Società

Concordato, il giudice può bocciare il piano conveniente

Anche se approvato dai venditori il documento va comunque verificato dal tribunale

di Giovanbattista Tona

Si fa più rigorosa nella giurisprudenza di legittimità la distinzione tra convenienza e fattibilità economica del piano di concordato di tipo liquidatorio. Con la sentenza del 17 maggio 2021 n. 13224 la Cassazione afferma che l’approvazione del piano da parte dei creditori, che lo ritengano conveniente, non esime il tribunale dal verificare se in concreto il piano di liquidazione possa consentire il soddisfacimento di almeno il 20% dei crediti al chirografo. E, in caso contrario, deve bocciarlo.

L’ambito di verifica del giudice
Nel procedimento di ammissione dell’imprenditore in crisi al concordato preventivo la giurisprudenza aveva già delineato gli ambiti di sindacato del tribunale sulla verifica della fattibilità giuridica e della fattibilità economica. Il primo presupposto sussiste quando il piano di concordato proposto non è incompatibile con norme inderogabili; il secondo quando non è manifestamente inidoneo a realizzare gli obiettivi prefissati.

Si tratta di presupposti definiti in negativo, perché è invece sottratta al giudice e riservata esclusivamente ai creditori la valutazione (in positivo) della convenienza della proposta rispetto all’alternativa fallimentare, nonché della specifica realizzabilità della percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi (Cassazione 11522/2020). La manifesta inettitudine del piano a realizzare gli obiettivi deve desumersi caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi e considerando gli elementi, originari o sopravvenuti, che possono influire sull’individuazione dell’entità del passivo e dell’attivo (Cassazione 1126/2021).

Restano comunque fermi i doveri del tribunale di controllare la completezza e la correttezza dei dati forniti dal debitore ai creditori con la proposta e la documentazione allegata, ai fini della loro consapevole espressione del voto (Cassazione 11497/2014). Questo controllo consente ai creditori di valutare - al di fuori di qualsivoglia sindacato del giudice - se tempi e percentuali del loro soddisfacimento siano più interessanti rispetto alla prospettiva della procedura fallimentare (Cassazione 3863/2019).

La realizzabilità del piano
Le sezioni unite della Cassazione hanno da tempo precisato che il giudizio di fattibilità del concordato non è escluso dall’attestazione del professionista e che il tribunale deve verificare l’effettiva realizzabilità della causa concreta, cioè dell’obiettivo del procedimento concordatario, che non ha un contenuto fisso e predeterminato ma dipende dal tipo di proposta formulata (sentenza 1521/2013).

Poi il Dl 83/2015 ha modificato l’articolo 160 comma 4 della legge fallimentare, introducendo come ulteriore requisito di validità delle proposte di concordato, diverse da quelle con continuità aziendale, che esse debbano assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari. Così l’ambito di fattibilità demandato al giudice è stato ulteriormente definito, visto che la legittimità del piano non può essere più riscontrato solo dopo un controllo meramente esteriore, ma quando vengano accertate ragionevoli probabilità di realizzazione di questo obiettivo minimo fissato dal legislatore (Cassazione 1152/2020).

Con la decisione del 17 maggio scorso la Cassazione è stata ancora più esplicita nell’estendere l’ambito di valutazione sulla fattibilità economica e ha ritenuto corretto il giudizio negativo di un tribunale su una proposta di concordato che, per un verso, aveva omesso di considerare, senza specificarne le ragioni, una posta di credito chirografario fatto valere da un creditore in forza di una clausola contrattuale, e soprattutto, per altro verso, aveva considerato nell’attivo dell’impresa un capannone industriale calcolandone il valore in base al costo di costruzione e allo stato di conservazione e non in base al valore di mercato, perché nella zona in cui si trovava l’immobile non risultava negli ultimi anni essere stata effettuata alcuna compravendita analoga.

Il tribunale aveva evidenziato che a quelle condizioni non vi poteva essere alcuna concreta probabilità che l’immobile sarebbe stato venduto e che avrebbe consentito di realizzare il valore di stima.

La giurisprudenza

1. Soddisfacimento dei creditori
La proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, sicchè il tribunale nel controllarne la fattibilità giuridica deve verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che preveda necessariamente che i creditori chirografari siano soddisfatti nell’indicata percentuale Cassazione, 13224/2021

2. Capacità di centrare gli obiettivi
L’accertamento della fattibilità economica del piano di concordato comporta la verifica della sussistenza, o meno, della manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso dalle specifiche modalità indicate per superare la crisi e dagli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull’individuazione dell’entità del passivo e dell’attivo
Cassazione, 11216/2021

3. Valutazione della convenienza
Nella procedura di concordato preventivo, al tribunale spetta la valutazione sulla fattibilità giuridica e sulla fattibilità economica del piano, mentre resta riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi
Cassazione 11522/2020

4. Le diverse “fattibilità”
La verifica di fattibilità giuridica appura la non incompatibilità del piano di concordato con norme inderogabili; la verifica di fattibilità economica attiene alla realizzabilità del piano nei fatti in conformità agli obiettivi prefissati
Cassazione 9061/2017

5. I tempi ragionevoli
Al tribunale spetta la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all’apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell’attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica
Cassazione, 21175/2018

6. L’attestato del professionista
Il compenso per il professionista attestatore, incaricato dal debitore in crisi in vista della presentazione di una proposta di concordato preventivo, deve essere ridotto rispetto a quanto pattuito nel contratto, allorché, verificata l’inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano, anziché elaborare un’attestazione negativa, egli si limiti a presentare un parere sintetico sull’insussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura
Cassazione, 14050/2021

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