Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 9 ed il 13 maggio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) principio di non contestazione, presupposti di operatività e conseguenze; (ii) cassazione con rinvio e domanda di restituzione somme; (iii) notificazione a mezzo PEC tra irregolarità e nullità; (iv) eccezioni, appello incidentale e rilievo officioso; (v) procedimento incidentale di falso e conseguenze in caso di omesso avviso al Pm; (vi) procedimento monitorio e legittimità dell’opposizione tardiva; (vii) principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato e vizio di omessa pron uncia; (viii) patrocinio a spese dello Stato e condizioni per la liquidazione onorario.

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PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

POTERI DEL GIUDICE – Cassazione n. 14589/2022

Cassando con rinvio il decreto emesso all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l’ordinanza rimarca come la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esoneri ex art. 115 c.p.c. la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, dovendolo pertanto ritenere sussistente.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 14662/2022

La decisione riafferma che, in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 14707/2022

La pronuncia riafferma che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 14899/2022

Prestando adesione ad un indirizzo inaugurato da una pronuncia resa nel 2017 dalle sezioni Unite, la decisione ribadisce che, in sede di appello, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale.

MEZZI DI PROVA Cassazione n. 15142/2022

Affrontando una questione da ritenere “inedita” nella giurisprudenza di legittimità, mancando in merito precedenti specifici, la sentenza afferma che l’omesso avviso al Pubblico Ministero della pendenza del procedimento incidentale di falso, a prescindere dal suo esito, e dunque anche quando lo stesso si concluda con una declaratoria di inammissibilità, deve essere sempre sanzionato con la nullità del procedimento.

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 15175/2022

Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione ribadisce che ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 15367/2022

L’ordinanza riafferma che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATOCassazione n. 15416/2022

La sentenza resa in tema di patrocinio a spese dello Stato, riafferma che il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

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Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di non contestazione – Fondamento – Presupposti di operatività – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione al passivo fallimentare. (Cpc, articolo 115; Rd, n. 267/1942, articoli 99 e 161)
L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste a norma dell’art. 115 cod. proc. civ. La natura giuridica ed i limiti della non contestazione, regolata dalla citata norma, palesano che la non contestazione è un fatto processuale, distinto dalla confessione (la quale non può che avere ad oggetto un fatto noto alla parte che confessa), con cui la parte concorre a delineare la materia controversa, sicché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. L’effetto, dunque, è l’inclusione, o no, del fatto tra quelli da provare. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con il quale il giudice del merito, nel respingere l’opposizione al passivo del fallimento di una s.r.l. proposta dalla ricorrente professionista per il riconoscimento in prededuzione di un credito vantato per l’opera svolta prima del fallimento con riguardo alla presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 della legge fallimentare, aveva fondato il rigetto unicamente sulla mancata prova della presentazione della predetta domanda del cui deposito non aveva ravvisato la prova: nella circostanza, tuttavia, osserva la decisione, il tribunale aveva del tutto omesso di considerare che il fatto era stato oggetto di una proposta transattiva e di non contestazione ad opera della procedura con conseguente applicabilità dell’articolo 115 del codice di procedura civile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20556; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 marzo 2012, n. 3727; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2009, n. 5356).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 9 maggio 2022, n. 14589 – Presidente Scaldaferri – Relatore Nazzicone

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Procedimento civile – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Giudizio di rinvio – Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio – Ammissibilità – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 389 e 394)
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente. Invero, l’art 389 cod. proc. civ. attribuisce la competenza per le domande restitutorie al giudice di rinvio, in quanto alla Suprema Corte compete solo il giudizio rescindente, sicché l’istanza restitutoria, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito, ai sensi della citata disposizione che tende a ripristinare la situazione di fatto illegittimamente modificata in base ad un titolo rescindibile e la cui rescissione opera “ex tunc”, di modo che attribuisce alla parte, che ha subito una modificazione dello stato di fatto, il diritto autonomo alla restituzione ed al ripristino; in altre parole, la restituzione avviene in base al venir meno del titolo del pagamento, né si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’”accipiens”, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti  (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia giuslavoristica, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito ritenuto inammissibile la domanda restitutoria avanzata dalla società ricorrente in rito, sull’assunto, non condivisibile, che fosse da ritenere “nuova”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 aprile 2021, n. 11115; Cassazione, sezione civile L, sentenza 10 settembre 2018, n. 21969; Cassazione, sezione civile II, sentenza 3 luglio 2018, n. 17374; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 aprile 2013, n. 7978; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 maggio 2003, n. 7270).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 maggio 2022, n. 14662 – Presidente Esposito – Relatore Amendola

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Procedimento civile – Notificazioni – Irrituale notificazione di un atto a mezzo Pec – Avvenuta consegna con produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato – Nullità della notificazione – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articoli 156, 160 e 370; Legge, n. 53/1994, articoli 3-bis e 11)
L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte distrettuale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’odierna intimata in punto di nullità della notificazione a mezzo PEC dell’atto di impugnazione, per mancanza della dicitura di cui all’art. 3-bis, comma 4, della legge n. 53/1994, secondo cui il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, dichiarato inammissibile l’appello, in conseguenza della nullità ex art. 11 della predetta legge della relativa notificazione, non sanata dalla costituzione delle parti appellate avvenuta allorquando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite L, sentenza 28 settembre 2018, n. 23620; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 ottobre 2016, n. 19814; Cassazione, sezioni civili unite L, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 giugno 2014, n. 13758).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 maggio 2022, n. 14707 – Presidente Di Virgilio – Relatore La Battaglia

