Circolazione stradale, lesioni perseguibili d’ufficio fino alla riforma penale
Il nuovo reato di
A favore delle procedibilità d’ufficio, spiega la Cassazione, depongono diversi fattori.
Prima di tutto l’intestazione della legge 41/2016: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni stradali». Essa è «chiaramente indicativa della volontà del legislatore di introdurre due nuove figure di reato che, pur descrivendo condotte specifiche e individualizzanti rispetto alle fattispecie base...di omicidio colposo e lesioni colpose, assumono caratteristiche a sé stanti, che le...rendono meritevoli di una disciplina autonoma».
Inoltre, la ratio della legge 41 è «operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti» con «un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera autonoma e indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte».
È altrettanto «significativo che la disciplina in esame sia stata inserita in articoli autonomi del Codice penale, rubricati con il titolo del relativo reato e con previsione di specifiche e distinte pene»: il reato ha «specifiche circostanze aggravanti e attenuanti», cosa che ne conferma la natura di fattispecie autonoma.
La Cassazione osserva, infine, che l’articolo 222 del Codice della strada (sulle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati) è stato appositamente modificato dalla legge 41 qualificando come reati, e non come aggravanti, le fattispecie criminose in questione.
Di avviso diverso un decreto di archiviazione del Gip di Milano dello scorso maggio, secondo cui l’articolo 590-bis contiene un «catalogo di circostanze aggravanti ad effetto speciale» rispetto al reato di lesioni colpose (articolo 590), per cui la procedibilità è a querela di parte. Il cuore di tale ragionamento è che «se si ammettesse la procedibilità di ufficio, si avrebbe un’evidente discrasia tra i casi di lesioni semplici e lesioni gravi e gravissime, essendo le prime ancora ricomprese» nell’articolo 590. In pratica, un reato bagattellare si distingue da uno per cui si rischia di andare in carcere solo per «lo scarto di pochi giorni di prognosi».
Corte di cassazione - Sentenza 42346/2017