“Credo si debbano riannodare i fili di qualcosa che si è spezzato durante la campagna referendaria perché i problemi della giustizia ci sono e richiedono risposte. E’ stata una campagna referendaria vivace e anche con toni eccedenti rispetto al contenuto del referendum”. Così il Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, dialogando coi giornalisti, al termine della Relazione annuale sulla attività della Corte, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e delle più alte cariche dello Stato.

Lo scenario di crisi internazionale apre invece la Relazione: “Non può ignorarsi che l’occasione di questa riunione straordinaria cade in un momento di estrema frammentazione e incertezza del panorama internazionale. Si assiste oggi a una preoccupante preminenza dell’uso della forza rispetto ai canali della diplomazia. Vi sono conflitti irrisolti; emergono nuove guerre; vi è una prolungata situazione di instabilità”.

“Le istituzioni internazionali e il sistema di multilateralismo globale, nato nel dopoguerra – ha aggiunto -, attraversano una profonda crisi strutturale”. Mentre “l’Unione europea stenta a porsi come portatrice di pace sulla base delle regole dello Stato di diritto”. E poi il richiamo a una nuova “sussidiarietà globale” partendo dalla esortazione apostolica Dilexi Te del Pontefice Leone XIV, con l’appello alla “ricostruzione di un’autorità mondiale basata sulla rule of law”.

I numeri - Le pronunce della Corte nel 2025 sono state 219. Di queste, 160 sono state rese in giudizi incidentali e 36 in giudizi in via principale e quindi hanno riguardato il controllo di costituzionalità delle leggi o di altri atti normativi. “È un numero comparabile – ha commentato Amoroso - a quello registrato nello stesso anno da altre Corti europee, come, in Francia, dal Conseil constitutionnel (55 decisioni) e, in Germania, dal Bundesverfassungsgericht (70 decisioni). Le sentenze che recano almeno un capo di dispositivo dichiarativo di illegittimità costituzionale sono 81.

Il conflitto di attribuzioni - In caso di un conflitto tra poteri, l’ultima parola spetta alla Consulta. Sollecitato, in conferenza stampa, su un eventuale “buco” della Costituzione nel caso in cui un ministro non voglia dimettersi, Amoroso ha affermato: “La strada è tracciata da quanto avvenuto per il Ministro della Giustizia Filippo Mancuso, dove ci fu la sfiducia individuale. Nel contrasto tra il ministro e il Governo, c’è un giudice: la Corte costituzionale”. “Una delle peculiarità della giurisdizione della Corte costituzionale italiana, rispetto, per esempio, a quella francese o tedesca – ha spiegato Amoroso -, è avere questa competenza, cioè risolvere i conflitti tra poteri dello Stato, ed è una giurisdizione di chiusura. Al di là di quella la composizione è solo politica”. “La Corte però può essere chiamata a risolvere questi contrasti. Nel caso appunto della sfiducia del Ministro contestata, la Corte è l’arbitro, è quello il precedente cui guardare, non c’è una regolamentazione testuale nella Costituzione o nella legge ordinaria”.

I principi cardine - Nel capitolo dedicato alla normativa primaria, la Corte ribadisce alcuni principi cardine: il limite dei principi supremi anche alle revisioni costituzionali; il vincolo di omogeneità nei decreti-legge e nelle leggi di conversione; il rispetto dei criteri di delega nella legislazione delegata; il divieto di retroattività in materia penale; e i limiti alle leggi di interpretazione autentica. Centrale è il ricorso al test di proporzionalità, quale parametro di giudizio delle scelte legislative. In materia referendaria, si segnala l’inammissibilità del quesito sull’autonomia differenziata per difetto di chiarezza.

La tutela dei diritti costituzionali - In tema di fine vita, la Corte conferma la legittimità dei requisiti stringenti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, mentre interviene sulla normativa regionale toscana, dichiarandone parzialmente l’illegittimità. Sul versante della famiglia e dello status personale, viene ribadita l’ampia discrezionalità del legislatore in materia di cittadinanza, ma anche l’apertura all’adozione da parte di persone singole e il riconoscimento di tutele più ampie nella procreazione medicalmente assistita e nelle convivenze di fatto.

Le decisioni in materia di lavoro e welfare - Superato il tetto rigido alle indennità nei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese e rafforzato il pluralismo sindacale; sul piano previdenziale, è confermato il meccanismo di raffreddamento delle pensioni, ma con correttivi a tutela delle prestazioni più deboli. In ambito economico, la Corte interviene anche su proprietà e impresa, riducendo la durata dei vincoli espropriativi e ritenendo legittimi alcuni strumenti di sostegno al pluralismo dell’informazione.

Diritti politici e professioni - Viene tutelato l’elettorato passivo contro limiti sproporzionati e dichiarata illegittima la disciplina che impediva agli avvocati di cancellarsi dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare.

Un capitolo significativo riguarda immigrazione e diritti degli stranieri: la Corte censura alcune norme procedurali e ribadisce il rispetto del principio di eguaglianza, soprattutto in presenza di condizioni di vulnerabilità.

Materia tributaria - Vengono in rilievo sia profili sostanziali sia processuali: è dichiarata illegittima un’accisa priva di finalità specifica, chiariti i requisiti per le agevolazioni su IMU e ICI e corrette alcune rigidità del processo tributario, a tutela del diritto di difesa.

Diritto penale e penitenziario - E’ costante il richiamo ai principi di legalità e proporzionalità della pena, nonché alla finalità rieducativa, che impone un adeguamento degli istituti alle esigenze di individualizzazione del trattamento.

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