GiurisprudenzaCivile

Chi spedisce con posta ordinaria sopporta i rischi della negoziazione

di Eugenio Sacchettini

N. 26

guida-al-diritto

La Prima Sezione aveva suggerito appunto di rimettere alle sezioni Unite il problema dell'applicabilità del concorso di responsabilità coll'istituto negoziatore del mittente che abbia spedito a mezzo posta un assegno non trasferibile poi trafugato ed incassato da soggetto non legittimato

Sempre più a rischio l'invio di assegni per posta, smarrimenti, furti e contraffazioni sono all'ordine del giorno, e i rischi non sono soltanto per le banche - o uffici postali - che li negoziano al falso beneficiario, ma anche per chi li invia, che concorre nella responsabilità per essersi incautamente avvalso di un mezzo non sicuro per la spedizione, la posta ordinaria. Non basta che gli assegni siano "non trasferibili", la Prima Sezione della Cassazione nell'ordinanza 24 aprile- 30 maggio 2024...