Civile

Chi è a bordo può sempre rifarsi sulla Rc del vettore

Per le Sezioni unite l’azione diretta non è possibile seè coinvolto un solo mezzo

di Antonio Serpetti di Querciara

L'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del veicolo va intesa come aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento, avendo una propria autonomia e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. È il principio affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 35318 del 30 novembre. La decisione pone fine a un contrasto giurisprudenziale più apparente che reale, ma fa comunque il punto su una materia che ha vasta giurisprudenza.

L'azione diretta prevista dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni ha natura aggiuntiva, salva l'ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, nozione che va distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo (è circoscritta alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane, indipendenti dalla circolazione di altri veicoli).

La ratio legis sta nell’offrire al terzo trasportato una tutela rafforzata, che gli permetta di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere da questi il risarcimento senza dover esercitare altre azioni che prevedrebbero il ben più gravoso onere di provare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Infatti, le ricerche per stabilire a chi vada addebitata la responsabilità e in quale misura sono dispendiose.

Le Sezioni unite precisano che, se nel sinistro è coinvolto un unico veicolo, può essere promossa esclusivamente l'azione prevista dall'articolo 144 del Codice, da esercitarsi nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile: la tutela rafforzata riconosciuta dall’articolo 141 presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, sebbene non sia necessario lo scontro materiale fra essi.

Quindi non ha facoltà di esercitare l'azione ex articolo 141 il danneggiato-trasportato se il veicolo va fuori strada “da solo. Su questo le Sezioni unite sono chiare: visto che la norma prevede l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la successiva possibilità, per quest'ultimo, di rivalersi verso la compagnia Rc auto del responsabile civile, si presuppone necessariamente la sussistenza della responsabilità, quanto meno potenziale, di due conducenti diversi.

Con la sentenza 35318/2022 diventa, quindi, definitivo il rigetto della domanda proposta dal coniuge, che, alla guida del proprio veicolo, urtando violentemente il guard-rail, cagionava il decesso della moglie che sedeva al proprio fianco. L'uomo agì ex articolo 141 per il risarcimento del danno nei confronti del proprio assicuratore Rc auto. Ma - statuiscono le Sezioni unite – tale azione difettava, ab origine, del presupposto normativo rappresentato dalla necessaria presenza di almeno due veicoli e, conseguentemente, di più assicurazioni che potessero rispondere dei danni determinati del sinistro. L'applicazione dell'articolo 141 in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe, infatti, una lettura esplicitamente “abrogativa” della norma, in spregio sia del dato letterale (il riferimento a due enti assicurativi) sia dell'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa, che è lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso realizzare il bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e la necessità di far gravare il peso definitivo del risarcimento sul garante del conducente responsabile.

Né appare condivisibile, proseguono le Sezioni unite, l'assunto secondo cui il riferimento contenuto nell'articolo 141 a due diversi enti assicurativi andrebbe inteso come meramente descrittivo, poiché l'estensione dell'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore all'ipotesi di sinistro coinvolgente un unico veicolo comporterebbe un'inammissibile pretermissione di plurimi dati letterali della norma e –soprattutto - della logica interna allo strumento divisato dal legislatore per soddisfare l'esigenza di tutela rafforzata del trasportato danneggiato.

Infine, va precisato che l'articolo 141 disciplina un'azione di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica, pertanto, in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato che sia deceduto in conseguenza del sinistro.

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