Concorrenza indiretta nel contratto di agenzia, il divieto non si applica ai soci della Srl
Il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2301 cod. civ. è previsto per i soci di società in nome collettivo e, pertanto, non è applicabile ai soci di società a responsabilità limitata, con conseguente inapplicabilità di un provvedimento di esclusione del socio ex art. 2286 c.c.
La Corte d'Appello di Milano ( sentenza n. 2262/2021 ) è intervenuta con una sentenza di grande interesse in merito al concetto di concorrenza c.d. indiretta ed all'applicazione pratica che può esserne fatta in un rapporto di agenzia fra società di capitali.
Nel caso specifico la preponente V. S.p.A. si avvedeva che un socio di minoranza (al 10%) del proprio agente P.L. S.r.l. era anche amministratore unico e socio di maggioranza (al 60%) di una società che prestava attività di agenzia in favore di una concorrente della Preponente.
V. S.p.A., pertanto, recedeva dal rapporto invocando la clausola risolutiva espressa prevista in contratto per violazione dell'impegno a " non assumere , né direttamente né indirettamente, né in zona né fuori zona, altri incarichi di agenzia , con qualsivoglia oggetto" e, successivamente, l'agente impugnava giudizialmente il recesso chiedendo il pagamento delle indennità di cessazione del rapporto per insussistenza del fatto contestato.
Sul punto, sia il Tribunale che la Corte d'appello di Milano hanno concordato sull'illegittimità del recesso della Preponente sulla base delle seguenti considerazioni.
Attesa l'autonoma soggettività giuridica della agente P.L. S.r.l. (in quanto società di capitali) era solo quest'ultima ad essere vincolata al rispetto degli obblighi previsti nel contratto (con una tipizzazione, a parere dei sottoscritti, oggettivamente generica).
Pertanto, l'attività svolta dalla socia di minoranza dell'agente P.L. S.r.l. a mezzo di una società terza non poteva essere imputata alla prima, neppure valorizzando il fatto che la socia di minoranza era anche coniuge del legale rappresentante e socio di maggioranza della P.L. S.r.l. posto, peraltro, che la Preponente non aveva dimostrato né allegato elementi e circostanze dalle quali ritenere che l'agente, in modo indiretto e attraverso la sua socia di minoranza, avesse svolto una attività in concorrenza con la propria preponente e ne avesse fatti propri i risultati economici.
Vano è stato altresì il tentativo della Preponente di addurre a supporto della legittimità del recesso la violazione di quanto disposto dagli artt. 2301 c.c. (che al primo comma prevede che "il socio non può senza i consenso degli altri soci esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente") e 2286 c.c. (che al primo comma prevede che "l'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze che derivano dalla legge o dal contratto sociale") in quanto il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2301 cod. civ. è stato previsto per i soci di società in nome collettivo e, pertanto, non è applicabile ai soci di società a responsabilità limitata, con conseguente inapplicabilità di un provvedimento di esclusione del socio ex art. 2286 c.c.
Infine è stato respinto anche l'ulteriore motivo di appello della Società secondo cui, anche esclusa la violazione del divieto di concorrenza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la condotta dell'agente ai sensi dell'art. 2119 c.c., dovendo ritenersi che la totale tolleranza della P.L. S.r.l. dell'attività concorrenziale condotta dal suo socio di minoranza, rappresentasse una grave violazione da parte dell'agente del dovere di tutelare gli interessi della preponente tale da giustificare il recesso in tronco.
Infatti, una volta escluso che il socio di minoranza di una società a responsabilità limitata sia soggetto all'obbligo previsto dall'art. 2301 c.c., e che quindi una eventuale attività concorrenziale possa legittimare la società ad adottare nei confronti del socio stesso i provvedimenti previsti dall'art. 2286 c.c., solo l'eventuale presenza di una specifica clausola statutaria della Società agente avrebbe potuto attribuire rilevanza ad una condotta di omesso controllo da parte della società.
Posto quanto sopra, la sentenza in commento evidenzia l'importanza di predisporre contratti specifici e chiari su un tema come quello della concorrenza indiretta su cui, è evidente, nessuna società può permettersi un atteggiamento disinteressato (come spesso accade..), pena, come visto, situazioni commercialmente insostenibili ma giuridicamente irrilevanti.