Società

Concordato preventivo e pagamento del debitor debitoris

Il pagamento effettuato dal debitor debitoris all'esito di un pignoramento presso terzi eseguito in epoca antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo è legittimo ove anche l'ordinanza di assegnazione sia antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento sia stato effettuato successivamente

di Rossana Mininno


La responsabilità patrimoniale del debitore è sancita dal codice civile a livello di regola generale: il debitore «risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» (articolo 2740, comma 1).

La garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore si traduce nella soggezione dello stesso al potere di coazione riconosciuto al primo, potere che si estrinseca nell'esecuzione coattiva del credito ovvero nella facoltà di procedere all'espropriazione forzata dei beni del debitore.

In virtù della garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore il creditore rimasto insoddisfatto è legittimato a procedere all'espropriazione dei beni del debitore.

L'azione esecutiva, tuttavia, non è un'azione di adempimento, ma «soltanto un'azione che, sulla base di uno specifico titolo, mira a far conseguire al creditore, attraverso l'aggressione immediata del patrimonio del debitore inadempiente, quel risultato che egli non ha potuto direttamente conseguire dal debitore attraverso l'esatto adempimento» (Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 2001, n. 4123).

L'atto iniziale dell'espropriazione forzata è costituito dal pignoramento.

Con l'ordinanza n. 3850, pubblicata in data 15 febbraio 2021, i Giudici della Prima Sezione civile della Corte di cassazione sono stati chiamati a pronunciarsi in ordine alle conseguenze derivanti dalla ‘sopravvenienza concordataria' nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi avviata in epoca antecedente alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo proposta dal debitore esecutato.

I Supremi Giudici, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, hanno, tuttavia, ritenuto di affrontare, «nell'interesse della legge», la seguente questione interpretativo-applicativa: «se, una volta pervenuta al suo esito fisiologico la procedura di espropriazione presso terzi con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, la domanda di ammissione al concordato preventivo – beninteso: domanda proposta successivamente al pignoramento presso terzi – da parte del debitore principale travolga il diritto del creditore di porre in esecuzione il provvedimento ottenuto nei confronti del terzo debitor debitoris o, egualmente, di trattenere le somme percepite dal medesimo a seguito di eventuale pagamento spontaneo».

Il profilo giuridico valorizzato dalla Prima Sezione ha riguardato la modalità estintiva dell'obbligazione in rapporto all'effetto satisfattivo riconducibile all'ordinanza di assegnazione di crediti prevista dall'articolo 553 del codice di procedura civile, la quale comporta il mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato, essendo scopo dell'espropriazione di somme di denaro quello di trasferire un credito del debitor debitoris al creditore procedente (Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820): «l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'articolo 553 c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10108; Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2020, n. 11345).

Le soluzioni prospettate dai Supremi Giudici variano in ragione del diverso momento di emissione dell'ordinanza di assegnazione: «se l'esecuzione presso terzi, introdotta prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, è già pervenuta alla ordinanza di assegnazione, gli effetti di essa rimangono fermi (v. articolo 187 bis disp. att. c.p.c.), sebbene il pagamento sia successivo all'inizio della procedura concordataria», mentre «in ipotesi di assegnazione nella esecuzione presso terzi, occorre distinguere, però, il caso dell'assegnazione anteriore alla trascrizione della domanda di concordato e quello dell'assegnazione, all'esito di un pignoramento tuttavia anteriore, successiva alla trascrizione della domanda di concordato: nel primo caso il debitor debitoris è liberato ed il creditore principale trattiene quanto pagato; nel secondo caso il debitor debitoris è liberato, ma il creditore principale deve restituire alla massa la somma pagata».

Il quadro delle soluzioni prospettate è stato, conclusivamente, compendiato nel seguente principio di diritto: «Nella disciplina del concordato preventivo, nella quale non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dagli articoli 42-43 della legge fallimentare, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo articolo 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo – salvo non ricorra l'ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'articolo 173, secondo comma – il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'articolo 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©