Civile

Consulta, Coraggio: sui diritti delle minoranze non possiamo rimanere inerti

La pandemia imponeva unitarietà di azione da parte dello Stato. Nella scuola forte impegno ma gravi diseguaglianze territoriali

di Francesco Machina Grifeo

In materia sanitaria serve "un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: il suo esercizio inadeguato non solo comporta rischi di disomogeneità, ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni". Un problema di fondo che "si è riproposto anche nel contesto attuale, pure caratterizzato dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale; una competenza che avrebbe dovuto garantire quella unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale delle emergenze imponeva e tutt'ora impone". Lo ha detto, questa mattina, il Presidente della Consulta Giancarlo Coraggio leggendo la Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2020.

Presenti nel Palazzo della Consulta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Primo Ministro Mario Draghi, i Presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati. Ad ascoltare anche la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, il vice presidente del Csm Davide Ermini e poi i presidenti di Cassazione e Consiglio di Stato, Avvocata generale dello Stato e Procuratore generale Cassazione.

Il Presidente Coraggio ha poi ricordato "l'impegno della scuola, che, con l'insegnamento a distanza (una soluzione certo emergenziale ma accettata con spirito di sacrificio da docenti e alunni), è stata comunque in grado di assicurare, nei limiti del possibile, la vitale prosecuzione dell'istruzione, anche se si sono purtroppo manifestate gravi diseguaglianze economiche e territoriali".

Diritti da riconoscere
La Relazione ricorda come la "constatazione degli scarsi risultati dei moniti, che in effetti sono rimasti in gran parte inascoltati" ha portato ad un cambiamento di prospettiva ricorrendo alla tecnica processuale della incostituzionalità "prospettata". "In sostanza – ha spiegato il Presidente - all'accertamento della contrarietà a Costituzione della norma censurata fa seguito non già la contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale ma il rinvio a una nuova udienza per l'esame del merito, dando tempo così al legislatore di disciplinare la materia. È quanto è successo con il caso dell'aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018 e successiva sentenza n. 242 del 2019), con l'ordinanza n. 132, sulle norme che prevedono la pena della reclusione per il reato di diffamazione commessa a mezzo della stampa" e quest'anno con l'ergastolo ostativo per i mafiosi (ndr).

Il Presidente afferma poi che il riconoscimento dei diritti è compito del legislatore, "ma in mancanza di un suo intervento – mancanza a volte giustificata dal tumultuoso evolversi della società – la Corte non può, a sua volta, rimanere inerte, specie quando sono in gioco i diritti di minoranze, la cui tutela è il naturale campo di azione dei giudici, quali garanti di una democrazia veramente inclusiva". In questo senso vengono ricordati gli interventi sulla procreazione medicalmente assistita (n. 162 del 2014) e sulla tutela degli interessi dei minori. "Non sono mancati, però – ricorda Coraggio - , casi di diniego come per il preteso diritto a morire o il preteso diritto delle coppie omosessuali di accedere alle tecniche procreative nel territorio italiano (la sentenza n. 230 già citata).

Le decisioni più significative in materia etico-sociale
Particolare rilevanza hanno le decisioni nei settori "in cui i valori espressi dalle norme costituzionali sono più soggetti alla pressione dell'evolversi della realtà etico-sociale". Fra di esse la Relazione cita: il lavoro e la sua tutela in caso di licenziamento (sentenza n. 150), la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori (sentenze n. 102, n. 145, n. 127 e n. 230), i diritti e i doveri delle coppie omosessuali, la genitorialità biologica e legale, la procreazione medicalmente assistita; così come le situazioni soggettive che vengono in rilievo di fronte alla complessa, stratificata e a tratti disomogenea legislazione sull'esecuzione carceraria ed extra muraria delle pene, oggetto di una incessante attività della Corte di adeguamento ai precetti costituzionali e, in particolare, all'articolo 27 della Costituzione (sentenze n. 18, n. 32, n. 74, n. 97 e n. 113).

Decisioni in linea con gli anni precedenti, tempi ridotti
"Grazie alla piena operatività della Corte, non solo il numero di decisioni è stato sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente, e in linea con quello degli ultimi cinque, ma si sono anche ridotti i tempi di conclusione dei giudizi, scesi, per quelli incidentali, da circa un anno ad otto mesi". "Tutto ciò – ha proseguito Coraggio- ha comportato la riduzione delle stesse pendenze; anche se è da dire che il risultato è stato favorito dal minor numero degli atti di promovimento rispetto all'anno precedente (ma in aumento rispetto al 2017 e al 2018), diminuzione presumibilmente dovuta alle difficoltà operative in cui la giurisdizione comune è venuta a trovarsi e tuttora si trova a causa dell'emergenza sanitaria.

"Nel 2020 resta confermata la preponderanza delle decisioni rese nei giudizi incidentali: ben 163 (123 sentenze e 40 ordinanze) contro le 92 decisioni (69 sentenze e 23 ordinanze) nei giudizi principali, 5 nei conflitti tra enti e 14 nei conflitti tra poteri dello Stato. I numeri evidenziano la costante contrazione delle ordinanze di manifesta inammissibilità o non fondatezza in favore delle sentenze, che attualmente vengono adottate in oltre il 70 per cento dei casi (il 75 per cento negli incidentali e nei principali), mentre in anni non troppo lontani, ad esempio nel 2007, si era al di sotto del 40".

Colpisce contenzioso Stato regioni, Sanità critica
"Colpisce il numero ancora elevato del contenzioso tra Stato e Regioni che − come è stato rilevato in tutte le relazioni degli ultimi anni – affonda le sue radici nella revisione del titolo V della parte II della Costituzione, i cui problemi applicativi non si possono dire ancora risolti. "È nella sanità, in particolare – ha proseguito Coraggio -, che si sono manifestate le maggiori difficoltà, causate, da una parte, dai consistenti tagli dei finanziamenti statali e, dall'altra, da una gestione non sempre soddisfacente delle pur ingenti risorse".

Diritto alla Salute non illimitato ma Lea inderogabili
Il Presidente ha poi ricordato che non vi è un diritto "illimitato" alla salute, proprio in considerazione delle incontrollabili ricadute finanziarie, tuttavia una "sana gestione delle risorse non può spingersi sino a comprimere i livelli essenziali delle prestazioni, che in tal modo divengono oggetto di un diritto fondamentale". In particolare, con la sentenza n. 62 ha ribadito che, «una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto (fondamentale) alle prestazioni sociali non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali […].

Nuovi criteri di ammissibilità
Coraggio ha poi affermato che si registra una maggiore propensione della Corte all'esame del merito delle questioni. Su questo fronte ha giocato un ruolo "l'attenuazione del filtro della rilevanza, con la conferma dell'abbandono, di fatto, del criterio dell'influenza concreta nel giudizio a quo". Con la sentenza n. 254, si è infatti precisato che la rilevanza della questione «non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare [...]. Essa presuppone la necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si riconnette all'incidenza della pronuncia su qualsiasi tappa di tale percorso».

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