Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 5 ed il 9 settembre 2022
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di legittimità, questioni assorbite e ricorso incidentale condizionato; (ii) opposizioni esecutive, condebitore esecutato e integrità del contraddittorio; (iii) sentenza, motivazione e principio della "ragione più liquida"; (iv) responsabilità civile da circolazione stradale, natura e ristoro delle spese per attività stragiudiziale; (v) responsabilità aggravata, risarcimento del danno da "esecuzione illegittima" e giudice competente; (vi) regolamento di competenza richiesto d'ufficio e sua inammissibilità; (vii) sentenza, scissione tra deposito e pubblicazione e tempestività del gravame; (viii) nullità della citazione ed interruzione della prescrizione.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 26050/2022
L'ordinanza rimarca l'inammissibilità, in sede di cassazione, per carenza di interesse, del ricorso incidentale condizionato proposto con censure non dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì relative a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite.
LITISCONSORZIO NECESSARIO – Cassazione n. 26211/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza riafferma la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, pronunciata senza che il condebitore esecutato, quale litisconsorte necessario, sia stato convenuto nel giudizio di opposizione.
SENTENZA – Cassazione n. 26214/2022
L'ordinanza riafferma che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
DIFENSORI – Cassazione n. 26368/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.
SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 26438/2022
La decisione, prestando adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ribadisce che, in tema di responsabilità aggravata ex articoo 96, comma 2, cod. proc. civ., la domanda di risarcimento del danno da "esecuzione illegittima" va proposta dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, essendone consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede.
COMPETENZA – Cassazione n. 26451/2022
L'ordinanza riafferma l'inammissibilità del regolamento di competenza elevato dal giudice quando ha già concesso alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c.
SENTENZA – Cassazione n. 26508/2022
La sentenza riafferma, in tema di individuazione della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, che, ove i momenti del deposito e della pubblicazione della sentenza risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla stessa di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare quando la pronuncia sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.
DOMANDA GIUDIZIALE – Cassazione n. 26543/2022
L'ordinanza riafferma che un atto processuale come la domanda giudiziale contenuta nella citazione, anche se invalido e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora e avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto ovvero per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta di adempimento rivolta dal creditore al debitore.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Ricorso incidentale condizionato – Soccombenza – Necessità – Parte vittoriosa in appello – Proposizione di questioni non esaminate o dichiarate assorbite – Inammissibilità – Fondamento. (Cpc, articoli 100, 371 e 394)
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la Suprema Corte, dando continuità all'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dai controricorrenti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 giugno 2020, n. 11270; Cassazione, sezione civile V, sentenza 22 settembre 2017, n. 22095; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 20 dicembre 2012, n. 23548).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26050 – Presidente Frasca – Relatore Guizzi
Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Esecuzione – Opposizioni esecutive – Condebitore esecutato – Litisconsorte necessario – Mancata partecipazione al giudizio – Conseguenze – Nullità della sentenza. (Cpc, articoli 102, 354, 383, 615 e 617)
Nelle opposizioni del debitore, sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell'opposizione all'esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi, litisconsorte necessario è anche il condebitore esecutato, siccome soggetto ineliminabile sia del processo esecutivo sia dell'incidente cognitivo costituito dall'opposizione avverso di quello; pertanto, ove il giudizio di opposizione sia definito senza che egli sia stato convenuto in giudizio e senza che sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Nel caso di specie, rilevato dall'intestazione e dalla narrativa della sentenza impugnata che tanto il condebitore esecutato quanto il creditore procedente non erano stati convenuti nel giudizio di opposizione, né il giudice adito aveva provveduto all'integrazione del contradditorio, da ritenersi pertanto non integro per indebita pretermissione di due litisconsorti necessari, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di merito con cassazione della pronuncia e rimessione delle parti al giudice dell'unico primo grado di merito per la rinnovazione del giudizio medesimo a contraddittorio pieno ed integro). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 giugno 2020, n. 11268; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 giugno 2019, n. 17441; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 aprile 2011, n. 9452; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 settembre 2003, n. 14463; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 luglio 2000, n. 9645).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26211 – Presidente Rubino – Relatore Spaziani
Procedimento civile – Sentenza – Ordine delle questioni – Principio della "ragione più liquida" – Applicabilità – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l'ordine ex art. 276 c.p.c. – Ammissibilità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 112 e 276)
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Nel caso di specie, relativo ad un'azione risarcitoria promossa dal conduttore di un bene immobile adibito ad uso commerciale nei confronti del locatore ritenuto responsabile del danneggiamento della merce ivi depositata e destinata alla vendita, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nel riformare la decisione di prime cure con il rigetto della domanda risarcitoria, avvalendosi della ragione più liquida, identificata nel difetto di prova del danno in ordine al "quantum debeatur", aveva, di conseguenza, ritenuto superfluo esaminare gli ulteriori motivi d'appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 9 gennaio 2019, n. 363; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26214 – Presidente Frasca – Relatore Graziosi
