Concorsi universitari, accesso libero alle e-mail dei commissari
Libero accesso alle e-mail dei commissari di esame, con massima trasparenza. È il principio espresso dal Tar di Pescara (22 luglio 2019 n. 193), applicabile a tutte le commissioni.
Il caso riguardava un concorso universitario nel settore medico, durante il quale i commissari, attraverso messaggi di posta elettronica, avevano discusso i criteri di valutazione. Un candidato ha chiesto l’accesso a questi messaggi, sostenendo che il contenuto delle comunicazioni riguardasse l’esercizio di funzioni pubblicistiche.
Il Tar ha aderito a questa tesi, anche se l’università eccepiva che si trattasse di corrispondenza privata, intercorsa tra i componenti della commissione. Inoltre, secondo l’università il contenuto delle mail poteva essere di natura anche strettamente confidenziale o con riferimenti alla vita privata.
Per giungere alla soluzione, i giudici hanno prima esteso la lite sull’accesso ai singoli docenti universitari componenti la commissione, affinché potessero rappresentare anche eventuali esigenze di riservatezza. Le norme sull’accesso (articolo 3 Dpr 184/2006, articolo 5 Dlgs 33/2015), consentono agli interessati di opporsi all’esibizione di atti qualora vi siano dati sensibili o motivi di riservatezza: nel caso specifico, tuttavia, nessuno dei docenti universitari si è opposto, con la conseguenza che il giudice ha potuto esaminare la questione in termini generali.
Il caso è stato deciso tenendo presente che dal verbale della commissione risultava che i criteri di valutazione erano stati concordati e approvati attraverso e-mail; inoltre, la riunione collegiale con la presenza fisica dei commissari «era servita per avere uno scambio sincrono e progressivo di opinioni già ampiamente discusse mediante messaggi di posta elettronica».
Poiché questo risultava documentato, il Tar ha ritenuto che le e-mail avessero a oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche e fossero quindi pertinenti al procedimento. In conseguenza, l’università è stata obbligata a consentire l’accesso, salva la possibilità di stralciare frasi che esulassero dalla questione. Questo temperamento è stato già applicato altre volte, ad esempio quando si è chiesto l’accesso agli atti di un consiglio comunale in cui si è discusso a porte chiuse (il Tar Firenze, 1375/2016, ha concesso gli «omissis»).
Tar Pescara, sentenza 22 luglio 2019, n. 193