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Eccezioni – Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado – Appello incidentale e mera riproposizione ex articolo 346 del Cpc – Rispettivi ambiti. (Cpc, articoli 42, 39, 112, 295, 329, 342, 345 e 346)
In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345, comma 2, del codice di procedura civile (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod. proc.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex articolo 345, comma 2, del codice di  procedura civile (Nel caso di specie, la Suprema corte ha accolto il ricorso ed annullato la sentenza nella parte in cui la corte del merito, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la litispendenza ed ordinato la cancellazione della causa dal ruolo: nella fattispecie concreta, infatti, i ricorrenti avevano lamentato il rilievo d’ufficio della litispendenza nonostante la società controricorrente, proposta la relativa eccezione in primo grado, non aveva impugnato né l’ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva espressamente respinto l’eccezione di litispendenza, né aveva proposto appello incidentale avverso tale rigetto che era stato confermato in sentenza dal medesimo giudice di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 maggio 2017, n. 11799; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 aprile 2016, n. 7700;).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 maggio 2022, n. 14889 – Presidente Doronzo – Relatore Piccone

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Procedimento civile – Mezzi di prova – Querela di falso – Proposizione in via incidentale – Omesso avviso al Pm – Conseguenze – Nullità del procedimento – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 70, 72, 158 e 221)
L’omesso avviso al Pubblico Ministero della pendenza del procedimento incidentale di falso, a prescindere dal suo esito, e dunque anche quando lo stesso si concluda con una declaratoria di inammissibilità, deve essere sempre sanzionato con la nullità del procedimento. Depone in tal senso, infatti, sia la constatazione che, una volta esaurito il vaglio preliminare sull’ammissibilità dell’azione di falso, e dunque coinvolto nel procedimento il generale interesse all’intangibilità della pubblica fede dell’atto, che l’organo requirente è chiamato a tutelare, non è possibile condizionare le conseguenze derivanti dall’omesso avviso, in termini di validità del procedimento, dall’esito del procedimento stesso. Ciò, infatti, equivarrebbe a far dipendere, per così dire, “secondum eventum litis”, la tutela di quell’interesse pubblico, che costituisce il titolo di legittimazione dell’intervento del Pm (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una banca ed il ricorrente, in cui quest’ultimo aveva proposto querela di falso in via incidentale avverso una fideiussione, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere l’appello, aveva ritenuto che la partecipazione del P.M. sarebbe “…richiesta quando il procedimento di falso abbia svolgimento e non quando, venga dichiarata l’inammissibilità…”, ribadendo che, nella circostanza, si era formato il giudicato sul documento – la fideiussione appunto – oggetto della predetta querela di falso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27402).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 12 maggio 2022, n. 15142 – Presidente Frasca – Relatore Guizzi

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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Opposizione tardiva – Legittimità – Condizioni – Irregolarità della notificazione del decreto – Insufficienza – Nullità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del provvedimento – Necessità. (Cpc, articolo 650)
Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte del merito, accogliendo l’appello, aveva revocato il decreto ingiuntivo; nella fattispecie concreta, infatti, l’indagine, specifica l’ordinanza, si era arrestata alla irregolarità della notificazione, avendo fatto discendere dalla mera circostanza della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nel luogo ove l’ingiunto non aveva più la residenza e dal mero dato documentale dei contratti di comodato e locazione la legittimità della tardività dell’opposizione, senza l’indagine intermedia, con la relativa motivazione, circa il nesso di causa fra l’irregolarità in esame e la non tempestiva conoscenza del decreto, indagine che dovrà essere affidata e compiuta dal giudice del merito in sede di rinvio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 agosto 2018, n. 20850; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 novembre 2017, n. 27529).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 maggio 2022, n. 15175 – Presidente Frasca – Relatore Scoditti

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Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato – Vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – Nozione. (Cpc, articoli 112 e 360)
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, il giudice di legittimità, nel disporre la cassazione con rinvio della decisione gravata in accoglimento del ricorso, ha ritenuto ricadere nella definizione enunciata la fattispecie scrutinata costituita dall’omesso esame della riproposta querela di falso in via incidentale, dichiarata inammissibile dalla sentenza di primo grado, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall’avversario a base della domanda o dell’eccezione, che apre un subprocedimento autonomo avente per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15367 – Presidente Orilia – Relatore Capuzzano

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Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Difensore d’ufficio – Art. 116 del Dpr n. 115 del 2002 – Liquidazione dell’onorario – Condizioni – Previa dimostrazione dell’esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero – Necessità – Impossidenza dell’assistito – Prova – Esclusione – Ragioni. (Dpr, n. 115/2002, articoli 82, 84 e 116)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell’articolo 116 del Dpr n. 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Questi, pertanto, è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza da parte del debitore. A tal fine, in particolare, si ritiene sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale, nel rigettare l’opposizione della ricorrente avverso il decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso per un difesa d’ufficio svolta nell’ambito di un giudizio penale, aveva ritenuto ostativo, per l’accoglimento della domanda, che non fosse stato depositato il verbale di pignoramento immobiliare negativo, pur avendo il difensore prodotto un verbale di pignoramento mobiliare negativo e l’esito infruttuoso delle visure immobiliari). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 aprile 2020, n. 8359; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3673).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15416 – Presidente Lombardo – Relatore Fortunato

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