Chi perde il lavoro non perde anche il permesso di soggiorno
La perdita del posto di lavoro non può determinare la revoca della carta di soggiorno.
Il Tar Lombardia con la sentenza n.115 del 14 gennaio 2015 ha ritenuto che l'assenza di un rapporto di lavoro regolare e, quindi, di un reddito sufficiente al suo mantenimento, non può di per sé essere motivo di rifiuto all'aggiornamento del proprio titolo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti è rilasciato allo straniero in presenza di un reddito sufficiente alla permanenza sul territorio nazionale, oltre all'assenza di pregiudizi penali a carico dello straniero.
Una volta rilasciato anche un prolungato stato di disoccupazione, la questura può revocare la carta di soggiorno solo in presenza dei presupposti di cui al comma 7 dell'articolo 9 Dlgs 286/98 e cioè se il titolo è stato acquisito fraudolentemente; in caso di espulsione, di cui al comma 9; quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi; e in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato Ue e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Infine, il Tar Toscana ha ritenuto che lo straniero, entrato in Italia per ricongiungimento familiare e occupato, che intende rinnovare / convertire il proprio permesso di soggiorno da famiglia a lavoro deve, per permanere regolarmente in Italia, separarsi legalmente dalla moglie.
Tar Lombardia - Sentenza 19 dicembre 2014 n. 115