)
L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’articolo  347 del codice di procedura civile, non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in tema di responsabilità medica, rigettando il ricorso del paziente danneggiato non sussistendo i prospettati vizi di omessa motivazione e violazione dell’articolo  116 cod. proc. civ., la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata: infatti, osserva la decisione in esame, essendosi entrambi gli appellati, rispettivamente, medico e compagnia di assicurazione chiamata in manleva, costituiti innanzi alla corte territoriale, non può escludersi che quest’ultima abbia attinto dai loro fascicoli di parte la copia del documento in questione, costituito dalla CTU disposta in primo grado ed assunta da fondamento della decisione appellata, non sussistendo, pertanto, la dimostrazione che la conoscenza del contenuto di tale documento non fosse stata tratta, appunto, “aliunde” dal giudice del gravame, dimostrazione da ritenersi a carico di chi, come il ricorrente, deduca l’esistenza del vizio motivazionale conseguente alla mancata consultazione di un documento presente nel fascicolo d’ufficio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2019, n. 9498; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 agosto 2018, n. 20631).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 marzo 2022, n. 10164 - Presidente Amendola - Relatore Guizzi

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Procedimento civile - Mezzi di prova - Consulenza tecnica - Esame contabile ex articolo  198 del Cpc - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 62, 101, 112, 194 e 198)

In materia di esame contabile, ai sensi dell’articolo 198 del codice di procedura civile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in relazione alla esatta definizione di distinti rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti tra una società di capitali ed una banca, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di quest’ultima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito ritenuto che la produzione degli estratti conto effettuata nel corso delle indagini peritali, seppur autorizzata dal giudice di prime cure, fosse inammissibile, reputando nulla la consulenza contabile che su tali documenti si fondava e, di conseguenza, rigettando la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla banca ricorrente, risultando impedita la possibilità di ricostruzione dei saldi del conto anticipi e del conto ordinario). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 1° febbraio 2022, n. 3086)
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 marzo 2022, n. 10216 - Presidente Ferro - Relatore Pazzi

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Procedimento civile - Esecuzione forzata - Cause relative a rapporti di locazione - Competenza - Rito del lavoro - Ambito di applicazione Limiti - Opposizioni esecutive - Opposizione agli atti esecutivi - Applicabilità - Esclusione. (Cpc, articoli 9, 414, 447-bis, 615, 617 e 664)

  In tema di competenza nelle cause relative a rapporti di locazione, le controversie in materia di locazione disciplinate dal rito di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile sono quelle che riguardano direttamente un rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, nella quale l’oggetto non è più detto rapporto, ma l’attuazione di un titolo che nella locazione trova origine remota; ne consegue che l’opposizione ai sensi dell’articolo  615, comma 2, del codice di procedura civile, avverso una esecuzione iniziata in base ad una ordinanza di convalida di sfratto, non rientra nell’ambito delle controversie locative che ora sono soggette al rito speciale dell’articolo 447-bis, ma va decisa con il rito ordinario e non con quello del lavoro. Tale principio di diritto, è da ritenere valido non solo per l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo  615 cod. proc. civ., ma per tutte le opposizioni esecutive e, in particolare, ed anzi a più forte ragione, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo  617 cod. proc. civ., nella quale viene in discussione la mera regolarità degli atti di esecuzione e, quindi, l’oggetto del giudizio è ancor meno legato all’originario rapporto di locazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale capitolino, nel dichiarare inammissibile l’opposizione proposta dal ricorrente, espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi del citato articolo  617 cod. proc. civ., ritenendo tardivamente instaurata la relativa fase di merito a cognizione piena, sull’erroneo assunto che fosse applicabile il rito speciale delle locazioni, in quanto il titolo esecutivo azionato era costituito da un decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’articolo  664 cod. proc. civ., per il pagamento di canoni di locazioni scaduti e a scadere, aveva ritenuto, in particolare, che il giudizio di merito a cognizione piena dovesse essere instaurato con ricorso, da depositare in cancelleria nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito della fase sommaria, ai sensi dell’articolo  447-bis cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 agosto 2005, n. 16377).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 marzo 2022, n. 10233 - Presidente Amendola - Relatore Tatangelo

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Procedimento civile - Giurisdizione - Sanità pubblica - Strutture private operanti in regime concessorio di accreditamento - Controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL - Giurisdizione del giudice ordinario - Individuazione - Criteri - Oggetto della contestazione - Rilevanza - Fondamento. (D.lgs., n. 502/1992, articoli 8 e 8-octies; D.lgs., n. 104/2010, articoli 7 e 133)

Le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex articolo  133, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le sanzioni amministrative irrogate ovvero le relative richieste pecuniarie, in termini di liquidazione del corrispettivo o di conguaglio tra debiti e crediti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la contestazione, da parte della casa di cura ricorrente, accreditata nella Regione Lazio, dell’esito dei controlli di congruità ed appropriatezza svolti sulle prestazioni da essa erogate per conto del SSR, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario decidendo diversamente dal tribunale remittente che, sollevando d’ufficio il regolamento di giurisdizione, aveva ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione del fatto che le censure proposte riguardavano le modalità di svolgimento dei controlli ex articolo  8-octies D.lgs. n. 502 del 1992 sulle prestazioni rese dalla casa di cura in regime di accreditamento e la valutazione di appropriatezza delle prestazioni rese in regime di day hospital; nella circostanza, osserva la decisione in esame, le domande proposte non involgevano il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della P.A., seppure nell’ambito di un rapporto concessorio avente ad oggetto un servizio pubblico, venendo in rilievo piuttosto l’accertamento della conformità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni ospedaliere erogate ai termini concordati o, comunque, imposti alla ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 27 novembre 2019, n. 31029; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 19 gennaio 2022, n. 1602).
Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10477 - Presidente Spirito - Relatore Lamorgese

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Procedimento civile - Notificazioni - Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità. (Dl, n. 179/2012, articoli 4, 16 e 16-ter; Cpc, articoli 149-bis e 160)

  In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’articolo  149-bis cod. proc. civ. e dell’articolo  16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’articolo  160 cod. proc. civ., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione promosso dal consulente tecnico nei confronti del Ministero della Giustizia per la liquidazione del compenso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata, in quanto il relativo procedimento si era svolto in assenza dell’Amministrazione a causa della nullità della notifica, in quanto eseguita nei confronti del Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia mediante l’uso dell’indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali, con conseguente nullità della predetta notifica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 settembre 2021, n.  24948; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 maggio 2018, n. 11574; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 9 maggio 2018, n. 11154).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° aprile 2022, n. 10659 - Presidente Lombardo - Relatore Tedesco

 

 

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