Amministrativo

Consiglio di Stato e Tar: le principali decisioni della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia amministrativa nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 3 settembre

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana il Consiglio di Stato si sofferma in tema di: rapporti tra farmacie e dispensari farmaceutici; accreditamento sanitario e tetti di spesa retroattivi; titoli edilizi e tutela dei terzi; allocazione dei ripetitori telefonici; di punteggio numerico nei con coirsi pubblici.
A loro volta i Tar trattano il tema dell'immigrazione, della tutela dei beni culturali e della natura giuridica delle convenzioni urbanistiche.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - I PRINCIPI IN SINTESI

DISPENSARIO FARMACEUTICO Consiglio di Stato, sezione III, 30 agosto 2021, n. 6065
Intervenuto in materia di servizio farmaceutico osserva in sentenza il Consiglio di Stato come il dispensario non possa essere assimilato alla farmacia trattandosi di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non è né soggetto economico in grado di competere con le farmacie, né struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante.
La sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione.

ACCREDITAMENTO SANITARIO Consiglio di Stato, sezione III, 30 agosto 2021, n. 6066
Secondo il Consiglio di Stato, in tema di accreditamento sanitario, deve ritenersi legittima, nonché intrinseca al sistema sanitario pubblico, la retroattività in corso d'anno dei tetti di spesa, essendo fisiologico che il budget da ripartire sia calcolato ad anno già in corso, alla stregua dei risultati di finanza pubblica e dei tagli eventualmente necessari.
La retroattività di determinazione dei tetti di spesa non priva le strutture sanitarie private di punti di riferimento regolatori per lo svolgimento della loro attività e il ritardo nella adozione non è tale da comportare, di per sé, alcuna decadenza nell'esercizio della funzione programmatoria in quanto le strutture accreditate possono aver riguardo (fino al provvedimento definitivo) all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dell'anno precedente, detratta la quota di riduzione della spesa sanitaria sancita dalle norme finanziarie dell'anno in corso o dall'atto di programmazione adottato dall'autorità sovraordinata.

TITOLI EDILIZI Consiglio di Stato, sezione IV, 31 agosto 2021, n. 6130
Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato osserva come il criterio della vicinitas sia rilevante al fine di individuare la legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzatori in materia edilizia.
In linea di principio, deve riconoscersi la legittimazione a contestare in sede giurisdizionale i titoli edilizi, solo a chi sia titolare di immobili nella zona in cui è stata assentita l'edificazione e a coloro che si trovino in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa.
La vicinitas non deve essere verificata in base al solo dato fisico della distanza, ma deve essere in concreto valutata dal Giudice in relazione alla entità ed alla destinazione dell'immobile edificando, dovendosi verificare anche le modificazioni di carico urbanistico e le conseguenze sul diritto alla salute e sulle ordinarie esigenze di vita che la nuova costruzione potrà apportare sui soggetti che hanno uno stabile collegamento con la zona interessata.

TELEFONIA MOBILE - Consiglio di Stato, sezione VI, 1 settembre 2021, n. 6140
Intervenuto in tema di allocazione sul territorio degli impianti di telefonia mobile il Consiglio di Stato osserva come l'articolo 8 della legge n. 36/2001, nel disciplinare il riparto di competenze tra le Regioni, le Province e i Comuni in materia, stabilisca che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di detti impianti così da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Nell'esercizio di tali suoi poteri il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il Comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con regole diverse da quelle previste dalla legge quadro n. 36 del 2001.

