La Prima Sezione aveva suggerito appunto di rimettere alle sezioni Unite il problema dell'applicabilità del concorso di responsabilità coll'istituto negoziatore del mittente che abbia spedito a mezzo posta un assegno non trasferibile poi trafugato ed incassato da soggetto non legittimato
LA MASSIMA
Titoli di credito - Assegno non trasferibile - Pagamento a persona diversa dal beneficiario - Esibizione di carta d'identità - Sufficienza - Responsabilità della negoziatrice - Non sussiste. (Cc articolo 1176, comma 2; Rd 21 dicembre 1933 n. 1736, articolo 43)
Nell'ipotesi dimessa all'incasso di assegno non trasferibile per conto di soggetto non legittimato può esser ritenuta liberatoria la prova offerta dall'istituto postale negoziatore dell'avvenuta identificazione con documento di identità.
Titoli di credito - Assegno non trasferibile - Spedito per posta ordinaria - Pagamento a persona diversa dal beneficiario - Responsabilità della banca negoziatrice - Sussiste - Responsabilità concorrente del mittente - Sussiste. (Cc articolo 1227, comma 1; Rd 21 dicembre 1933 n. 1736, articolo 43)
Nel caso di riscossione di assegno non trasferibile da parte di non legittimato può sussistere il concorso di responsabilità con l'istituto negoziatore del mittente che incautamente si sia avvalso della posta ordinaria nell'invio dell'assegno.
Sempre più a rischio l'invio di assegni per posta, smarrimenti, furti e contraffazioni sono all'ordine del giorno, e i rischi non sono soltanto per le banche - o uffici postali - che li negoziano al falso beneficiario, ma anche per chi li invia, che concorre nella responsabilità per essersi incautamente avvalso di un mezzo non sicuro per la spedizione, la posta ordinaria. Non basta che gli assegni siano "non trasferibili", la Prima Sezione della Cassazione nell'ordinanza 24 aprile- 30 maggio 2024...


