Società

CCII, rinvio del sistema di "allerta", mini-concordato e composizione assistita della crisi

Le misure contenute nel recente DL n. 118/2021 stabiliscono il duplice rinvio della data di entrata in vigore del Codice, l'immediata entrata in vigore di alcune norme che modificano l'attuale legge fallimentare e la prossima introduzione (in vigore dal 15 novembre) di due nuovi strumenti per la soluzione delle crisi d'impresa: la "composizione negoziata" e il "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio"

di Luciana Cipolla*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 è stato pubblicato il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché  ulteriori misure urgenti in materia di giustizia".

Il Decreto è "figlio" dei lavori svolti dalla Commissione "Pagni", che si era insediata lo scorso 22 aprile, alla quale era stato affidato il compito di:
- valutare l'opportunità di differire l'entrata in vigore di talune norme contenute nel Codice della Crisi;
- formulare proposte correttive al Codice;
- formulare proposte concernenti l'integrazione del Codice in attuazione della Direttiva UE n. 1023/2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva;
- formulare proposte di modifica, anche temporanea, di talune norme del Codice.

I lavori, come noto, si sarebbero dovuti concludere entro il 10 giugno ma, come prevedibile, pareva difficile che, in un mese e mezzo, si sarebbe potuti giungere al licenziamento di un testo definitivo su tematiche così delicate e complesse.

Lo scorso 30 giugno, la Presidente della Commissione, Prof.ssa Ilaria Pagni, aveva rilasciato un'intervista nella quale annunciava semplicemente il possibile slittamento della data di entrata in vigore del Codice della Crisi alla prima metà del 2022 (questa almeno la proposta della Commissione) al fine di consentire il recepimento dei principi contenuti nella Direttiva UE n. 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva ed evitare una adozione "a tappe" della nuova disciplina.

All'esito dei lavori della Commissione:
- viene confermato addirittura un duplice rinvio della data di entrata in vigore del Codice, al fine di consentirne l'adeguamento ai principi della già citata normativa comunitaria;
- viene disposta l'immediata entrata in vigore di alcune norme che modificano l'attuale legge fallimentare;
- vengono introdotti due nuovi strumenti per la soluzione delle crisi d'impresa:
la "composizione negoziata" e il "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio".

Come è stato rilevato dalla più autorevole dottrina (LAMANNA, GALLETTI) il Codice della Crisi, nella sua impostazione originaria, aveva una chiara ispirazione pubblicistica espressa soprattutto nella parte relativa al sistema dell'allerta – specie quella "esterna", affidata alle segnalazioni dei "creditori pubblici qualificati" (Agente della riscossione ed INPS) – e alla composizione assistita della crisi, nell'ambito della quale è previsto, in alcuni casi, l'intervento del Tribunale.

Inutile dire che tale impostazione non è stata del tutto accettata dal sistema delle imprese, per il suo evidente tasso di coercitività, nella misura in cui l'ambiente imprenditoriale italiano tradizionalmente ha sempre cercato di ritardare l'emersione dello stato di crisi e, in ogni caso, intromissioni di tipo "pubblicistico".

Ora pare che le novità, che andremo a vedere infra, siano ispirate a principi maggiormente liberal-privatistici: occorre solo sperare che non si tratti di un rinvio sine die.

Dubbi in quest'ultimo senso, secondo la citata dottrina, deriverebbero innanzitutto dal rinvio, al 16 maggio 2022,  dell'entrata in vigore della gran parte del Codice (ovviamente al netto delle norme già entrate in vigore) nonché dal rinvio, addirittura al 31 dicembre 2023,  dell'intero Titolo II riguardante il sistema dell'allerta quasi che si sia voluto "recitare per il Codice, o quanto meno certamente per il sistema dell'allerta, un tristissimo "de profundis", nel quadro di una complessiva inversione di marcia rispetto alla direzione segnata dall'originaria riforma codicistica".

Sempre in questo senso deporrebbe l'immediata entrata in vigore di un diverso meccanismo di composizione della crisi autogestito e rimesso alla discrezionalità dell'imprenditore.

Invero, dalla lettura della relazione illustrativa al decreto, emergerebbe che le finalità dell'intervento normativo siano da ricercarsi nell'esigenza di aiutare quelle imprese che, una volta venuti meno gli interventi di sostegno da parte dello Stato, potrebbero non avere mezzi idonei per analizzare e comprendere la reale situazione in cui si trovano o potrebbero non avere a disposizione strumenti volti ad evitare che la crisi degeneri in dissesto.

Da qui la necessità di intervenire in via d'urgenza con una disciplina che rinvii temporaneamente l'entrata in vigore del Codice della crisi e sia in grado di fornire agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti efficaci e meno onerosi per il risanamento delle imprese.

Di talché non è mancato chi (GUIDOTTI, PANZANI) ha affermato invece che, allo stato, non vi sarebbe ancora una volontà (quantomeno espressa) di archiviare l'esperienza (virtuale) dell'allerta, ma solo, ed eventualmente, di metterne in seria discussione le modalità di attuazione.

In questa prospettiva, l'introduzione della composizione negoziata della crisi (nell'ambito della quale, come si vedrà, è previsto solo come eventuale l'intervento dell'autorità giudiziaria e le trattative vengono condotte con modalità di natura privatistica all'infuori tendenzialmente di un procedimento giurisdizionale) non necessariamente porterà allo smantellamento dei "pilastri" sui quali si regge il codice della crisi (l'allerta e l'irrobustimento del ruolo dell'autorità giudiziaria).

Più semplicemente si potrebbe ritenere che si sia preso atto nella necessità di emendare l'impostazione dell'ultima legislazione in materia da una serie di "eccessi" che rischiavano di condurre ad un risultato opposto.

La riforma sarebbe quindi dettata dalla necessità di prendere atto che la pandemia ha reso rapidamente obsoleta l'innovazione più significativa introdotta con il codice della crisi (le misure di allerta) e nel contempo approntare un rimedio alternativo, non essendo più sufficiente il già previsto rinvio di un anno (cfr. art. 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) disposto nella  consapevolezza che il sistema dell'allerta esterna e interna non sarebbe stato in grado di reggere l'impatto delle troppe segnalazioni ingenerate dalla situazione di generale difficoltà delle imprese provocata dal Covid-19.

Sul punto il dibattito, in queste settimane, è (stato) davvero vivace. Solo il tempo ci permetterà di dire quali degli orientamenti contrapposti ha colto nel segno.

La data di entrata in vigore del Codice della crisi

Sulla data di entrata in vigore si è già detto poc'anzi: in sintesi, il provvedimento fa slittare al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice, salvo che per l'allerta, la cui entrata in vigore è differita a domenica 31 dicembre 2023.

Al contrario la maggior parte delle disposizioni contenute nel Decreto n. 118/2021, e, quindi, le norme sulla composizione assistita della crisi e sul mini-concordato, entreranno in vigore il 15 novembre 2021, ai sensi dell'art. 27, stante la necessità di creare la nuova piattaforma informatica e la cornice strutturale dei nuovi istituti.

Al momento dell'entrata in vigore, si potranno verificare eventuali modifiche che potranno essere introdotte dal Parlamento in sede di conversione del Decreto.

Sono, infine, entrate immediatamente in vigore (dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto, avvenuta il 24 agosto 2021) le norme che hanno introdotto modifiche urgenti alla legge fallimentare (contenute nell'art. 20 del Decreto).

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*A cura di Luciana Cipolla - Partner e Responsabile del Dipartimento Concorsuale di La Scala Società tra Avvocati

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