Composizione Negoziata della Crisi: il bilancio di due anni di esperienza
Avvalendosi di tutele flessibili e crescenti lo strumento consente di ottenere benefici molto simili a quelli del c.d. concordato in bianco, ma senza gli inconvenienti di quest’ultimo
La CNC è stata introdotta nell’ordinamento come uno strumento completamente nuovo, volto a disciplinare la fase delle trattative tra il debitore e i suoi creditori con la mediazione di un Esperto nominato dalla Camera di Commercio, in un contesto “ protetto ” ma non “giudiziale” e con l’obiettivo ambizioso di favorire l’emersione anticipata della crisi per consentirne una più agevole e più probabile soluzione.
Dopo una partenza stentata e non esente da effetti distorsivi (spesso è stata utilizzato da imprese ormai “decotte” con l’unico obiettivo di ritardare la liquidazione giudiziale o le azioni di recupero dei creditori), con circa due anni di esperienza la CNC sembra avviarsi sulla buona strada: più di 1200 istanze pendenti al 1 febbraio 2024 e 120 esiti favorevoli (nei quali, cioè, è stato trovato un accordo per la gestione concordata della crisi), pari a circa il 18% del totale delle istanze presentate.
La graduale ma costante crescita dell’uso della CNC è principalmente dovuta a una maggiore conoscenza dello strumento da parte degli operatori che, dopo una comprensibile diffidenza iniziale, stanno imparando a utilizzarlo e ad apprezzarlo. Consideriamo anche che la giurisprudenza ha iniziato a dare le prime indicazioni su aspetti controversi o di applicazione incerta (ad es. sul dibattuto tema dell’ utilizzo delle linee di credito ).
Un altro elemento che gioca a favore della CNC sta nelle difficoltà del concordato preventivo che, al netto delle modifiche che si attendono dal decreto correttivo non ancora emanato, è diventato sempre più complicato da utilizzare.
La CNC consente all’impresa in difficoltà di gestire la negoziazione con i propri creditori (bancari e non) avvalendosi di una serie di tutele flessibili e crescenti tramite le quali si può arrivare ad avere benefici molto simili a quelli del c.d. concordato in bianco ma senza gli inconvenienti di quest’ultimo: l’imprenditore mantiene infatti la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda, può pagare i debiti preesistenti e l’intervento del giudice è solo eventuale. D’altro lato è possibile proteggere il patrimonio bloccando le azioni aggressive dei creditori, ottenere finanza prededucibile o sospendere l’esecuzione dei contratti in corso tramite le misure cautelari. Nella disciplina della CNC sono stati inoltre inseriti strumenti specifici, utilizzabili esclusivamente in questo contesto, quali misure protettive selettive (i.e. solo nei confronti di specifici creditori), le misure cautelari o la possibilità di esperire – in caso di insuccesso delle trattative - il concordato semplificato, attuando così una liquidazione del patrimonio senza passare dal voto favorevole dei creditori.
Anche dal punto di vista del creditore lo strumento presenta taluni potenziali vantaggi che vanno da una maggior tutela rispetto alla responsabilità nella trattative, ad es con riferimento ai rischi per concessione abusiva del credito, alla prededuzione della nuova finanza e alla possibilità (apprezzabile anche per gli investitori interessati alla posizione) di raggiungere una migliore conoscenza della situazione aziendale attingendo al corredo informativo che deve essere predisposto e condiviso per l’accesso alla CNC, incluso un progetto di piano di risanamento, che consente una valutazione senz’altro più informata rispetto a quella che i creditori potevano compiere in precedenza.
Resta comunque vero che la CNC non è la soluzione di tutti i problemi e non è esente da critiche o limiti: ad es. manca uno strumento per obbligare il fisco a raggiungere un accordo, permane una grande difficoltà da parte delle banche a causa del conflitto (irrisolto) tra la necessità di mantenere il supporto finanziario all’impresa in crisi onde favorirne il risanamento e la disciplina di vigilanza prudenziale che impone classificazioni e accantonamenti difficilmente compatibili con tale condotta. La centralità dell’Esperto, che determina in parte il successo della procedura, si accompagna a un certo scetticismo riguardo al fatto che il soggetto selezionato sia sempre idoneo alla complessità del compito e non manca il dibattito sui precisi contorni del suo ruolo e su come potrebbero essere migliorate le relative modalità di selezione.
Da un punto di vista oggettivo, l’efficacia della CNC dipende molto dalla tempestività con la quale viene azionata per intervenire su una situazione di crisi ancora reversibile: la perdita di tempo non solo comporta perdita di valore ma, se la situazione è troppo pregiudicata, la necessità di chiedere immediatamente misure protettive senza ancora avere una strategia di risanamento fa partire un “orologio” che non può in ogni caso superare i 12 mesi complessivi per tutte le procedure esperibili. Inoltre, se i “ fondamentali ” dell’impresa sono buoni e il credito non è eccessivamente frazionato le probabilità di successo aumentano decisamente ma difficilmente possono prescindere da altre caratteristiche più soggettive, quali la disponibilità dell’imprenditore a mettersi in gioco e la qualità e competenza dell’Esperto e degli advisor coinvolti.
In sintesi, si tratta di uno strumento dalla geometria variabile, decisamente interessante se utilizzato con tempestività e da chi sia in grado di gestirlo consapevolmente (sia dal lato dei professionisti che dello stesso Esperto) che, proprio per la sua flessibilità, può avere delle potenzialità non ancora del tutto esplorate.
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*A cura dell’Avv. Maura Magioncalda – Partner di PedersoliGattai
Revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, competente il tribunale delle imprese
di Carola Pagliuca e Davide di Marcantonio (*)