Cenni di sostenibilità energetica e ambientale nel nuovo codice dei contratti pubblici
ESTRATTO da "Compliance - Il Mensile", 8 maggio 202, n. 4|p. 10
Lo scorso 31 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 36/2023 , recante il nuovo codice dei contratti pubblici la cui efficacia è, per la gran parte, differita al 1° luglio 2023.
La legge delega (n. 78/2022) fissava una lunga serie di principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare l'operato del Governo nel riordinare la complessa materia, tra i quali vi sono, ai primi posti, quello della semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e quello del rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici, in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi (CAM) da rispettare obbligatoriamente (cfr. art.1 comma 2 lett. f) [sulla definizione dei CAM si rimanda al Manuale Compliance ESG sub capitolo 5.4 .]
Il nuovo codice, invero, recepisce solo parzialmente tali indicazioni non essendovi un incisivo riferimento alla obbligatorietà dei CAM né ancor meno l'attesa "introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali", vera garanzia del necessario cambio di passo.
In buona sostanza, infatti, l'art. 57 comma 2 ricalca in toto la disciplina contenuta nell'art. 34 del precedente codice (D.lgs. 50/2016):
• le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, "almeno" delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM;
• i criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione per l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• nelle ristrutturazioni (incluse quelle con demolizione e ricostruzione) i CAM devono essere valutati (ove possibile) in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.
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"Compliance - Il Mensile", 8 maggio 2023, n. 4 | p. 10