Come affrontare il problema dei crediti "pagabili" senza travolgere il futuro del Superbonus
Il Manuale li definisce crediti di imposta di nuova generazione perché, a differenza di altre misure di incentivazione fiscale assunte in passato, questi crediti sono cedibili più volte e sono compensabili con ogni tipo di debito fiscale
"Il nuovo manuale Eurostat sul disavanzo e debito pubblico contiene espresse indicazioni sulla qualificazione dei crediti di imposta di nuova generazione, come sono in Italia il cd. Superbonus 110% o il cd. Bonus facciate.
Il Manuale li definisce crediti di imposta di nuova generazione perché, a differenza di altre misure di incentivazione fiscale assunte in passato, questi crediti sono cedibili più volte e sono compensabili con ogni tipo di debito fiscale.
Ne deriva che, potendo frazionare il credito in più annualità e fare altrettante cessioni, i vari cessionari recuperano fino all'ultimo centesimo il valore del credito, compensandolo con qualsivoglia debito fiscale
Più specificamente, il Manuale prevede che questi crediti vadano contabilizzati come crediti "pagabili". E, poichè sono "pagabili", essi creano debito pubblico pari al loro valore. Fin qui la posizione più diffusa circolata sul punto, dopo la pubblicazione del Manuale.
Per la verità, è plausibile anche una diversa lettura del Manuale, con conseguenze meno drastiche sul calcolo del nostro debito pubblico. A ben vedere, il Manuale non implica che la astratta cedibilità sia di per sé sufficiente a rendere i crediti qualificabili come pagabili.
Per essere chiari, da un lato vi è il caso in cui il credito è cedibile infinite volte e, dall'altro, vi è il caso in cui la cedibilità è ammessa per un numero limitato di volte.
Analogamente, siamo al di fuori del caso della compensabilità totale, laddove il credito sia opponibile in compensazione solo per un numero limitato di tributi o, a maggior ragione, laddove il credito sia opponibile in compensazione solo entro una certa percentuale del valore del credito stesso.
Nemmeno può dirsi, ad essere fedeli al testo letterale del Manuale, che un credito sia di per sè pagabile laddove alla compensabilità totale corrisponda comunque una cedibilità limitata. La legislazione italiana sembra proprio contemplare casi siffatti, poiché pur a fronte di una compensazione totale non è prevista un numero infinito di cessioni.
In questi termini, non è affatto certo che il Manuale implichi che il Superbonus e il Bonus facciate siano di per sé sempre pagabili. Inoltre, pur a voler aderire alla tesi più conservativa, ossia che i crediti di imposta di ultima generazione del nostro ordinamento siano tutti pagabili (in quanto non rileverebbe che la cedibilità sia stata sino ad oggi limitata dal legislatore italiano entro un numero massimo di trasferimenti), occorrerà far tesoro di quanto spiegato nel Manuale: una cedibilità limitata (entro un numero massimo di trasferimenti) o una compensabilità limitata (entro una certa soglia del valore totale), basterebbero ad escludere che il credito sia pagabile.
Per il futuro, allora, se il problema è la plurima cedibilità dei crediti, la soluzione può essere quella di limitare la cessione di tutte le annualità entro e non oltre una certa data (per esempio, entro e non oltre i due anni successivi a quando sorge il credito). Se il problema è la totale compensabilità dei crediti con ogni tipo di debito fiscale, la soluzione potrebbe essere quella di limitare la compensazione entro una certa percentuale del valore totale del credito, (per esempio, fino all'80% del valore del credito).
Il nostro legislatore è chiamato nuovamente ad un ruolo cruciale per fare chiarezza."
* A cura dell'Avv. Domenico Gaudiello, Partner Responsabile del Dipartimento di Finanza Pubblica dello Studio CMS