Insider trading anche per l’informazione carpita in crociera
Per la Cassazione, sentenza n. 1147 depositata oggi, non conta se l’informazione sia “stata solo intercettata” o “direttamente comunicata”: è sufficiente infatti la semplice “conoscenza”
La Cassazione, sentenza n. 1147 depositata oggi, fa propria una nozione allargata dell’insider trading affermando che non conta stabilire se l’informazione acquisita sia “stata solo intercettata” o “direttamente comunicata” a chi poi ne abbia tratto profitto facendone un utilizzo improprio. È sufficiente infatti la semplice “conoscenza” dell’informazione privilegiata. Il caso è quello di un investitore sanzionato, nel 2019, dalla Consob per 130mila euro (con interdizione di 10 mesi dalla professione, oltre alla confisca di beni per 38.955,45 euro, somma uguale al profitto conseguito) per aver acquistato per conto proprio 21.000 azioni “DelClima” (e suggerito di fare altrettanto a un operatore finanziario monegasco) dopo aver appreso - durante un soggiorno estivo (dal 5 al 19 agosto 2015) nell’isola di Mykonos, a bordo dell’imbarcazione di Giuseppe De Longhi -, che Mitsubishi stava per acquisire una partecipazione di controllo in DelClima, appartenente al gruppo De Longhi (accordo reso pubblico solo il 25 agosto), col conseguente obbligo di promuovere un’Opa totalitaria.
Il ricorrente ha contestato la condanna sostenendo che l’investimento gli era stato suggerito dall’investment manager di Deutsche Bank che era stato suo ospite in Grecia e dal quale aveva appreso che il titolo si era fortemente apprezzato da inizio anno, circostanza che lo aveva indotto a investire. Per la Suprema corte, che ha respinto il ricorso, invece: “Le qualità professionali e i ruoli dei soggetti coinvolti, la concomitanza degli incontri, le particolarità delle operazioni di investimento, le caratteristiche dei titoli che non avevano in precedenza mai suscitato l’attenzione degli interessati, le modalità di acquisito, comprovanti la volontà di acquisire le azioni nonostante il forte apprezzamento verificatosi nel corso dell’anno, le condizioni di prezzo, i ripetuti contatti telefonici a ridosso delle operazioni di acquisto, costituivano fatti che, ricondotti al contesto, erano idonei a provare il possesso e l’utilizzo dell’informazione privilegiata”. In sostanza definendo “un quadro di insieme relativo a circostanze oggettive (non soltanto supposte), ossia fatti noti in cui ciascun elemento della serie inferenziale appariva grave, pertinente e munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri”.
La Cassazione ha chiarito che la violazione amministrativa stabilita per la condotta di trading del cosiddetto insider secondario deriva dalla dimostrazione della compravendita di titoli “da parte di chi sia a conoscenza dell’informazione privilegiata per ricavarne la necessaria prova del possesso”. La fattispecie sanzionatoria suppone dunque che sia accertato “non un collegamento causale orientato tra l’informazione posseduta e l’attività trasmissiva di un informatore qualificato, quanto il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne sia fatto, compiendo operazioni su strumenti finanziari”. Ai sensi dell’art. 187-bis T.U.F. l’espressione “informazione” va – in tal senso - intesa quale “conoscenza”, non occorrendo, ai fini della configurabilità dell’illecito, anche la prova che tale conoscenza sia stata trasmessa da altri all’agente.
Mentre, osserva la Corte, “privo di rilievo era che il ricorrente (ndr) avesse, il giorno stesso dell’investimento, chiesto informazioni in filiale, non avendo mostrato alcuna incertezza nell’effettuare l’investimento ad un prezzo prossimo al massimo di giornata, nonostante il forte apprezzamento del titolo sin dai primi mesi dell’anno”. “Diversamente da quanto argomentato – conclude il ricorso -, proprio la notevolissima crescita del prezzo di mercato fungeva da fattore dissuasivo o quantomeno era tale da sconsigliare un investimento alle descritte condizioni di acquisto, per un importo corrispondente a quello effettuato in passato in titoli evidentemente ritenuti più solidi”.