Civile

Concordato in bianco: no al ricorso per cassazione verso decreto che fissa un termine per deposito di proposta, piano e documentazione

Lo precisa la Cassazione con una ordinanza 11 novembre 2020 n. 25445, si tratta di questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini

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di Mario Finocchiaro

Inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento reso dalla Corte di appello sul reclamo proposto, ex art. 26 legge fallimentare, contro il decreto del tribunale recante, in tema di concordato cosiddetto in bianco o preconcordato, la fissazione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 legge fallimentare. Lo precisa la Cassazione con una ordinanza 11 novembre 2020 n. 25445, si tratta di questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.

Questo provvedimento assolve, invero, una funzione meramente processuale, propedeutica allo sviluppo successivo della procedura concordataria destinata a concludersi con una delle statuizioni di cui si è detto precedentemente. Esso, in altri termini, si configura come un provvedimento a effetti meramente processuali, deputato per legge a lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul piano del diritto sostanziale e insuscettibile di passaggio in giudicato. Di talché eventuali vizi in procedendo allo stesso attinenti non possono che essere fatti valere mediante l'impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura concordataria, ove quest'ultima non sia seguita da dichiarazione di fallimento del proponente la domanda concordataria, oppure tramite l'impugnazione di quest'ultima dichiarazione, proponendo, in quella sede, anche eventuali censure attinenti la procedura concordataria.

Per utili riferimenti, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'articolo 183, comma 1, legge fallimentare, non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo, Cassazione, sez. un., sentenza 28 dicembre 2016 n. 27073.

Sempre in margine all'art. 161, legge fallimentare, si è precisato, altresì, in sede di legittimità:
- in materia di concordato preventivo c.d. in bianco, il provvedimento con il quale il giudice, nel decidere in sede di reclamo ex art. 26 legge fallimentare avverso l'autorizzazione, ex art. 161, comma 7, legge fallimentare, al compimento di un atto urgente di straordinaria amministrazione pronunci anche sull'atto a valle, esorbita dall'ambito della volontaria giurisdizione, assumendo natura decisoria e palesandosi suscettibile di ledere potenzialmente i diritti nascenti dall'atto anzidetto, sicché deve ritenersi ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., Cassazione, ordinanza 18 novembre 2019 n. 29912, che, cassando il relativo decreto, ha dichiarato la nullità della statuizione con la quale il giudice del reclamo, anziché limitarsi a revocare l'autorizzazione alla stipula di un affitto d'azienda, aveva pronunciato, altresì, l'annullamento del contratto stipulato;
- il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo è ammissibile purché a tale provvedimento non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, Cassazione, sentenza 25 settembre 2013, n. 21901;
- il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia in termini non di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti, bensì di mero coordinamento, nel senso che, pendente il primo, la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fallimentare; tuttavia, è inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa, ma per procrastinare la dichiarazione di fallimento, integrando in tal caso la domanda gli estremi dell'abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti, Cassazione, sentenza 26 novembre 2018 n. 30529 (Nella specie, la debitrice, nonostante la possibilità concessale di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, aveva depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione, come tale ritenuta inidonea, in applicazione del suesposto principio, ad impedire la pronuncia del fallimento). Tra le tantissime nel senso che domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, Cassazione, ordinanza 11 ottobre 2018 n. 25210; sentenze 7 marzo 2017 n. 5677 e 14 febbraio 2017 n. 3836 nonché sez. un., 15 maggio 2015 n. 9935, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1236, con nota di Sotgiu N., Sull'accertamento dello stato di insolvenza in pendenza della procedura di concordato preventivo.

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