CONCORSI PUBBLICI Consiglio di Stato, sezione IV, 2 settembre 2001, n. 6207
Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame (in mancanza di una contraria disposizione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni.
Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.
Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

IMMIGRAZIONE Tar Milano, sezione III, 30 agosto 2021, n. 1959
Nella sentenza in esame il Ga di Milano si sofferma in tema di immigrazione avuto particolare riguardo alla valutazione da parte della Pa, in sede di rilascio del permesso di soggiorno Uu per soggiornanti di lungo periodo, della situazione economica e delle reali capacità reddituali dell'interessato.
Richiamato il quadro normativo di riferimento (direttiva n. 2003/109/CE; Dlgs n. 286/1998; Dpr n. 394/1999) osserva l'adito Tar come, da un punto di vista generale, che, la finalità delle disposizioni comunitarie ed italiane riguardanti il requisito reddituale è quella di assicurare che il titolare del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non vada a gravare sul sistema sociale dello Stato ospitante.
Un reddito da lavoro, o altra fonte lecita di sostentamento, è poi garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite.

BENE CULTURALE Tar Bologna, sezione II, 31 agosto 2021, n. 770
Osserva il Tar Bologna come il vincolo storico artistico cosiddetto diretto venga imposto sui beni o sulle aree nei quali sono stati rinvenuti beni di tale valenza, o in relazione ai quali vi è la certezza dell'esistenza, della localizzazione e dell'importanza di tali beni.
Il vincolo cosiddetto indiretto, invece, viene imposto sui beni e sulle aree circostanti a quelli sottoposti a vincolo diretto, così da garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro.
Spetta alla Pa, nell'esercizio della discrezionalità tecnica, valutare se emettere o meno la declaratoria del particolare interesse storico o archeologico di un immobile, e tale apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione o per erroneità o illogicità, ovvero per inattendibilità della valutazione stessa.

CONVENZIONI URBANISTICHE - Tar Roma, sezione II bis, 1 settembre 2021, n. 9471
Secondo il Ga capitolino deve escludersi che tra Comune e privato, in materia di convenzioni urbanistiche, si instauri un vincolo di sinallagmaticità.
In tale sistema, non è rinvenibile un principio che dia titolo al soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica con il Comune di non corrispondere al medesimo (in denaro, in aree cedute o in opere di urbanizzazione realizzate) beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 10/1977 e, conseguentemente, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che in queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione.
Di conseguenza l'assenza di un vincolo di sinallagmaticità conduce ad escludere la violazione dell'articolo 1418 Cc.


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IL MASSIMARIO

Servizio farmaceutico – Dispensario farmaceutico – Istituzione (Legge 8 marzo 1968, n. 221, articolo 1)
Il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Esso ha in dotazione medicinali esclusivamente di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati ed è un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie, né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante (articolo 1 legge n. 221/1968).
La sua istituzione risponde ad una logica diversa da quella valida per le farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 agosto 2021, n. 6065

Accreditamento sanitario – Tetti di spesa – Retroattività (Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502)
Nel sistema dell'accreditamento sanitario l'esigenza di determinare i tetti di spesa e, quindi, delle prestazioni erogabili con oneri a carico del Ssn è per l'Amministrazione sanitaria prioritaria e ineludibile ed è inevitabile che, nella concreta determinazione delle somme spettanti alle diverse branche e poi alle diverse aziende, si faccia riferimento, in assenza di più precisi studi sull'evoluzione delle necessità assistenziali e della relativa spesa, alla spesa storica costituita dalle prestazioni erogate negli anni e nei mesi immediatamente precedenti a quello di riferimento, con la possibile applicazione sugli importi cosi determinati anche di tagli percentuali e di meccanismi di regressione tariffaria (Dlgs n. 502/1992).
Le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono un limite invalicabile non solo per l'amministrazione ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 agosto 2021, n. 6066

Titoli edilizi – Legittimazione alla impugnazione – Vicinitas (Dpr 6 giugno 2001, n. 380)
Il criterio della cosiddetta vicinitas è rilevante al fine della individuazione della legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzatori in materia edilizia, riconoscendosi, in linea di principio, la legittimazione a contestare in sede giurisdizionale i titoli edilizi, solo a chi sia titolare di immobili nella zona in cui è stata assentita l'edificazione e a coloro che si trovino in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa (Dpr n. 380/2001).
Al fine di evitare il proliferare di ricorsi non effettivamente rispondenti al principio della tutela di un interesse qualificato, in concreto devono ritenersi titolati alla impugnativa solo i soggetti che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell'intervento controverso.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 agosto 2021, n. 6130

