Un carnet di regole per l’avvocato che esercita in regime di monocommittenza per tutelarne la professionalità, il reddito e la vita familiare; ma anche una serie di obblighi, a suo carico, a tutela soprattutto dello studio e della clientela quando termina il rapporto. L’articolo 18 dello schema di Dlgs, attuativo della legge delega n. 137/2026, che dopo 14 anni interviene sulla legge professionale prevede, infatti, compensi minimi, preavviso obbligatorio e protezione del rapporto durante maternità e malattia, accompagnati dall’esclusiva e da vincoli sulla clientela. Il testo verrà ora trasmesso alle Camere per i pareri, attesi entro 30 giorni, e poi tornerà al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
Nel testo, viene chiarito che la prestazione dell’avvocato in regime di monocommittenza “è senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva e ha la natura di prestazione d’opera professionale”.
Inoltre, il contratto col committente deve essere scritto e prevedere la durata del rapporto, il compenso e i criteri per la sua determinazione. Nel caso poi in cui sia richiesto il titolo di specialista scatta anche il diritto al rimborso delle spese di formazione per il suo conseguimento e mantenimento. Sono a carico dello studio anche i costi per la polizza assicurativa.
Il contratto deve prevedere un periodo iniziale, non superiore a sei mesi, durante il quale entrambe le parti possono recedere senza preavviso, fatto salvo il compenso per le prestazioni effettuate. Dopodiché andrà fissato un termine per comunicare il recesso “non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni”. In caso contrario, chi recede dovrà pagare una indennità in base della media dei compensi dei sei mesi precedenti. Diverso ovviamente il caso di “grave inadempimento”, per il quale non vi sono termini.
Il compenso deve essere “congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione” e comunque “non inferiore” ai parametri fissati dal Dm Giustizia (su proposta del Consiglio nazionale forense). Parametri da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Gli accordi verbali sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole a esse conformi.
Quanto al segreto professionale, l’avvocato in regime di monocommittenza non potrà “divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell’incarico e inerenti all’attività del committente”.
Possibile stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza, non superiore a due anni, che non impedisca però lo svolgimento futuro dell’attività professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza. Il patto ha a oggetto l’obbligo di non assistere i clienti del committente.
Infine, altro passaggio importante, niente recesso fino a centottanta giorni di assenza per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio. Il rapporto rimane sospeso senza obbligo di erogazione del corrispettivo, ferme le tutele previdenziali e assistenziali.
Via libera anche alle garanzie anche per le collaborazioni continuative: l’articolo 19 prevede un contratto scritto e vieta il recesso del committente per indisponibilità fino a 180 giorni dovute a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio. Il rapporto resta sospeso senza compenso.
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IL TESTO DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DELLO SCHEMA DI DLGS ATTUATIVO DELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE APPROVATI, IN VIA PRELIMINARE, DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ART . 18
(Monocommittenza)
1. L’avvocato può esercitare l’attività in regime di monocommittenza in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale di cui all’articolo 14, o di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all’articolo 15 o di una società tra avvocati di cui all’articolo 16, a fronte di un compenso.
2. La prestazione dell’avvocato in regime di monocommittenza è senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva e ha la natura di prestazione d’opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
3. Il contratto tra l’avvocato in regime di monocommittenza e il committente deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:
a) la durata del rapporto;
b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;
c) il diritto dell’avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista di cui all’articolo 25, quando tale formazione specialistica è richiesta dal committente o è con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa, delle spese sostenute per eventuali incarichi e svolti in esecuzione del contratto e su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del committente;
d) un periodo iniziale non superiore a sei mesi durante il quale il contratto può essere risolto da entrambe le parti senza alcun termine preventivo per l’esercizio del diritto di recesso, fatto salvo il diritto dell’avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;
e) un termine preventivo entro il quale le parti devono comunicare il recesso a pena di inefficacia del recesso stesso non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni.
4. Il compenso di cui al comma 3, lettera b), deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il mancato rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera e), comporta l’obbligo della parte che recede di corrispondere un importo, a titolo di indennità, calcolato sulla base della media dei compensi incassati dall’avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e della durata del termine stesso. Il termine preventivo di cui al comma 3, lettera e), non si applica nel caso di scioglimento del contratto di monocommittenza per grave inadempimento dell’avvocato in regime di monocommittenza o dell’avvocato committente.
6. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole ad esse conformi.
7. Il committente agevola l’opera dell’avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell’esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all’attività professionale, e contribuisce alla sua formazione anche deontologica.
8. L’avvocato in regime di monocommittenza è tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell’incarico e inerenti all’attività del committente.
9. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all’atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell’articolo 2596 del codice civile, che non impedisca lo svolgimento futuro dell’attività professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza. Il patto di non concorrenza non può eccedere i due anni e ha ad oggetto l’obbligo di non assistere i clienti del committente al momento dello scioglimento del rapporto.
10. Fatta salva l’applicazione degli articoli 2598, 2599, 2600 e 2601 codice civile, sono comunque considerati atti di concorrenza sleale la sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori e l’utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.
11. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, non è consentito il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso senza obbligo di erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni in materia di previdenza e assistenza applicabili. Quando l’indisponibilità dell’avvocato in regime di monocommittenza permane oltre i termini di cui al primo periodo, il committente può recedere nel rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera e).
12. Le prestazioni d’opera intellettuale dell’avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l’acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell’iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.
13. L’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura un’ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a).
ART. 19
(Collaborazione continuativa)
1. L’avvocato può prestare attività di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare, o di una società tra avvocati.
2. Il contratto di collaborazione continuativa deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:
a) la durata del rapporto;
b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;
c) il diritto dell’avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.
3. Gli accordi adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. L’avvocato in regime di collaborazione continuativa è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell’incarico e inerenti all’attività del committente.
5. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il contratto è sospeso senza erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza applicabili.
6. Le prestazioni svolte dall’avvocato in regime di collaborazione continuativa con il committente valgono ai fini e agli effetti dell’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l’acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell’iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.