Procedimento civile – Difensori – Responsabilità civile da circolazione stradale – Spese per l'attività stragiudiziale prestata dal legale in favore del danneggiato – Natura di danno emergente – Configurabilità – Rimborso – Allegazione e prova – Necessità. (Cc, articoli 1223, 2056 e 2697; Cpc, articoli 91, 92, 112, 115 e 360; Dm, n. 55/2014, articolo 20)
In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 cod. civ. (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, oltre a non considerare effettivamente i documenti probatori riportati nell'esposizione dei motivi di ricorso, non aveva correttamente applicato l'articolo 1223 cod. civ. in quanto aveva espunto, in sostanza, l'esborso dell'attività stragiudiziale prestata dal difensore del ricorrente dal danno emergente che possa subire chi viene danneggiato in un sinistro stradale gravando dell'effettuazione dell'attività stragiudiziale il danneggiato stesso e, a completamento della deprivazione, inserendo un assorbimento da parte della successiva attività giudiziale delle spese sostenute per le attività stragiudiziali che rimangano non espletabili direttamente dalla persona danneggiata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644; Cassazione, sezioni civili unite, 10 luglio 2017, n. 16990).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 settembre 2022, n. 26368 – Presidente Frasca – Relatore Graziosi
Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità processuale aggravata – Domanda di risarcimento del danno da c.d. "esecuzione illegittima" – – Giudice competente – Individuazione. (Cc, articolo 2043; Cpc, articoli 96 e 615)
In tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 2, cod. proc. civ., la domanda di risarcimento del danno da cosiddetta "esecuzione illegittima" va proposta dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e ne è consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede (Nel caso di specie, rilevato da un lato che la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado – nella parte in cui ascriveva alle tre società convenute di avere coltivato illegittimamente l'esecuzione, ovvero di essere intervenute in essa senza titolo – quale domanda volta chiaramente a far valere una responsabilità aggravata ex articolo 96, secondo comma, cod. proc. civ. – non poteva essere proposta in un autonomo giudizio, e rilevato, dall'altro che la medesima ricorrente non aveva mai addotto una ragione di impossibilità giuridica o di fatto, ostativa alla proponibilità della predetto domanda di danno nella sede esecutiva, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio sulla questione della responsabilità per illegittimi od abusivi inizio e prosecuzione dell'esecuzione forzata, ferme restando le restanti statuizioni, ivi comprese quelle sulle spese). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 21 settembre 2021, n. 25478).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 settembre 2022, n. 26438 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti
Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza richiesto d'ufficio – Elevazione dopo la concessione dei termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c. – Ammissibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 38, 45, 47 e 183)
È inammissibile il regolamento di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, ed "a fortiori" quando ha già concesso alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma 6, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, dopo la declaratoria di incompetenza "ratione materiae" da parte del giudice di pace adito, il giudizio era riassunto da una delle parti innanzi al tribunale: alla prima udienza, i difensori di ambo le parti chiesero la fissazione dei termini ex articolo 183 c.p.c. ed il tribunale li concesse, senza null'altro statuire; successivamente, dopo una pluralità di rinvii protrattisi per ben otto anni, il nuovo magistrato assegnatario del fascicolo aveva chiesto il regolamento di competenza che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 settembre 2018, n. 21944; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 agosto 2018, n. 20488; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 agosto 2018, n. 20445; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2015, n. 23106).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 settembre 2022, n. 26451 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti
Procedimento civile – Sentenza – Deposito e pubblicazione – Coincidenza – Momento identificativo – Conseguenze – Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza – Conseguenze – Accertamento del giudice ed onere della parte. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 133 e 327; Disp, att. cpc, articolo 119)
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'articolo 2697 cod. civ., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per tardività, in quanto proposto oltre i sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado, avendo, al contrario, parte ricorrente provato che l'inserimento della pronuncia nell'elenco cronologico ed attribuzione del numero identificativo era avvenuto tempestivamente, cosicché si tempestivo doveva di conseguenza ritenersi anche il gravame, essendo stato notificato nel termine di sei mesi rispetto a quella data). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 agosto 2018, n. 20447; Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 marzo 2017, n. 6384; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 settembre 2016, n. 18569).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 settembre 2022, n. 26508 – Presidente Travaglino – Relatore Moscarini
Procedimento civile – Domanda giudiziale – Atto di citazione – Nullità – Valenza quale atto di costituzione in mora – Idoneità – Interruzione della prescrizione – Fattispecie in tema di azione pauliana. (Cc, articoli 1219, 2043 e 2901; Cpc, articoli 163 e 164)
Un atto processuale come la domanda giudiziale contenuta nella citazione, anche se invalido e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora e avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto ovvero per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale, nell'accogliere il gravame interposto avverso la decisione di prime cure – che aveva accolto l'azione per la revoca di un atto di vendita immobiliare esercitata dalla ricorrente – erroneamente ritenuto che la mancata sanatoria dell'originaria citazione nulla per mancanza dell'avviso ex articolo 163, n. 7, cod. proc. civ., conseguente all'omessa rinnovazione, avesse inibito il prodursi degli effetti processali e anche sostanziali quale quello dell'interruzione della prescrizione da ritenere pertanto nella circostanza ormai decorsa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 luglio 2021, n. 21929; Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 gennaio 2020, n. 124; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 giugno 2007, n. 13966; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 agosto 1989, n. 3616).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 settembre 2022, n. 26543 – Presidente Scoditti – Relatore Porreca