Telefonia mobile – Ripetitori – Allocazione (Legge 22 febbraio 2001, n. 36, articolo 8)
L'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 deve essere interpretato nel senso che alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell'ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura e così via). Al contrario ad essi non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1 settembre 2021, n. 6140

Concorsi pubblici – Prove e titoli – Voto numerico (Dpr 9 maggio 1994, n. 487)
Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (Dpr n. 487/1994).
Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 settembre 2001, n. 6207

Immigrazione – Permesso di soggiorno – Requisiti reddituali (Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, articolo 5)
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, per procedere all'accertamento del requisito reddituale in capo al richiedente, occorre formulare, da parte della Pa, non solo una valutazione sul periodo pregresso, ma anche un giudizio prognostico che tenga conto di tutti gli elementi atti a dimostrare la perdurante futura diponibilità di risorse economiche sufficienti a garantire il mantenimento dello straniero durante tutta la sua permanenza nel territorio dello Stato.
Si impone alla Pa, prima di adottare un provvedimento di diniego, di tener conto dei comprovati fatti sopravvenuti che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno.
Al tempo stesso la presenza di un lavoro irregolare (e quindi di un reddito occulto per lo Stato italiano) non è, se non in casi particolari, una condizione utilizzabile al fine di dimostrare la sussistenza del requisito reddituale di cui all'articolo 5 Dlgs n. 286 del 1998.
Tar Milano, sezione III, sentenza 30 agosto 2021, n. 1959

Bene culturale - Tutela storico artistica (Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42)
Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, tale da giustificare l'apposizione del relativo vincolo diretto sul bene e indiretto sui beni circostanti con il conseguente regime, costituiscono espressione di un potere di apprezzamento essenzialmente tecnico, espressione di una prerogativa propria dell'amministrazione dei beni culturali nell'esercizio della funzione di tutela del patrimonio, sindacabile solamente per incongruenza e illogicità di rilievo tale da far emergere l'inattendibilità o l'irrazionalità della valutazione (Dlgs n. 42/2004).
L'imposizione di un vincolo diretto necessita di indagini e approfondimenti che possono richiedere anche molto tempo - oltre che opportuni finanziamenti - con la conseguenza che non appare illogica la scelta di sottoporre a vincolo una determinata zona anche a distanza di vari anni ed anche successivamente alla edificazione di manufatti; anzi, il vincolo si giustifica maggiormente con la esigenza di non consentire o comunque regolare un siffatto sfruttamento una volta accertato l'interesse archeologico del sito proprio al fine di preservare l'intera zona.
Tar Bologna, sezione II, sentenza 31 agosto 2021, n. 770

Convenzioni urbanistiche – Sinallagmaticità – Esclusione (Cc, articolo 1418)
La convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un contenuto sostanzialmente definito dalla legge e dagli atti di pianificazione, di modo che non può configurarsi un'autonomia, e dunque una disponibilità delle obbligazioni da assumersi con la convenzione da parte dell'Amministrazione, se non nella misura in cui le stesse trovano previo riscontro nella legge e negli stessi atti di pianificazione.
Las difformità della convenzione rispetto allo schema approvato dal Consiglio Comunale non determina la parziale nullità della stessa, con la conseguenza che i soggetti, i quali siano interessati alla sua modifica, non si possono limitare a dedurne la nullità, avendo il preciso onere di impugnare la stessa, deducendo i vizi, dai quali ritengono che la stessa sia affetta; pertanto, i ricorsi avverso le convenzioni urbanistiche sono ordinari ricorsi impugnatori, i quali vanno proposti entro l'ordinario termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto.
L'assenza nella convenzione di un vincolo di sinallagmaticità conduce ad escludere la violazione dell'articolo 1418 c.c..
Tar Roma, sezione II bis, sentenza 1 settembre 2021, n. 9471

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