In definitiva, per il Tar Lazio la scelta amministrativa di non includere gli avvocati del libero foro tra le figure che possono ricoprire la figura di presidente dei Collegi consultivi tecnici è «connotata da una patente discriminatorietà e illogicità».
LA MASSIMA
Appalti pubblici - Collegi consultivi tecnici - Dm del 17 gennaio 2022 n. 12 - Linee guide del ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili - Criteri di nomina dei presidenti dei Collegi consultivi tecnici - Avvocati del libero foro.
Le linee guida approvate con il Dm del 17 gennaio 2022, n. 12 sono illegittime nella parte in cui non includono l'avvocato del libero foro tra le professionalità idonee per ricoprire il ruolo di presidente del collegio consultivo tecnico a differenza di altri giuristi come magistrati, avvocati dello stato, prefetti, dirigenti pubblici e delle stazioni appaltanti private. Infatti, le linee guida, da un lato, accomunano figure con un rapporto di servizio con l'amministrazione e altre prive di tale rapporto, dall'altro lato, non considerano il rilievo ordinamentale che riveste l'attività forense alla luce dell'articolo 24 della Costituzione.
Gli avvocati del libero foro non sono giuristi di serie B. Così si potrebbe sintetizzare la sentenza del Tar Lazio del 19 maggio 2025 n. 9437. Questa ha infatti accertato l'illegittimità di un decreto ministeriale che non includeva gli avvocati del libero foro tra le professionalità idonee per essere nominati come presidenti dei collegi consultivi tecnici.Tale nomina era invece aperta per altre categorie di giuristi quali magistrati, avvocati dello stato o dirigenti. In realtà lo stesso legislatore...


