Concorrenza sleale di tipo interferente, decide la sezione specializzata imprese
Se la lesione dei diritti di esclusiva non rappresenta l'elemento costitutivo dell'illecito la causa va al giudice ordinario
Il ricorso presentato dalla società cooperativa Produttori Moscato d'Asti associati contro gli accordi commerciali di un'altra società che intendeva vendere all'estero un loro vino deve essere giudicato dalla sezione specializzata imprese. Lo afferma l'ordinanza della Cassazione n. 24674 depositata il 5 novembre dalla sesta sezione civile.
La Suprema corte ha accolto la richiesta della società cooperativa Pmda che, nel chiedere l'annullamento di alcuni contratti commerciali per la promozione del Marchio Nanticò e la vendita del vino prodotto con lo stesso marchio in mercati esteri, aveva impugnato la decisione di spostare la causa davanti al giudice ordinario.
Secondo Pmda infatti, sulla pretesa di risoluzione dei contratti e di risarcimento dei danni, conseguenti alla diluizione del marchio Nanticò, in concomitanza con il programmato lancio commerciale del relativo prodotto, la competenza spetta ai giudici specializzati. Dello stesso parere è la Cassazione che ricorda come le domande di repressione di atti di concorrenza sleale di tipo interferente "poiché si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva…" devono essere giudicate dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Mentre per le istanze relative ad atti di concorrenza sleale pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non rappresenta l'elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale, deve occuparsene la giurisdizione ordinaria.
E in questo caso tutte le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente coinvolgono il diritto sul marchio, quale elemento cardine dei danni lamentati: pertanto sarà la sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Torino a decidere sulla questione.